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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 07438/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, conclusione che va qui ribadita e non adeguatamente contrastata con la memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nella valutazione degli elementi ricostruttivi della responsabilità del ricorrente sul punto delle condotte appropriative oggetto di contestazione (cfr. pag. 3 e ss. della sentenza impugnata che partendo a ritroso rispetto all'ultima condotta, certificata dal sistema di videosorveglianza ne ha, senza cadute logiche e sulla scorta di precisi dati fattuali, ricostruito la responsabilità anche con riferimento ai pregressi illeciti rifornimenti di carburante prelevati con la carta aziendale dell'amministrazione penitenziaria e destinati all'autovettura privata dell'imputato); anche con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di peculato - piuttosto che di quella di abuso di ufficio - le conclusioni dei giudici del merito si rivelano incensurabili essendo conclamata la condotta di appropriazione del carburante prelevato e non una mera condotta distrattiva o mero abuso nell'uso della carta di credito; incensurabili anche le determinazioni in merito al trattamento punitivo perché calibrato alla concreta gravità dei fatti, tradottisi in numerosi prelievi illeciti di carburante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] DEPOStTATA IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, conclusione che va qui ribadita e non adeguatamente contrastata con la memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nella valutazione degli elementi ricostruttivi della responsabilità del ricorrente sul punto delle condotte appropriative oggetto di contestazione (cfr. pag. 3 e ss. della sentenza impugnata che partendo a ritroso rispetto all'ultima condotta, certificata dal sistema di videosorveglianza ne ha, senza cadute logiche e sulla scorta di precisi dati fattuali, ricostruito la responsabilità anche con riferimento ai pregressi illeciti rifornimenti di carburante prelevati con la carta aziendale dell'amministrazione penitenziaria e destinati all'autovettura privata dell'imputato); anche con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di peculato - piuttosto che di quella di abuso di ufficio - le conclusioni dei giudici del merito si rivelano incensurabili essendo conclamata la condotta di appropriazione del carburante prelevato e non una mera condotta distrattiva o mero abuso nell'uso della carta di credito; incensurabili anche le determinazioni in merito al trattamento punitivo perché calibrato alla concreta gravità dei fatti, tradottisi in numerosi prelievi illeciti di carburante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] DEPOStTATA IN C