CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAcrate-evviStrerHeTerrti7— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro sedicimila di multa in rela- zione al reato di cui all'art. 73, comma 1, e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione in merito all'omessa valutazione circa l'esclu- sione della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Preliminarmente, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palese- mente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motiva- zione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta, Rv. 264153 secondo cui "in tema di patteggiannento, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea quali- ficazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore mani- festo, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qua- lificazione presenti margini di opinabilità; in fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impu- gnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990"). 4. Inoltre, va sottolineato che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di cor- relazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (concordato in appello) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Ro