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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 29744/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 22/11/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 16/5/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente alle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 20 comma 1 D.Igs. 139/2006 lui contestati e, ritenuta la continuazione, lo condannò alla pena di € 1400,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, Rossi denunciando, con il primo motivo, vizi esiziali della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova.

Ha sostenuto, in particolare, che le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale non corrispondevano alle emergenze istruttorie acquisite.

Premesso, infatti, che le omissioni contestate e sanzionate erano relative alle caldaie per la produzione di calore e alle autorimesse di due condomini, uno ubicato ai civici n. 60/62 e l'altro ai civici 66/72, ha dedotto che "dall'attestazione di archiviazione del procedimento" del Comando dei Vigili del Fuoco di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che la "segnalazione certificata di inizio attività era necessaria solo per uno dei due impianti" per la produzione di calore, ossia per quello dell'autorimessa del condominio 66/72, per la quale, ha sostenuto in altra parte del ricorso, la "pratica... era stata ultimata", essendo venuto meno l'obbligo per il condominio 60/62 a seguito della sostituzione della preesistente caldaia con una di potenza minore, e che dalle deposizioni di Melillo e di Caruana e dallo stesso esame dell'imputato era emerso che per "l'unica autorimessa oggetto di verifica da parte dei Vigili del Fuoco" non vigeva l'obbligo di presentare la segnalazione di inizio attività in quanto la struttura non necessitava dell'istallazione di impianti di protezione attiva.

3. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. per difetto dell'elemento psicologico del reato.

In particolare, ha dedotto che la sentenza, pur dando atto delle "criticità che si manifestarono nella gestione della pratica", derivanti dalle difficoltà dell'imputato di procurarsi la documentazione necessaria dal precedente amministratore, di reperire i fondi necessari all'adeguamento degli impianti, di individuare una ditta in grado di eseguire gli appalti commissionati, non ne aveva considerato le ricadute in punto di elemento soggettivo, risultando le inadempienze imputabili non all'amministratore ma ai condomini.

4. Con il terzo motivo, ha denunciato il vizio di motivazione e l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. sostenendo che all'imputato poteva essere addebitata solo l'omessa presentazione della S.C.I.A.

"inerente alla messa a norma di un solo impianto di riscaldamento" e che tale violazione non aveva originato alcuna criticità sul piano della sicurezza per cui non aderente alle emergenze istruttore risultava l'argomento con cui il Tribunale aveva escluso l'applicabilità della causar di non punibilità.

5. Con il quarto motivo, ha denunciato vizio di legge, in relazione agli artt. 81 cpv, 62 bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione ritenendo che il denunciato travisamento della prova con riferimento a tre quelle quattro violazioni contestate e la condotta susseguente al reato rendevano l'aumento per la continuazione, il diniego delle attenuanti generiche e l'irrogazione di una pena non commisurata al minimo edittale contrarie alle previsioni normative richiamate e, comunque, la motivazione illogica e contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'archiviazione della pratica n. 3662 del 29/3/2023 decisa dal [OSCURATO:PERSONA] del Fuoco di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento in data 4/4/2003, per effetto della "riduzione potenzialità impianto", non costituisce ostacolo alla configurazione della contravvenzione contestata.

L'archiviazione, infatti, venne disposta a seguito della sostituzione dell'originario l'impianto per la produzione di calore installato nel condominio ubicato ai civici 60/62, rientrante fra quelli di cui al punto 74 della tabella 1.1 del d.P.R. 151/2011, con uno avente una potenzialità inferiore a 116 KW.

L'installazione del nuovo impianto, però, avvenne in epoca successiva al sopralluogo dei Vigili del Fuoco originante il procedimento e, quindi, quando ormai il reato contestato si era perfezionato.

2. In relazione alle autorimesse, il ricorso denuncia travisamento della prova sotto un duplice profilo: assume, infatti che l'omissione originante il procedimento riguardò una sola autorimessa, ossia quella del condominio ubicato ai civici 66/72 mentre per l'altra, in quanto non rientrante fra quelle per le quale era necessaria l'installazione di "impianti di protezione attiva", non sussisteva l'obbligo di presentazione della S.C.I.A..

Va, però, osservato che la sentenza fa discendere l'obbligo della segnalazione certificata di inizio attività dalle caratteristiche dell'autorimessa e non dall'installazione di impianti di protezione attiva.

