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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28067/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, lo ha dichiarato responsabile per il reato di furto monoaggravato, commesso in data 1 agosto 2012 e considerato che il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria difensiva con la quale sostiene l'ammissibilità dei motivi di ricorso, facendo leva, tra l'altro, sull'onere motivazionale di particolare pregnanza che grava sul giudice di appello il quale riformi una pronuncia di assoluzione; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, rispettivamente afferenti al vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e all'erronea qualificazione giuridica del fatto quale furto consumato e non furto tentato o danneggiamento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che gli stessi motivi di ricorso denunziano difetto o contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che, invece, la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e che, peraltro, sono volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato più specificatamente che il secondo motivo di ricorso denunzia violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'erronea determinazione della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) e perché il trattamento punitivo risulta comunque sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si evidenzia l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato in quanto il termine prescrizionale del reato in contestazione è maturato soltanto il 23 maggio 2021, tenuto conto di 477 giorni di sospensione così calcolati: - dal 25 maggio 2016 al 8 novembre 2016 = 167 giorni per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze; - dal 11 aprile 2017 al 10 ottobre 2017 = 182 giorni per astensione - dal 28 gennaio 2010 al 1 aprile 2020= 64 giorni per astensione - rinvio udienza del 1 aprile 2020 = 64 giorni c.d.

Covid (cfr. Sez.

U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432); Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, lo ha dichiarato responsabile per il reato di furto monoaggravato, commesso in data 1 agosto 2012 e considerato che il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria difensiva con la quale sostiene l'ammissibilità dei motivi di ricorso, facendo leva, tra l'altro, sull'onere motivazionale di particolare pregnanza che grava sul giudice di appello il quale riformi una pronuncia di assoluzione; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, rispettivamente afferenti al vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e all'erronea qualificazione giuridica del fatto quale furto consumato e non furto tentato o danneggiamento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che gli stessi motivi di ricorso denunziano difetto o contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che, invece, la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e che, peraltro, sono volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato più specificatamente che il secondo motivo di ricorso denunzia violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'erronea determinazione della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) e perché il trattamento punitivo risulta comunque sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si evidenzia l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato in quanto il termine prescrizionale del reato in contestazione è maturato soltanto il 23 maggio 2021, tenuto conto di 477 giorni di sospensione così calcolati: - dal 25 maggio 2016 al 8 novembre 2016 = 167 giorni per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze; - dal 11 aprile 2017 al 10 ottobre 2017 = 182 giorni per astensione - dal 28 gennaio 2010 al 1 aprile 2020= 64 giorni per astensione - rinvio udienza del 1 aprile 2020 = 64 giorni c.d. Covid (cfr. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432); Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cass
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