CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n.1, cod. pen., con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e l'inammissibilità nel resto del ricorso. udito il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, in data 11 febbraio 2020, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, ha escluso le circostanze attenuanti generiche e, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen., ha, per l'effetto, aumentato ad anni 7 e mesi 6 di reclusione la pena (anni 5) inflitta dal-Tribunale di Velletri il 16 aprile 2013 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti colpevoli di concorso nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito, le evidenze probatorie - costituite dalle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni oculari Faraone e Zampatore oltre che dall'esito delle indagini compiute nell'immediatezza e dalle ammissioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - depongono nel senso della partecipazione di entrambi gli imputati all'azione aggressiva. [OSCURATO:PERSONA] aveva colpito il Gabriele con un coltello all'addome; [OSCURATO:PERSONA], durante l'aggressione, si era sfilato dalla cinta dei pantaloni un coltello a scatto e lo aveva aperto, così rafforzando il proposito criminoso del padre. Sul piano della qualificazione giuridica, sussistono gli estremi, soggettivi ed oggettivi, del tentato omicidio. Le modalità e le caratteristiche dell'azione ed in particolare il mezzo usato (un'arma da punta e taglio), il numero dei colpi e la violenza con cui erano stati inferti (con penetrazione di 5 o 6 centimetri), la parte del corpo attinta (la cavità addominale in prossimità della aorta), la condotta della persona offesa (che aveva impedito la prosecuzione dell'accoltellamento dandosi alla fuga), rendevano evidente l'intenzione di uccidere. Non si rinveniva agli atti alcun elemento a sostegno della scriminante della legittima difesa se si eccettuano le dichiarazioni dei testimoni Klodian e Lemezhi, rivelatesi, però, del tutto inattendibili per avere entrambi escluso, in plateale contrasto con le altre risultanze processuali, di avere visto il Gabriele ferito. Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen. posto che il gruppo di aggressori, di cui facevano parte gli imputati, era composto da sei o sette persone. Le attenuanti generiche non sono concedibili per l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore degli imputati, tali non potendo essere considerati né la condizione di incensuratezza, per espresso divieto normativo oltre che per le concrete modalità della condotta, particolarmente efferata. 2. Con unico atto di impugnazione a firma del del comune difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi.2.1. Con il primo denunzia mancanza di motivazione rafforzata sulle ragioni della reformatio in peius nonché violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte distrettuale ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen. e ha escluso le circostanze attenuanti generiche seguendo un percorso argomentativo del tutto inidoneo a giustificare il ribaltamento, sia pure parziale, della decisione favorevole all'imputato assunta in primo grado. Quanto all'aggravante, ha osservato, diversamente valutando le dichiarazioni della persona offesa, che il gruppo di aggressori di cui facevano parte gli imputati era composto da sei o sette persone; con riferimento alle attenuanti generiche, si è limitata a censurare la rilevanza attribuita dal Tribunale alla condizione di incensUratezza. Per pervenire a tale risultato, oltre che ai fini di confermare il giudizio di responsabilità, avrebbe dovuto, comunque, attivare i poteri di rinnovazione istruttoria mediante l'audizione della persona offesa e dei testimoni, sia dell'accusa sia della difesa, e la nomina di un perito medico-legale. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen. Anziché affermare in termini apodittici che non sussistevano elementi a sostegno della tesi difensiva, avrebbe dovuto considerare il "pericolo di offesa ingiusta" al quale entrambi gli imputati erano stati esposti allorquando la persona offesa aveva cercato di colpirli con una roncola. Sarebbe risultato evidente che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato lo s9ontro quando era sorta la necessità di difendere il figlio Endrit da un'azione imprevedibile e sproporzionata della persona offesa. In ogni caso - sostiene il ricorrente - sussistono gli estremi dell'eccesso colposo atteso che il particolare stato di concitazione non aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di valutare alternative meno lesive. 2.3. Con il terzo motivo si duole della mancata derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali volontarie aggravate in violazione degli artt. 582 e 583 cod. pen. nonché vizio di motivazione. La sentenza impugnata, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di idoneità e non equivocità degli atti e di animus necandi, ha desunto gli elementi costitutivi della fattispecie di omicidio tentato da elementi fattuali privi di efficacia dimostrativa: gli organi vitali presenti nella zona corporea attinta sono stati soltanto lambiti dai colpi; il rischio per la vita deriva da una eventuale infezione batterica; le coltellate sono state una o due; gli imputati si sono dati alla fuga. Posto che le concrete circostanze dell'azione escludono che gli imputati abbiano agito con il dolo diretto di cagionare la morte della vittima, la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie meno grave con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto escludersi le colpevolezza di a [OSCURATO:PERSONA]. La diversa conclusione è stata tratta valorizzando le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, di cui non è stata adeguatamente valutata, nonostante il diretto interesse all'esito del processo, la credibilità intrinseca nonché l'affidabilità della ricostruzione propinata in assenza di conferme provenienti dalle altre deposizioni testimoniali. 2.4. Con il quarto motivo denuncia mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nonché violazione degli artt. 110, 56 e 575 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. La colpevolezza è stata ritenuta provata pur in assenza di uno specifico contributo, materiale o morale, alla realizzazione dell'illecito. [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto un contegno meramente passivo, qualificabile soltanto come connivenza non punibile; non vi è comunque prova che fosse consapevole del reato che il padre, peraltro nelle condizioni legittimanti l'applicazione della legittima difesa, si accingeva a compiere. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge vizio di motivazione n relazione all'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto configurabile l'aggravante, nonostante le modalità concrete della condotta aggressiva non manifestino in alcun modo la partecipazione al reato di un numero di persone superiore a cinque. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato nella parte in cui lamenta violazione dell'art.603 cod. proc. pen. con riferimento alle circostanze generiche e all'aggravante dell'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen., e, con riferimento alle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., anche nella parte in cui lamenta difetto di motivazione rafforzata. 1.1: La sentenza impugnata, ritenendo fondate le censure contenute nell'appello del pubblico ministero, ha riconosciuto l'aggravante del concorso nel reato di un numero di persone pari o superiore a cinque di cui all'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen. e ha escluso le circostanze attenuanti generiche concesse ad entrambi gli imputati.Al Tribunale che aveva escluso la partecipazione al reato di più di cinque persone rilevando che avevano svolto un ruolo attivo solo i due imputati (pag. 11), la Corte di appello ha opposto che il gruppo di cui facevano parte Nezir e [OSCURATO:PERSONA] era composto anche da altre persone, così da raggiungere il numero di sei o sette aggressori. Né il Tribunale né la Corte appello hanno, invece, posto in discussione e diversamente apprezzato l'attendibilità della. persona offesa o degli altri testimoni. 1.2. Ritiene il Collegio che in siffatta ipotesi non trova applicazione l'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento». Tale disposizione, nel disporre che il giudice di appello è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso in cui, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, perviene al giudizio di colpevolezza, ha recepito i principi espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite, che, muovendo dall'obbligQ di motivazione rinforzata in caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Sez. U, n. 45726 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093) e dal dovere di confutazione specifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenza da parte del giudice d'appello che la riformi totalmente (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679), hanno riconosciuto rilievo centrale al canone dell"al di là di ogni ragionevole dubbio" introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 con l'interpolazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. La nuova previsione normativa non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza». (Sez. 2, n. 7035/13 del 9/11/2012, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/5/2006, Rv. 23411.1; Sez. 1, n. 30402 del 28/6/2006, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 2/04/2008, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/4/2006, RV. 233785). Sul piano applicativo, ciò implica non solo che il giudice di appello ha l'obbligo, in caso di ribaltamento della decisione di primo grado, di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato ma anche, in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova, il dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale oggi previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U., n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise). Si è anche precisato che di tali principi il giudice di appello deve fare applicazione pur quando si tratti di giudizio che riguarda l'impugnazione della parte civile in relazione alle sole statuizioni civilistiche. Anche in tal caso, infatti, si pone la necessità di osservare la regula iuris espressa dall'art. 533 cod. proc. pen., propria del processo penale nel quale la pretesa civilistica è, infatti, inserita, come del resto evidenziato dal collegamento ineludibile tra pronuncia di condanna e decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno risultante dal testo dell'art. 538 cod. proc. pen. (Sez. U n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini). Al contrario, laddove, come nel caso in esame, il pubblico ministero non ha interposto appello per ottenere il ribaltamento della decisione liberatoria di primo grado, con conseguenziale modifica dell'intero giudizio di colpevolezza, ma ha limitato le sue censure all'applicazione di elementi accidentali ed accessori, come quelli circostanziali, idonei ad incidere non sull'esistenza del fatto - reato, già perfetto, ma sul suo trattamento sanzionatorio, non trova alcuna applicazione la richiamata regola dell'art. 533 cod. proc. pen., che, sia pure di carattere generale, per un verso, non può ritenersi munita - giusta il grado di legge ordinaria - di "forza conformativa" nei confronti di norme dello stesso grado e non risulta, dunque, atta a modificare le regole concernenti la regolamentazione del giudizio dell'appello contenute nell'art. 603 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 147 e 148 del 2007, n. 49 del 2015; n. 170 del 1984). Infine, l'obbligo di rinnovazione non può farsi discendere dalle fonti sovranazionali. La giurisprudenza convenzionale, come di recente evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, non ha mai correlato in modo espresso e sistematico la necessità della rinnovazione all'aggravamento della qualificazione giuridica. 1.3. Non trovando applicazione la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il giudice investito dall'appello del pubblico ministero per motivi non attinenti al giudizio di responsabilità ma esclusivamente al trattamento sanzionatorio può legittimamente riformare i relativi capi della sentenza appellata, anche sulla scorta della diversa valutazione del materiale probatorio, senza necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. Deve, però, in applicazione dei principi generali in materia di impugnazione elaborati dalla già richiamata giurisprudenza di legittimità, seguire un percorso giustificativo dotato di una forza persuasiva superiore. Non può, quindi, limitarsi a delineare a sostegno delle valutazioni difformi da quelle del primo giudice; il proprio, alternativo, ragionamento ma deve confutare specificamente i più rilevanti argomenti del provvedimento impugnato dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma. 1.4. La sentenza impugnata, nell'escludere le già concesse attenuanti generiche, ha assolto all'obbligo di motivazione rafforzata. La Corte di appello, pur confutando l'argomentazione del Tribunale, che aveva valorizzato ai fini della concessione del beneficio, la condizione di incensuratezza di entrambi gli imputati, con l'erroneo richiamo al divieto normativo introdotto nell'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen. dall'art. 1 d.I., 23 maggio 2008, n. 125, in epoca successiva alla consumazione del reato (1 luglio 2007) e, quindi, non applicabile retroattivamente a mente dell'art. 2 cod. pen., ha comunque giustificato l'esercizio del poter discrezionale, come si evince dall'intero apparato argomentativo, con le concrete modalità della condotta definita particolarmente allarmante e significativa di una :personalità di entrambi gli imputati assai negativa per la inclinazione a commettere atti di incontrollata violenza 2. Sono, invece, fondate le censure, relative all'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen. esposte nel primo motivo, con riferimento al difetto di motivazione rafforzata, e nel quinto, con riferimento alla sua configurabilità. La Corte distrettuale non ha spiegato perché la valutazione incidentale del Tribunale - che aveva escluso nella sua materialità la partecipazione degli altri componenti del gruppo al tentato omicidio - era fallace e quali evidenze probatorie, di conseguenza, avevano consentito il diverso accertamento in fatto posto a fondamento della riforma peggiorativa. Più in radice, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di un errore di diritto. Ha, infatti, ritenuto sufficiente ai fini della sua integrazione la presenza durante l'aggressione d un gruppo composto da sei o sette persone di cui facevano parte gli odierni imputati, unici ad essere riconosciuti colpevoli della partecipazione all'azione omicidiaria rimasta allo stato tentato. L'aggravante prevista dall'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen. postula invece, che le cinque o più persone siano concorrenti nel reato, quindi che vi abbiano partecipato non solo fornendo,, sul piano materiale, il contributo concorsuale ma anche essendo animati dal necessario elemento soggettivo. A tal fine il giudice, senza che occorra rinnovare formalmente il giudizio sulla colpevolezza di ciascuno dei concorrenti, deve comunque procedere all'accertamento incidentale del dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone (Sez. 2, n. 9857 del 28/10/2020, dep. 2021, Capasso, Rv. 280767; Sez. 5, n. 8043 del 2/5/1983, Amitrano, Rv. 160511). 2. Il secondo motivo, non è consentito perché interamente versato in fatto ed è comunque manifestamente infondato. Il ricorrente, nel lamentare la mancata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa o, in subordine dell'eccesso colposo ex art. 55 cod. pen., prospetta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta in sentenza, sollecitando, nella sostanza, al giudice della legittimità una diversa lettura del materiale probatorio. In particolare, sostiene la necessità di una rivalutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla difesa, i quali avevano descritto la condotta aggressiva di [OSCURATO:PERSONA] come una reazione alla precedete azione offensiva della persona offesa, trascurando che i giudici di merito, con valutazioni conformi, le avevano giustificatamente considerate del tutto inattendibili valorizzando dati fattuali incontestate: le gravi lesioni riportate dal Gabriele e, correlativamente, l'assenza di lesioni, anche lievi, sugli imputati. 3. il terzo motivo, relativo alla derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali aggravate, è generico, oltre che manifestamente infondato. La Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal Tribunale, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, del più grave reato da elementi fattuali, oggettivamente riscontrati e (non dalle dichiarazioni della persona offesa, la cui credibilità, peraltro, è stata adeguatamente soppesata) e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche ed ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tentato omicidio. In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante all'idoneità dell'azione, "apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili -del caso". (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012). In quest'ottica, la Corte territoriale ha valorizzato la pericolosità dell'arma, il distretto corporeo attinto, la forza di penetrazione dei ripetuti colpi ed il comportamento degli imputati che avevano interrotto l'assalto solo perché la vittima era riuscita a rifugiarsi all'interno del bar.4. Il quarto motivo, relativo ralla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], è aspecifico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso la configurabilità dalla connivenza, osservando che l'imputato, lungi dal tenere una condotta meramente passiva o di adesione psicologica, aveva attivamente partecipato all'aggressione e così rafforzato il proposito criminoso del padre, non solo con la sua presenza fisica durante tutta la durata dell'aggressione ma anche estraendo il coltello che portava nella cintola dei pantaloni. D'altra parte, soltanto tale qualificata partecipazione spiega perché i testimoni oculari lo avevano visto allontanarsi velocemente una volta ultimata l'aggressione. 6. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla riconosciuta circostanza aggravante prevista dall'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., Quanto alla pena che consegue alla operata esclusione dell'aggravante, in applicazione dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., essa deve essere rideterminata per ciascun imputato in anni 7 di reclusione, eliminando l'aumento di mesi 6 apportato alla pena base individuata dal Tribunale. Nel resto i ricorsi vanno respinti per tutto quanto già evidenziato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla riconosciuta circostanza aggravante prevista dall'art