E, in effetti, la normativa, per le autorimesse indicate al punto 75 della menzionata tabella, impone la presentazione della predetta segnalazione certificata indipendentemente dalla esistenza o meno di impianti di protezione attiva.

A riprova di quanto detto, è sufficiente osservare che la S.C.I.A. relativa al condominio 66/72 più volte richiamata dal ricorrente è relativa non soltanto alla centrale termica condominiale ma anche all'autorimessa, benché non risulta che la stessa fosse dotata di impianti di protezione attiva.

Anche il teste Caruana, la cui deposizione è stata allegata come prova del travisamento della prova, ha dichiarato che per il condominio 60/62 la S.C.I.A. era ancora necessaria "ma solo per l'autorimessa".

Non ricorre, pertanto, alcun travisamento dei dati probatori nel ragionamento fondante il verdetto di condanna

3. Il motivo incentrato sul difetto dell'elemento psicologico del reato muove dalla premessa secondo cui il Tribunale avrebbe "ben inquadrato sul piano storico il fatto per cui si procede" per poi elencare le "criticità" in cui si sarebbe mosso l'imputato dandole come accertate dal Tribunale.

La sentenza, però, non asserisce che tali "criticità" sussistettero ma si limita a esporre che a tali circostanze l'imputato, nel corso dell'esame, addebitò le omissioni lui contestate.

Quello che la sentenza, invece, dà per accertato e stigmatizza è che, prima della verifica dei Vigili del Fuoco, l'imputato si era limitato a inoltrare "una richiesta di rinnovo dell'attestazione di conformità degli impianti antincendio" e che a distanza di circa tre anni dal sopralluogo non era stata ancora presentata a S.C.I.A. per l'autorimessa del condominio del civico 60/62.

L'obbligo di legge, inoltre, avrebbe imposto all'imputato di sollecitare ai condomini, subito dopo la nomina, lo stanziamento delle risorse necessarie per sanare le violazioni alla normativa antincendio, se non già disponibili, e di selezionare le ditte esecutrici idonee ad assicurare una rapida realizzazione degli interventi necessari.

E, invece, non è stato neppure dedotto che, prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco, l'imputato richiese ai condomini degli stabili amministrati di stanziare i fondi necessari per rendere le autorimesse e gli impianti termici conformi ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio così da consentirgli di inoltrare la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Molteplici elementi, quindi, consentono di inferire che le omissioni accertate trovarono causa quanto meno nella negligenza e imperizia dell'imputato.

4. Venendo alle censure relative alla richiesta applicazione dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen., il motivo assume che l'imputato debba rispondere solo del ritardo con cui venne inoltrata la S.C.I.A. relativa al condominio del civico 66/72 e a tale violazione parametra la gravità della condotta.

Le considerazioni innanzi esposte in ordine all'integrazione di tutti i reati contestati e la persistente irregolarità di una delle due autorimesse nonostante la pendenza del procedimento penale rendono la motivazione Contestata del tutto aderente alle risultanze istruttorie e priva di profili di manifesta illogicità o di violazione di legge.

5. Adeguatamente motivato appare, infine, il trattamento sanzionatorio inflitto per asserita violazione dell'art. 133 cod. pen., tenuto conto che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che, giova ricordarlo, deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il valore che separa il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 — 01), situazione del tutto rispettata nel caso di specie, avendo il Tribunale irrogato una pena base che è notevolmente al di sotto del medio edittale e applicato aumenti per i reati satelliti, tutti sussistenti, alquanto contenuti.

Dalla sentenza impugnata, ancora, non risulta che, all'udienza di discussione, la difesa avesse richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis c.p. è quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza a fronte di peculiari e non codificabili elementi suscettibili di positiva valutazione, ne deriva che mentre il riconoscimento del beneficio necessita di apposita motivazione che dia conto degli elementi da cui discende la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato (Sez. 1, n. 15956 del 28/2/2924, Sferragatta; Sez. 3, n. 13832 del 6/3/2024, Geraci; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Q p Luca, Rv. 270694 - 01; Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 - 01) A ciò consegue che, quando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche manchi o non sia corredata dall'indicazione degli elementi e delle circostanze che la fondano, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto, come già affermato da questa Corte, con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460)" ( Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01).

Non sussiste pertanto il vizio di mancanza di motivazione denunciato.

Le considerazioni innanzi esposte in ordine all'integrazione dei reati e alla persistente irregolarità dell'autorimessa consentono, infine, di disattendere anche le ulteriori doglianze avanzate in ordine al trattamento sanzionatorio.

6. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 22/11/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 16/5/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente alle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 20 comma 1 D.Igs. 139/2006 lui contestati e, ritenuta la continuazione, lo condannò alla pena di € 1400,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, Rossi denunciando, con il primo motivo, vizi esiziali della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova. Ha sostenuto, in particolare, che le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale non corrispondevano alle emergenze istruttorie acquisite. Premesso, infatti, che le omissioni contestate e sanzionate erano relative alle caldaie per la produzione di calore e alle autorimesse di due condomini, uno ubicato ai civici n. 60/62 e l'altro ai civici 66/72, ha dedotto che "dall'attestazione di archiviazione del procedimento" del Comando dei Vigili del Fuoco di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che la "segnalazione certificata di inizio attività era necessaria solo per uno dei due impianti" per la produzione di calore, ossia per quello dell'autorimessa del condominio 66/72, per la quale, ha sostenuto in altra parte del ricorso, la "pratica... era stata ultimata", essendo venuto meno l'obbligo per il condominio 60/62 a seguito della sostituzione della preesistente caldaia con una di potenza minore, e che dalle deposizioni di Melillo e di Caruana e dallo stesso esame dell'imputato era emerso che per "l'unica autorimessa oggetto di verifica da parte dei Vigili del Fuoco" non vigeva l'obbligo di presentare la segnalazione di inizio attività in quanto la struttura non necessitava dell'istallazione di impianti di protezione attiva. 3. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. per difetto dell'elemento psicologico del reato. In particolare, ha dedotto che la sentenza, pur dando atto delle "criticità che si manifestarono nella gestione della pratica", derivanti dalle difficoltà dell'imputato di procurarsi la documentazione necessaria dal precedente amministratore, di reperire i fondi necessari all'adeguamento degli impianti, di individuare una ditta in grado di eseguire gli appalti commissionati, non ne aveva considerato le ricadute in punto di elemento soggettivo, risultando le inadempienze imputabili non all'amministratore ma ai condomini. 4. Con il terzo motivo, ha denunciato il vizio di motivazione e l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. sostenendo che all'imputato poteva essere addebitata solo l'omessa presentazione della S.C.I.A. "inerente alla messa a norma di un solo impianto di riscaldamento" e che tale violazione non aveva originato alcuna criticità sul piano della sicurezza per cui non aderente alle emergenze istruttore risultava l'argomento con cui il Tribunale aveva escluso l'applicabilità della causar di non punibilità. 5. Con il quarto motivo, ha denunciato vizio di legge, in relazione agli artt. 81 cpv, 62 bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione ritenendo che il denunciato travisamento della prova con riferimento a tre quelle quattro violazioni contestate e la condotta susseguente al reato rendevano l'aumento per la continuazione, il diniego delle attenuanti generiche e l'irrogazione di una pena non commisurata al minimo edittale contrarie alle previsioni normative richiamate e, comunque, la motivazione illogica e contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'archiviazione della pratica n. 3662 del 29/3/2023 decisa dal [OSCURATO:PERSONA] del Fuoco di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento in data 4/4/2003, per effetto della "riduzione potenzialità impianto", non costituisce ostacolo alla configurazione della contravvenzione contestata. L'archiviazione, infatti, venne disposta a seguito della sostituzione dell'originario l'impianto per la produzione di calore installato nel condominio ubicato ai civici 60/62, rientrante fra quelli di cui al punto 74 della tabella 1.1 del d.P.R. 151/2011, con uno avente una potenzialità inferiore a 116 KW. L'installazione del nuovo impianto, però, avvenne in epoca successiva al sopralluogo dei Vigili del Fuoco originante il procedimento e, quindi, quando ormai il reato contestato si era perfezionato. 2. In relazione alle autorimesse, il ricorso denuncia travisamento della prova sotto un duplice profilo: assume, infatti che l'omissione originante il procedimento riguardò una sola autorimessa, ossia quella del condominio ubicato ai civici 66/72 mentre per l'altra, in quanto non rientrante fra quelle per le quale era necessaria l'installazione di "impianti di protezione attiva", non sussisteva l'obbligo di presentazione della S.C.I.A.. Va, però, osservato che la sentenza fa discendere l'obbligo della segnalazione certificata di inizio attività dalle caratteristiche dell'autorimessa e non dall'installazione di impianti di protezione attiva. E, in effetti, la normativa, per le autorimesse indicate al punto 75 della menzionata tabella, impone la presentazione della predetta segnalazione certificata indipendentemente dalla esistenza o meno di impianti di