CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21408/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IDE,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10364/2024Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 21408/2026Data pubblicazione 23/06/2026-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 334/2024,depositata il 15/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Eril e [OSCURATO:PERSONA]Eril,unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2020,emesso dal Tribunale di Venezia su istanza di CF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale veniva loro ingiunto ilpagamento della somma di euro 1.380.024,41, oltre agli interessi di morae alle spese, quale saldo passivo derivante dal contratto di apertura dicredito in conto corrente, garantito da ipoteca, stipulato il 10 settembre2007 entro il limite di euro 1.500.000,00, collegato al conto corrente n.100951, nonché dal successivo atto integrativo del 31 agosto 2012, con ilquale era stata pattuita la riduzione dell’apertura di credito, intercorsi trala banca originaria e la società debitrice principale, con garanziafideiussoria prestata dal Belli e dai [OSCURATO:PERSONA]Eril e con garanzia ipotecariasui beni di [OSCURATO:PERSONA]Eril.Gli opponenti eccepivano, in via pregiudiziale, l’inesistenza del mandatoconferito al difensore nel procedimento monitorio e il difetto di procura infavore della mandataria ad agire anche nei confronti dei fideiussori.Deducevano, inoltre, il difetto di legittimazione attiva dell’opposta permancata prova della titolarità del credito, assumendo l’assenza didimostrazione dell’effettivo acquisto dello stesso dal Banco BPM, nonchél’illegittima parcellizzazione del credito.Numero registro generale 10364/2024Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 21408/2026Data pubblicazione 23/06/2026Nel merito, i fideiussori sollevavano plurime eccezioni di nullità einefficacia delle garanzie prestate, deducendo, tra l’altro, l’estinzionedell’obbligazione fideiussoria per effetto degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.,la nullità o inefficacia di talune clausole delle fideiussioni per violazionedella disciplina a tutela dei consumatori e delle norme antitrust,l’inefficacia e nullità dell’iscrizione ipotecaria gravante sui beni di BenignoMelzi D’Eril, nonché l’erronea quantificazione del credito per l’applicazionedi tassi usurari e di illegittime variazioni unilaterali dei tassi di interesse,secondo quanto emergente da perizia contabile di parte. Negavano, infine,l’esistenza di un valido riconoscimento di debito.Costituitasi nel giudizio di opposizione, CF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.resisteva alle domande, dichiarando di ratificare l’operato del difensorenella fase monitoria e rilasciando nuova procura per il giudizio dicognizione, precisando che l’attività di recupero del credito dovevaintendersi riferita anche ai fideiussori.Il giudice istruttore, ritenendo fondata l’eccezione relativa all’inesistenzadel mandato per la fase monitoria limitatamente ai garanti, sospendeval’efficacia esecutiva del decreto nei loro confronti e disponeva il previoesperimento del procedimento di mediazione. Con ordinanza resa ai sensidell’art. 186 ter c.p.c., veniva poi ingiunto agli opponenti il pagamentodella somma di euro 807.375,83, ritenuta non contestata, oltre agliinteressi e alle spese.All’esito del giudizio, separata la domanda dei fideiussori da quella dellasocietà debitrice principale, il Tribunale di Venezia, con sentenza n.749/2022, accoglieva l’opposizione proposta dai fideiussori, revocando neiloro confronti il decreto ingiuntivo e l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.,ritenendo inesistente il mandato rilasciato per la fase monitoria neiconfronti dei garanti, accertava la nullità della clausola n. 6 di derogaall’art. 1957 c.c. e dichiarava la decadenza del creditore dalla garanzia, sulrilievo che l’azione giudiziale era stata intrapresa oltre il termine di legge,Numero registro generale 10364/2024Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 21408/2026Data pubblicazione 23/06/2026rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, quella diimprocedibilità per parcellizzazione nonché quella di inefficacia dellaconcessione di ipoteca.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]., per iltramite della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., mentre i fideiussori resistevano, proponendo appelloincidentale sui capi loro sfavorevoli.La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 334/2024, resa pubblicain data 15 febbraio 2024, e notificata in data 20 febbraio 2024, ha accoltol’appello principale, rigettato quello incidentale e condannato i fideiussori,in solido, al pagamento dell’intero importo loro ingiunto, oltre agli interessie alle spese di entrambi i gradi di giudizio.