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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 13421/2026

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i Rella - di fiduciaavverso la sentenza in data 12/11/2025 della Corte di Appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 12 novembre 2025 la Corte di Appello di Lecce, inaccoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma dellasentenza in data 25 maggio 2022 del Tribunale della medesima città, ha confermatol’affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato diappropriazione indebita aggravata (artt. 646, 61 n. 11 cod. pen.) procedendo alla solarideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

Il reato è contestato comeconsumato in data anteriore e prossima al 28 giugno 2019.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo, con motivo unico, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163 cod. pen. e 599-bis cod. proc. pen. per non avere laCorte di appello concesso all’imputato la sospensione condizionale della pena.

Evidenzia la difesa del ricorrente che in fase di concordato era intervenuta rinuncia atutti i motivi di appello fatta eccezione per quello indicato con il numero 3 con il quale (tral’altro) era stato richiesto il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ma laCorte territoriale non ha provveduto al riguardo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

E’ un dato di fatto che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’imputato in fase diconcordato non aveva rinunciato al motivo di appello con il quale aveva (tra l’altro) richiesto ilriconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.E’ altresì un dato di fatto come l’applicazione di detto beneficio non è contenuta nelconcordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.Purtuttavia occorre ricordare che questa Corte, con un assunto condiviso anchedall’odierno Collegio, ha avuto modo di chiarire che «In tema di concordato in appello, laconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formatooggetto dell'accordo, è rimessa alla valutazione del giudice anche nel caso in cui laquestione sia stata a quest'ultimo devoluta su richiesta del solo imputato» (Sez. 3, n. 3690del 07/10/2022, dep. 2023, Padolini, Rv. 284132-01).Sul punto la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere ma non lo ha fatto.3.

Si impone, pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente allasospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diLecce per il giudizio sul punto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per il giudizio sul punto.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Rella - di fiduciaavverso la sentenza in data 12/11/2025 della Corte di Appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 12 novembre 2025 la Corte di Appello di Lecce, inaccoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma dellasentenza in data 25 maggio 2022 del Tribunale della medesima città, ha confermatol’affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato diappropriazione indebita aggravata (artt. 646, 61 n. 11 cod. pen.) procedendo alla solarideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio. Il reato è contestato comeconsumato in data anteriore e prossima al 28 giugno 2019.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo, con motivo unico, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163 cod. pen. e 599-bis cod. proc. pen. per non avere laCorte di appello concesso all’imputato la sospensione condizionale della pena. Evidenzia la difesa del ricorrente che in fase di concordato era intervenuta rinuncia atutti i motivi di appello fatta eccezione per quello indicato con il numero 3 con il quale (tral’altro) era stato richiesto il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ma laCorte territoriale non ha provveduto al riguardo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. E’ un dato di fatto che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’imputato in fase diconcordato non aveva rinunciato al motivo di appello con il quale aveva (tra l’altro) richiesto ilriconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.E’ altresì un dato di fatto come l’applicazione di detto beneficio non è contenuta nelconcordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.Purtuttavia occorre ricordare che questa Corte, con un assunto condiviso anchedall’odierno Collegio, ha avuto modo di chiarire che «In tema di concordato in appello, laconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formatooggetto dell'accordo, è rimessa alla valutazione del giudice anche nel caso in cui laquestione sia stata a quest'ultimo devoluta su richiesta del solo imputato» (Sez. 3, n. 3690del 07/10/2022, dep. 2023, Padolini, Rv. 284132-01).Sul punto la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere ma non lo ha fatto.3. Si impone, pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente allasospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diLecce per il giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per il giudizio sul punto.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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