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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29442/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02160T6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torino rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'illogicità della motivazione, l'erronea applicazione della legge penale, ed il•contrasto di provvedimenti emessi dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] che aveva spiccato ordinanze cautelari nei confronti del condannato.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze rivalutative in punto di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni, logiche e congrue nonché corrette giuridicamente, poste a base della decisione impugnata.

Quanto al ventilato profilo di incompatibilità concettuale tra le valutazioni espresse nell'ordinanza cautelare e nella denegata continuazione in sede esecutiva, si osserva che trattasi di piani valutativi distinti e che nella presente sede deve aversi riguardo alle valutazioni ritenute dai giudici di cognizione nelle sentenze irrevocabili, come interpretate dal giudice dell'esecuzione, con motivazione che si ribadisce ineccepibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02160T6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torino rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'illogicità della motivazione, l'erronea applicazione della legge penale, ed il•contrasto di provvedimenti emessi dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] che aveva spiccato ordinanze cautelari nei confronti del condannato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze rivalutative in punto di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni, logiche e congrue nonché corrette giuridicamente, poste a base della decisione impugnata. Quanto al ventilato profilo di incompatibilità concettuale tra le valutazioni espresse nell'ordinanza cautelare e nella denegata continuazione in sede esecutiva, si osserva che trattasi di piani valutativi distinti e che nella presente sede deve aversi riguardo alle valutazioni ritenute dai giudici di cognizione nelle sentenze irrevocabili, come interpretate dal giudice dell'esecuzione, con motivazione che si ribadisce ineccepibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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