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Eril e [OSCURATO:PERSONA]Eril hannopresentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha resistito con controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., in relazione agli artt. 83 e 182 c.p.c., i ricorrenti censurano lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la procura alle litirilasciata per il procedimento monitorio, pur in assenza di qualsiasiindicazione dei garanti tra i soggetti nei cui confronti conferire il potere diagire. I ricorrenti assumono che la procura, anteriore all’atto introduttivo eformata come documento informatico autonomo, non contenesse alcunacon conseguente inesistenza – e non mera nullità – della procura stessa,non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c. La Corte d’appelloavrebbe, pertanto, fatto erronea applicazione della disciplina in materia diprocura speciale, confondendo il profilo della riferibilità dell’atto a quello,Numero registro generale 10364/2024Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 21408/2026Data pubblicazione 23/06/2026distinto e preliminare, della sussistenza del potere di rappresentanzaprocessuale nei confronti di soggetti determinati.2. Con il secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., in relazione all’art. 2 della l. n. 130 del 1999, all’art. 101 c.p.c. eall’art. 1418 c.c., i ricorrenti denunciano l’erroneità della sentenza nellaparte in cui ha escluso il difetto di legittimazione ad agire della società diservicing, non iscritta nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B., ritenendol’eccezione tardivamente proposta e comunque non esaminabile. Sideduce che la normativa in tema di cartolarizzazioni configura comeimperativa la riserva dell’attività di riscossione dei crediti a soggetti iscrittinel predetto albo, con conseguente nullità del mandato e della procuraconferiti a soggetti privi di tale requisito, rilevabile d’ufficio in ogni stato egrado del giudizio. La Corte territoriale, secondo i ricorrenti, avrebbedovuto esaminare la questione nel merito, eventualmente previaintegrazione del contraddittorio, e non già dichiararne l’inammissibilità.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., in relazione all’art. 2 della l. n. 287 del 1990 e all’art. 1957 c.c., iricorrenti contestano la statuizione con la quale la Corte d’appello haescluso la nullità della clausola derogativa dell’art. 1957 c.c. sulpresupposto che si trattasse di fideiussione specifica e non omnibus. Siassume che fideiussione omnibus e fideiussione specifica non costituisconotipologie contrattuali distinte e che, in ogni caso, la disciplina antitrustimpone di eliminare “ad ogni effetto” le clausole attuative dell’intesaillecita accertata, indipendentemente dal tipo di fideiussione e dal periododi stipulazione. Con riguardo all’art. 1957 c.c., i ricorrenti censuranoaltresì l’affermazione secondo cui, in presenza di clausola di pagamento “asemplice richiesta”, sarebbe sufficiente una richiesta stragiudiziale rivoltaai fideiussori per evitare la decadenza, sostenendo che la norma impone, apena di decadenza, la proposizione di istanze giudiziali nei confronti deldebitore principale.Numero registro generale 10364/2024Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 21408/2026Data pubblicazione 23/06/20264. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione all’art. 101 TFUE, all’art. 2, comma 2, l. n. 287 del 1990 eall’art. 1418 c.c., i ricorrenti denunciano l’erroneità della sentenza là doveha escluso la nullità della pattuizione del tasso di interesse parametratoall’Euribor per il solo fatto che la banca creditrice non avrebbe partecipatoall’intesa manipolativa accertata dalla Commissione europea. Si deduceche la disciplina antitrust, nazionale ed eurounitaria, impone dineutralizzare gli effetti dell’intesa illecita anche nei contratti “a valle”,indipendentemente dalla partecipazione del singolo operatore all’accordorestrittivo, con conseguente nullità della clausola di determinazione deltasso fondata su un parametro manipolato.5. Si rileva che il quarto motivo pone una questione di dirittoeurounitario: l’incidenza della manipolazione dell’Euribor, accertata dallaCommissione europea con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7dicembre 2016, sulla validità delle clausole di determinazione degliinteressi contenute nei contratti “a valle”, stipulati con banche nonpartecipanti all’intesa.Su questo specifico tema è pendente un giudizio pregiudiziale davantialla Corte di giustizia, promosso dalla Corte d’appello di Cagliari conordinanza del 24 gennaio 2025, che ha chiesto di chiarire: a) se larestrizione della concorrenza accertata in relazione all’Euribor integriun’intesa vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE soltanto nel mercato deiderivati o anche in tutti i mercati nei quali il parametro manipolato siautilizzato; b) se le decisioni della Commissione europea costituiscanoprova vincolante o privilegiata anche per i giudici nazionali ai sensi dell’art.16 del regolamento n. 1/2003; c) se e in che misura l’accertata intesamanipolativa si riverberi sulla validità delle clausole contrattuali di rinvioall’Euribor.6. Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.MNumero registro generale 10364/2024Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 21408/2026Data pubblicazione 23/06/2026La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronunzia dellaCorte di Giustizia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]