protezione attiva. A riprova di quanto detto, è sufficiente osservare che la S.C.I.A. relativa al condominio 66/72 più volte richiamata dal ricorrente è relativa non soltanto alla centrale termica condominiale ma anche all'autorimessa, benché non risulta che la stessa fosse dotata di impianti di protezione attiva. Anche il teste Caruana, la cui deposizione è stata allegata come prova del travisamento della prova, ha dichiarato che per il condominio 60/62 la S.C.I.A. era ancora necessaria "ma solo per l'autorimessa". Non ricorre, pertanto, alcun travisamento dei dati probatori nel ragionamento fondante il verdetto di condanna 3. Il motivo incentrato sul difetto dell'elemento psicologico del reato muove dalla premessa secondo cui il Tribunale avrebbe "ben inquadrato sul piano storico il fatto per cui si procede" per poi elencare le "criticità" in cui si sarebbe mosso l'imputato dandole come accertate dal Tribunale. La sentenza, però, non asserisce che tali "criticità" sussistettero ma si limita a esporre che a tali circostanze l'imputato, nel corso dell'esame, addebitò le omissioni lui contestate. Quello che la sentenza, invece, dà per accertato e stigmatizza è che, prima della verifica dei Vigili del Fuoco, l'imputato si era limitato a inoltrare "una richiesta di rinnovo dell'attestazione di conformità degli impianti antincendio" e che a distanza di circa tre anni dal sopralluogo non era stata ancora presentata a S.C.I.A. per l'autorimessa del condominio del civico 60/62. L'obbligo di legge, inoltre, avrebbe imposto all'imputato di sollecitare ai condomini, subito dopo la nomina, lo stanziamento delle risorse necessarie per sanare le violazioni alla normativa antincendio, se non già disponibili, e di selezionare le ditte esecutrici idonee ad assicurare una rapida realizzazione degli interventi necessari. E, invece, non è stato neppure dedotto che, prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco, l'imputato richiese ai condomini degli stabili amministrati di stanziare i fondi necessari per rendere le autorimesse e gli impianti termici conformi ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio così da consentirgli di inoltrare la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Molteplici elementi, quindi, consentono di inferire che le omissioni accertate trovarono causa quanto meno nella negligenza e imperizia dell'imputato. 4. Venendo alle censure relative alla richiesta applicazione dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen., il motivo assume che l'imputato debba rispondere solo del ritardo con cui venne inoltrata la S.C.I.A. relativa al condominio del civico 66/72 e a tale violazione parametra la gravità della condotta. Le considerazioni innanzi esposte in ordine all'integrazione di tutti i reati contestati e la persistente irregolarità di una delle due autorimesse nonostante la pendenza del procedimento penale rendono la motivazione Contestata del tutto aderente alle risultanze istruttorie e priva di profili di manifesta illogicità o di violazione di legge. 5. Adeguatamente motivato appare, infine, il trattamento sanzionatorio inflitto per asserita violazione dell'art. 133 cod. pen., tenuto conto che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che, giova ricordarlo, deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il valore che separa il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 — 01), situazione del tutto rispettata nel caso di specie, avendo il Tribunale irrogato una pena base che è notevolmente al di sotto del medio edittale e applicato aumenti per i reati satelliti, tutti sussistenti, alquanto contenuti. Dalla sentenza impugnata, ancora, non risulta che, all'udienza di discussione, la difesa avesse richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis c.p. è quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza a fronte di peculiari e non codificabili elementi suscettibili di positiva valutazione, ne deriva che mentre il riconoscimento del beneficio necessita di apposita motivazione che dia conto degli elementi da cui discende la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato (Sez. 1, n. 15956 del 28/2/2924, Sferragatta; Sez. 3, n. 13832 del 6/3/2024, Geraci; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Q p Luca, Rv. 270694 - 01; Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 - 01) A ciò consegue che, quando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche manchi o non sia corredata dall'indicazione degli elementi e delle circostanze che la fondano, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto, come già affermato da questa Corte, con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460)" ( Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01). Non sussiste pertanto il vizio di mancanza di motivazione denunciato. Le considerazioni innanzi esposte in ordine all'integrazione dei reati e alla persistente irregolarità dell'autorimessa consentono, infine, di disattendere anche le ulteriori doglianze avanzate in ordine al trattamento sanzionatorio. 6. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
Sentenza Cassazione n. 29744/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris