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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07252/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina il 12/04/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di abuso d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di Milazzo, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di esperto del sindaco in materia finanziaria, in violazione di numerose disposizioni di legge, avrebbero intenzionalmente favorito [OSCURATO:PERSONA] conferendogli l'incarico di dirigente del dipartimento politica del territorio ed ambiente, nonostante lo stesso fosse stato destituito in precedenza e dispensato dal medesimo incarico già ricoperto, preferendolo ad altri otto candidati alla selezione in possesso dei requisiti del bando (fatto commesso in data prossima al 22.11.2011).

Nella specie sarebbero state violate le norme che impedivano agli enti pubblici di procedere ad assunzioni nel caso in cui, come nella specie, la spesa per detta voce fosse pari o superiore al 40% del totale delle spese correnti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando sedici motivi.

2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

La Corte avrebbe rigettato i sette punti del primo motivo di appello, riguardanti la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, limitandosi a riportare un parte della motivazione della sentenza di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento a plurime disposizioni di legge relative al divieto di assunzione da parte del Comune nel caso di incidenza della spesa per il personale sul totale della spesa corrente in misura pari o superiore al 40% (art. 14, comma 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 del 2011).

Sostiene il ricorrente che si sarebbe trattato di un profilo su era stato articolato uno specifico motivo di appello in relazione al quale la Corte sarebbe stata silente; diversamente da quanto ritenuto dai Giudici, si argomenta, la norma non richiederebbe che l'incidenza delle spese di personale debba essere ricavata dal bilancio di esercizio dell'anno precedente e, in realtà, la verifica dovrebbe avere ad oggetto il bilancio in corso; diversamente, si consentirebbe all'ente di assumere personale in un esercizio in cui il limite è superato solo perché in quello precedente non lo sia stato.

Dunque, in ragione dell'incarico conferito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la verifica doveva essere compiuta facendo riferimento all'anno 2011 e in relazione a tale anno l'incidenza era rispettata e non vi sarebbe stata nessuna violazione di legge.

2.3. Con il terzo ed il quarto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge: il tema attiene alla motivazione con cui la Corte ha deciso la questione di diritto indicata.

2.4. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione; il tema attiene al ritenuto contrasto tra la delibera della giunta n. 162 del 23.9.2011, avente ad oggetto il "conferimento incarico di dirigente tecnico... atto di indirizzo", in ragione della quale poi il sindaco conferì l'incarico a [OSCURATO:PERSONA], e la precedente delibera della giunta n. 67 del 25.3.2011 con la quale si era stabilito di non procedere ad assunzioni sul presupposto del deficit strutturale per il triennio 2011- 2013.

Secondo il ricorrente, non si sarebbe tenuto conto della delibera di giunta n. 73 del 31.3.2011 e di altre due delibere, richiamate in quella n. 162, con cui si spiegava che l'assunzione di una figura dirigenziale era giustificata in ragione di un piano di risanamento.

Sul punto la motivazione sarebbe silente.2.5.

Con il sesto motivo si lamenta vizio di motivazione (si richiama il terzo punto dell'atto di appello); il tema attiene alla decisione presa su indicazione del Sindaco di procedere al conferimento dell'incarico con una procedura di selezione esterna senza verificare preventivamente la presenza all'interno del Comune di figure professionali da poter valorizzare.

Si tratterrebbe, si sostiene, di un'affermazione errata perché nella delibera di giunta n. 162 sarebbe stata indicata la ragione per la quale fu necessaria la procedura esterna di selezione.

Sul punto si valorizza la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla impossibilità di conferire quell'incarico alla parte civile Bonarrigo.

2.6. Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al quarto motivo di appello, che sarebbe stato totalmente ignorato dalla Corte e che attiene all'assunto del Tribunale secondo cui "sarebbe stata un escamotage la predisposizione di una certificazione che attestasse il formale rispetto dei limiti di spesa con riferimento allo stesso anno 2011".

Quella certificazione, si argomenta, sarebbe stata richiesta dal Sindaco e dalla Giunta sul presupposto che in effetti il riferimento temporale, rispetto a cui occorreva verificare l'incidenza della spesa del personale, fosse quello dell'anno in corso.

Il tema attiene alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che in giudizio aveva dichiarato che mai avrebbe rilasciato quel certificato se avesse saputo che sarebbe stato utilizzato per l'assunzione di personale; quel documento, in realtà, non sarebbe ideologicamente falso.

2.7. Con l'ottavo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al quinto motivo di appello, relativo all'affermazione del Tribunale secondo cui al Romagnolo sarebbero stati corrisposti emolumenti indipendentemente dalla firma del contratto; si assume che la irregolare emissione dei mandati di pagamento non potrebbe essere riferita al sindaco ricorrente ma al responsabile del settore ragioneria, ne risulterebbero interventi dello stesso Pino al riguardo.

Anche sul punto la motivazione della sentenza sarebbe viziata per omissione.

2.8. Con il nono motivo si lamenta vizio i motivazione quanto al sesto motivo di appello, che, sarebbe stato totalmente ignorato dalla Corte.

Il tema riguarda le richieste che Pino avrebbe rivolto a Caravallo sul rilascio della certificazione finanziaria attestante per il 2011 la regolarità delle condizioni per procedere alla assunzione.

Si sostiene che la violazione sarebbe stata del dipendente che avrebbe potuto rifiutarsi ove quella certificazione fosse stata illegittima.

2.9. Con il decimo e l'undicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al settimo motivo di appello, riguardante l'affermazione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era stato in passato destituito da un incarico dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi.Non vi sarebbe stata una destituzione ma solo una risoluzione del contratto, conseguente ad una specifica disposizione negoziale, per mancato raggiungimento degli obiettivi; sarebbe dunque viziato l'assunto della Corte di appello secondo cui "la legge vieta anche di conferire incarichi a chi era stato destituito o dispensato da precedenti incarichi per il mancato raggiungimento degli obiettivi".

Nel caso di specie il recesso sarebbe stato esercitato in ragione del mancato oggettivo raggiungimento degli obiettivi, ma si tratterebbe di un atto che non presuppone rilievi o profili di addebito e che non assolve ad una funzione sanzionatoria.

2.10. Con il dodicesimo ed il tredicesimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione; l'assunto è che i motivi precedentemente descritti, se valutati unitamente, condurrebbero ad una nullità della sentenza impugnata ed alla mancata configurabilità dell'elemento oggettivo del reato contestato.

2.11. Con il quattordicesimo motivo ai deduce vizio di motivazione quanto alla prova del dolo del reato, erroneamente fatto derivare dalle ritenute macroscopiche e plurime violazioni di legge, dall'intento di sanare la illegittimità con altre violazioni, dalla competenza dell'imputato; in tal senso si ripercorrono i singoli elementi valorizzati in chiave accusatoria al fine di dimostrarne la loro inesistenza oggettiva.

2.12. Con il quindicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione; la Corte non avrebbe disposto alcunchè nei riguardi della parte civile in ragione del fatto che questa non avrebbe "presentato alcuna comparsa conclusionale", senza tuttavia "accorgersi" che le statuizioni civili erano state espressamente impugnate dall'imputato.

2.13. Con il sedicesimo motivo si deduce la prescrizione del reato; per effetto di una serie di sospensioni del decorso del termine, il reato si sarebbe estinto il 20.3.2020. dopo la sentenza impugnata.

3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando sedici motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi.

4.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione: il tema è quello della omessa risposta della Corte ai motivi di appello.

4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge: il tema è quello, già affrontato, della legittimità della delibera n. 162 del 2011.

4.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della sentenza in relazione alla questione della pregressa destituzione di [OSCURATO:PERSONA] dal conferimento dell'incarico dirigenziale; si tratta anche in questo caso di un tema di cui si è già detto.

4.4. Con il quarto si deduce violazione di legge in ordine al ritenuto concorso dell'extraneus nel reato; la sentenza sarebbe viziata per aver ritenuto sussistente la compartecipazione criminosa dal rapporto di consolidata amicizia del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni di un teste secondo cui l'imputato, già prima di assumere l'incarico, si "comportava" come dirigente.

Sotto altro profilo si argomenta sul dolo, assumendo che nella specie comunque sarebbe stato perseguito un interesse pubblico. 4.5 Con il quinto motivo si deduce l'errore quanto alle statuizioni civili.

4.6. Con il sesto si deduce la prescrizione del reato.

5. È stata depositata una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente le argomentazioni già svolte, con particolare riguardo alla configurabilità del concorso nel reato.

6. È stata depositata una nota conclusiva da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si replica al Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.

2. E' inammissibile il primo motivo di ricorso.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica, come è accaduto nel caso di specie, allorché i giudici di secondo grado esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, da una parte, hanno fornito una valutazione autonoma su alcuni punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello e non adeguatamente trattati dal Tribunale e, dall'altra, hanno richiamato il ragionamento del primo Giudice.

Ne consegue che la dedotta questione di nullità della sentenza è manifestamente infondata.

3. Sono manifestamente infondati anche il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che attengono alla sussistenza del requisito della violazione di legge e, dunque, all'elemento oggettivo del reato contestato.

3.1. Quanto al secondo, al terzo ed al quarto motivo, è utile richiamare l'art. 9, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, vigente all'epoca dei fatti, ai sensi del quale: "Il comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: 'E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".

La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 10 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010".

Al momento in cui fu assunta la delibera di giunta n. 162 del 23.9.2011 con cui fu conferito mandato al [OSCURATO:PERSONA] di richiedere e disporre al Dirigente del I Dipartimento di avviare una procedura di selezione per il conferimento dell'incarico poi attribuito a [OSCURATO:PERSONA], esisteva una pronuncia emessa dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti il 12.5.2011, con cui era stato espressamente stabilito in ordine alla disposizione normativa indicata come dovesse essere accertata l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti e, dunque, quale fosse il perimetro di operatività del divieto di nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Sul punto la Corte di conti affermò chiaramente il condivisibile principio secondo cui "Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario - ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici" Nell'occasione fu spiegato che: a) la ratio della disposizione era quella di stabilire restrizioni alle nuove assunzioni da attuarsi dall'esercizio 2011, tenendo conto della verifica della situazione di rigidità del bilancio effettuata "quo ante"; b) per poter applicare l'indicatore era necessario prendere a riferimento i comportamenti pregressi dell'ente e quindi era preferibile impiegare un dato di maggiore affidabilità quale quello desumibile dalla gestione della competenza e quindi assumere a riferimento il dato di competenza relativo all'anno 2010; c) che ciò era funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto legge n. 78 del 2010, in quanto veniva in rilievo sia in termini di spesa del personale che di spesa corrente un dato proveniente dalla effettiva gestione del bilancio.

Una pronuncia chiara, esistente al momento in cui i fatti si verificarono, ignorata per ragioni non esplicitate dagli imputati, e che era esplicativa di come dovesse calcolarsi il limite di spesa per il personale; una interpretazione - quella fornita dalla Corte dei Conti, - ben nota, si è fatto notare dal Tribunale, dallo stesso Sindaco e dal di lui fratello, atteso che nel marzo di quello stesso anno, sul presupposto di un deficit strutturale del Comune, la Giunta aveva adottato la delibera n. 67 con cui si stabiliva che per gli anni 2011- 2013, non vi sarebbe stata nessuna assunzione.

Una interpretazione, quella resa dalla Corte dei Conti - ben nota anche a non pochi funzionari del Comune (cfr., pag. 12 e ss. sentenza del Tribunale in cui si richiamano: a) l'attestazione dell'allora responsabile del dipartimento economico- Finanziario, [OSCURATO:PERSONA] in cui si faceva a come, "secondo le costanti indicazioni della Corte dei Conti, il periodo temporale da considerare al fine del rispetto del rapporto tra le spese del personale e quelle correnti fosse quello relativo all'anno precedente"; b) la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti Responsabile dell'Area economico- finanziaria del Comune di Milazzo, di cui in prosieguo pure si dirà, c) la deposizione di [OSCURATO:PERSONA]; d) la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]).

Nel caso di specie fu dunque compiuta, hanno osservato correttamente i Giudici di merito, una obiettiva violazione di legge, perché, facendo riferimento all'anno 2010, cioè all'anno precedente a quello in cui fu conferito l'incarico, il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente era del 53%, e, quindi, superiore al limite previsto dalla legge con la conseguenza che Comune di Milazzo non poteva procedere a nuove assunzioni.

La previsione di legge fu elusa 1d6n un co_ -às-apeWlel, hanno evidenziato i Giudici di merito, con aggiramento della norma e della interpretazione ad essa attribuita.

3.2. Sulla base di tale dato di presupposizione, anche il quinto motivo rivela la sua strutturale inammissibilità.

La Corte di cassazione ha spiegato come, in tema di impugnazioni, anche il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta ,4( l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, mentre sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n.2916 del 13/12/2013 - dep. 2014-, Dall'Agnola, Rv. 257967).

Non è cioè censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando, come nel caso di specie, risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018- dep. 2019- Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n.27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, N. 1149 del 2005 Rv. 233187).

Dunque non assume rilievo la dedotta omessa motivazione da parte della Corte quanto alle delibere con cui fu giustificata dal Comune la decisione di procedere ad avviare per il 2011 la procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale in considerazione della elaborazione di un "piano di risanamento economico finanziario per il triennio 2011/2013", attesa la valutazione implicita, ma chiara - alla luce dell'intero ragionamento dei Giudici di merito- della illegittimità delle delibere in questione.

4. Sono inammissibili anche il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono motivo che possono essere valutati congiuntamente e che rilevano la loro aspecificità estrinseca alla luce delle considerazioni già esposte.

4.1. Quanto al sesto motivo, relativo alla decisione, su indicazione del Sindaco, di procedere alla selezione con una procedura esterna senza verificare preventivamente la presenza all'interno del Comune di professionalità idonee all'incarico, il Tribunale, dopo essersi a lungo soffermato nel spiegare perché non potesse procedersi a nessuna assunzione, ha in particolare chiarito che: a) ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.

Igs. 30 marzo 2001, n. 165, incarichi con funzioni dirigenziali potevano essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale se non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione; b) fu "tralasciata" la possibilità di conferire l'incarico in questione all'unico soggetto, [OSCURATO:PERSONA], già incardinato nel Comune di Milazzo.

Rispetto a tale quadro di riferimento, non è configurabile nessun vizio di motivazione, essendosi limitato il primo Giudice ad affermare che fu "tralasciata" la possibilità di valorizzare una professionalità interna; si tratta di un assunto non incrinato dalla deposizione del teste Midili - evidenziata in chiave difensiva e di cui è stato prodotto un breve stralcio, da cui si evince, nell'ambito di una verbalizzazione molto poco chiara, solo che Bonarrigo non fosse un dirigente, ma non anche che non fosse una professionalità inidonea a ricoprire l'incarico. 4.2.

Chiaramente inammissibili sono il settimo ed il nono motivo di ricorso.

Il Tribunale ha riportato puntualmente il contenuto della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13 e ss.) ed ha spiegato in modo chiaro e coerente come da essa si abbia chiara conferma degli assunti accusatori, atteso che: a) la certificazione finanziaria relativa alla percentuale - inferiore al 40% - della spesa per il personale per l'anno 2011, fu da lui redatta su pressante richiesta del Sindaco e del fratello di questi, [OSCURATO:PERSONA]; b) egli non era a conoscenza dell'uso che sarebbe stato fatto di quel certificato; c) quella certificazione non avrebbe potuto consentire l'assunzione di personale, per le ragioni di cui si è già detto; d) egli fu destinatario di un atteggiamento ritorsivo da parte degli imputati in ragione dei suoi rifiuti a firmare quel documento; e) come anche il suo sostituto non intendesse firmare quella certificazione.

Su tali fondamentali acquisizioni probatorie, i ricorsi sono assolutamente generici, quasi silenti e non si confrontano in nessun modo con la sentenza e con il senso e la portata di quelle dichiarazioni.

4.3. Non diversamente, è inammissibile per genericità l'ottavo motivo di ricorso.

I giudici di merito, per colorare e riempire di contenuti il complessivo quadro di illegittimità diffusa in cui i fatti in esame si collocano, ha spiegato che Romagnolo percepì le retribuzioni senza aver mai sottoscritto un contratto.

Anche sul punto il motivo di impugnazione è aspecifico, non essendo stato dedotto nulla, avendo i ricorrenti sviluppato le loro argomentazioni sostenendo, da un parte, che la irregolarità sarebbe imputabile ad altri, e, dall'altra, che il Comune aveva adottato una delibera con si impegnava la spesa per l'assunzione.

Ciò che non è chiaro, a voler ragionare con i ricorrenti, è parchè il Comune corrispose denaro ad un soggetto che non aveva sottoscritto nessun contratto.

5. Inammissibili sono anche il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo, che possono essere trattati congiuntamente.

5.1. Quanto al decimo ed all'undicesimo motivo, al di là della distinzione valorizzata in chiave difensiva tra dispensa, destituzione e risoluzione del contratto, i motivi perdono di consistenza strutturale - rivelando la loro inammissibilità- perché non si confrontano con le sentenze di merito e, in particolare, con l'assunto per cui quella assunzione non solo non poteva essere disposta per tutte le ragioni già esposte, ma, soprattutto, fu compiuta con tutte le "forzature" indicate in favore di un soggetto che già in passato non aveva dato buona prova di sé sotto il profilo professionale, atteso che il precedente rapporto contrattuale era stato risolto proprio per il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Romagnolo.

Ciò che non è stato spiegato nella ricostruzione alternativa lecita difensiva è perché il Comune scelse di affidare quell'incarico e di assumere un dirigente che non poteva essere assunto e che inoltre in passato aveva dimostrato di non essere capace.

5.2. Il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo sono inammissibili perchè generici, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, soprattutto, con quella del Tribunale, richiamata dalla Corte di appello.

Si tratta di motivi che, al di là di una generale critica difettiva, ignorano il ragionamento probatorio compiuto dai Giudici di merito e muovono da un presupposto fattuale smentito: quella assunzione fu compiuta — sotto molteplici profili - in chiara violazione di legge; sulla base dei fatti correttamente ricostruiti e valutati, i Giudici hanno fatto discendere anche la prova del dolo del reato contestato e la sentenza è immune da vizi.

6. Manifestamente infondati sono infine il quindicesimo ed il sedicesimo motivo.

6.1. Quanto al quindicesimo motivo, la Corte di cassazione ha chiarito che il privato danneggiato dal reato di abuso di ufficio è persona offesa alla luce della plurioffensività dell'illecito previsto dall'art. 323 cod. pen., lesivo sia del buon andamento della Pubblica amministrazione, che dei diritti del singolo (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 13179 del 29/03/2012, Picaro, Rv. 252570) Sulla base di tale presupposto non è viziata la sentenza impugnata, avendo la Corte confermato la responsabilità dell'imputato e, implicitamente, anche le statuizioni civili contenute nella richiamata sentenza di primo grado, in cui si è spiegato come Bonarrigo, parte civile e persona offesa dal reato, fosse l'unico a poter ricoprire l'incarico professionale per cui si procede.

In tal senso non è viziata l'affermazione del Tribunale che, in ragione della qualità di persona offesa, ha proceduto alla liquidazione del danno in via equitativa, tenendo evidentemente conto anche del danno criminale patito.

6.2. Quanto al sedicesimo motivo, l'inammissibilità dei motivi di ricorso, impedisce di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata- secondo gli stessi assunti difensivi —dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

7. La sentenza deve essere invece annullata senza rinvio, quanto agli effetti penali, per [OSCURATO:PERSONA].7.1.

I primi tre motivi sono inammissibili per le stesse ragioni già indicate per i coimputati.

7.2. È infondato, ma non inammissibile, il quarto motivo di ricorso, relativo alla configurazione del concorso dell'imputato nel reato di abuso d'ufficio.

La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni spiegato come ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo. (cfr., fra le altre, Sez.6, n. 15837 del 20/12/2018- dep. 2019- D'Alessio, Rv. 275540).

I giudici di merito, pur nell'ambito di una motivazione non stabilissima, hanno fatto una corretta applicazione del principio indicato spiegando come la prova della compartecipazione sia stata raggiunta sulla base di un complesso di elementi, quali i rapporti personali tra l'imputato e il Sindaco, l'esistenza di precedenti incarichi conferiti a Romagnolo, il comportamento in concreto tenuto da questi.

L'infondatezza complessiva del ricorso determina tuttavia l'annullamento senza rinvio ai fini penali della sentenza; pur volendo fare riferimento come dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione - di sette anni e sei mesi - alla data indicata nel capo di imputazione (22.12.2011), il reato è estinto nonostante i periodi di sospensione - correttamente indicati dal ricorrente - del decorso del termine.

Anche per Romagnolo devono essere confermate le statuizioni civili per le stesse ragioni indicate per i coimputati (quinto motivo).

8. All'inammissibilità del ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina il 12/04/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di abuso d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di Milazzo, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di esperto del sindaco in materia finanziaria, in violazione di numerose disposizioni di legge, avrebbero intenzionalmente favorito [OSCURATO:PERSONA] conferendogli l'incarico di dirigente del dipartimento politica del territorio ed ambiente, nonostante lo stesso fosse stato destituito in precedenza e dispensato dal medesimo incarico già ricoperto, preferendolo ad altri otto candidati alla selezione in possesso dei requisiti del bando (fatto commesso in data prossima al 22.11.2011). Nella specie sarebbero state violate le norme che impedivano agli enti pubblici di procedere ad assunzioni nel caso in cui, come nella specie, la spesa per detta voce fosse pari o superiore al 40% del totale delle spese correnti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando sedici motivi. 2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La Corte avrebbe rigettato i sette punti del primo motivo di appello, riguardanti la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, limitandosi a riportare un parte della motivazione della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento a plurime disposizioni di legge relative al divieto di assunzione da parte del Comune nel caso di incidenza della spesa per il personale sul totale della spesa corrente in misura pari o superiore al 40% (art. 14, comma 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 del 2011). Sostiene il ricorrente che si sarebbe trattato di un profilo su era stato articolato uno specifico motivo di appello in relazione al quale la Corte sarebbe stata silente; diversamente da quanto ritenuto dai Giudici, si argomenta, la norma non richiederebbe che l'incidenza delle spese di personale debba essere ricavata dal bilancio di esercizio dell'anno precedente e, in realtà, la verifica dovrebbe avere ad oggetto il bilancio in corso; diversamente, si consentirebbe all'ente di assumere personale in un esercizio in cui il limite è superato solo perché in quello precedente non lo sia stato. Dunque, in ragione dell'incarico conferito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la verifica doveva essere compiuta facendo riferimento all'anno 2011 e in relazione a tale anno l'incidenza era rispettata e non vi sarebbe stata nessuna violazione di legge. 2.3. Con il terzo ed il quarto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge: il tema attiene alla motivazione con cui la Corte ha deciso la questione di diritto indicata. 2.4. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione; il tema attiene al ritenuto contrasto tra la delibera della giunta n. 162 del 23.9.2011, avente ad oggetto il "conferimento incarico di dirigente tecnico... atto di indirizzo", in ragione della quale poi il sindaco conferì l'incarico a [OSCURATO:PERSONA], e la precedente delibera della giunta n. 67 del 25.3.2011 con la quale si era stabilito di non procedere ad assunzioni sul presupposto del deficit strutturale per il triennio 2011- 2013. Secondo il ricorrente, non si sarebbe tenuto conto della delibera di giunta n. 73 del 31.3.2011 e di altre due delibere, richiamate in quella n. 162, con cui si spiegava che l'assunzione di una figura dirigenziale era giustificata in ragione di un piano di risanamento. Sul punto la motivazione sarebbe silente.2.5. Con il sesto motivo si lamenta vizio di motivazione (si richiama il terzo punto dell'atto di appello); il tema attiene alla decisione presa su indicazione del Sindaco di procedere al conferimento dell'incarico con una procedura di selezione esterna senza verificare preventivamente la presenza all'interno del Comune di figure professionali da poter valorizzare. Si tratterrebbe, si sostiene, di un'affermazione errata perché nella delibera di giunta n. 162 sarebbe stata indicata la ragione per la quale fu necessaria la procedura esterna di selezione. Sul punto si valorizza la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla impossibilità di conferire quell'incarico alla parte civile Bonarrigo. 2.6. Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al quarto motivo di appello, che sarebbe stato totalmente ignorato dalla Corte e che attiene all'assunto del Tribunale secondo cui "sarebbe stata un escamotage la predisposizione di una certificazione che attestasse il formale rispetto dei limiti di spesa con riferimento allo stesso anno 2011". Quella certificazione, si argomenta, sarebbe stata richiesta dal Sindaco e dalla Giunta sul presupposto che in effetti il riferimento temporale, rispetto a cui occorreva verificare l'incidenza della spesa del personale, fosse quello dell'anno in corso. Il tema attiene alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che in giudizio aveva dichiarato che mai avrebbe rilasciato quel certificato se avesse saputo che sarebbe stato utilizzato per l'assunzione di personale; quel documento, in realtà, non sarebbe ideologicamente falso. 2.7. Con l'ottavo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al quinto motivo di appello, relativo all'affermazione del Tribunale secondo cui al Romagnolo sarebbero stati corrisposti emolumenti indipendentemente dalla firma del contratto; si assume che la irregolare emissione dei mandati di pagamento non potrebbe essere riferita al sindaco ricorrente ma al responsabile del settore ragioneria, ne risulterebbero interventi dello stesso Pino al riguardo. Anche sul punto la motivazione della sentenza sarebbe viziata per omissione. 2.8. Con il nono motivo si lamenta vizio i motivazione quanto al sesto motivo di appello, che, sarebbe stato totalmente ignorato dalla Corte. Il tema riguarda le richieste che Pino avrebbe rivolto a Caravallo sul rilascio della certificazione finanziaria attestante per il 2011 la regolarità delle condizioni per procedere alla assunzione. Si sostiene che la violazione sarebbe stata del dipendente che avrebbe potuto rifiutarsi ove quella certificazione fosse stata illegittima. 2.9. Con il decimo e l'undicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al settimo motivo di appello, riguardante l'affermazione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era stato in passato destituito da un incarico dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi.Non vi sarebbe stata una destituzione ma solo una risoluzione del contratto, conseguente ad una specifica disposizione negoziale, per mancato raggiungimento degli obiettivi; sarebbe dunque viziato l'assunto della Corte di appello secondo cui "la legge vieta anche di conferire incarichi a chi era stato destituito o dispensato da precedenti incarichi per il mancato raggiungimento degli obiettivi". Nel caso di specie il recesso sarebbe stato esercitato in ragione del mancato oggettivo raggiungimento degli obiettivi, ma si tratterebbe di un atto che non presuppone rilievi o profili di addebito e che non assolve ad una funzione sanzionatoria. 2.10. Con il dodicesimo ed il tredicesimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione; l'assunto è che i motivi precedentemente descritti, se valutati unitamente, condurrebbero ad una nullità della sentenza impugnata ed alla mancata configurabilità dell'elemento oggettivo del reato contestato. 2.11. Con il quattordicesimo motivo ai deduce vizio di motivazione quanto alla prova del dolo del reato, erroneamente fatto derivare dalle ritenute macroscopiche e plurime violazioni di legge, dall'intento di sanare la illegittimità con altre violazioni, dalla competenza dell'imputato; in tal senso si ripercorrono i singoli elementi valorizzati in chiave accusatoria al fine di dimostrarne la loro inesistenza oggettiva. 2.12. Con il quindicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione; la Corte non avrebbe disposto alcunchè nei riguardi della parte civile in ragione del fatto che questa non avrebbe "presentato alcuna comparsa conclusionale", senza tuttavia "accorgersi" che le statuizioni civili erano state espressamente impugnate dall'imputato. 2.13. Con il sedicesimo motivo si deduce la prescrizione del reato; per effetto di una serie di sospensioni del decorso del termine, il reato si sarebbe estinto il 20.3.2020. dopo la sentenza impugnata. 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando sedici motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi. 4.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione: il tema è quello della omessa risposta della Corte ai motivi di appello. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge: il tema è quello, già affrontato, della legittimità della delibera n. 162 del 2011. 4.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della sentenza in relazione alla questione della pregressa destituzione di [OSCURATO:PERSONA] dal conferimento dell'incarico dirigenziale; si tratta anche in questo caso di un tema di cui si è già detto. 4.4. Con il quarto si deduce violazione di legge in ordine al ritenuto concorso dell'extraneus nel reato; la sentenza sarebbe viziata per aver ritenuto sussistente la compartecipazione criminosa dal rapporto di consolidata amicizia del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni di un teste secondo cui l'imputato, già prima di assumere l'incarico, si "comportava" come dirigente. Sotto altro profilo si argomenta sul dolo, assumendo che nella specie comunque sarebbe stato perseguito un interesse pubblico. 4.5 Con il quinto motivo si deduce l'errore quanto alle statuizioni civili. 4.6. Con il sesto si deduce la prescrizione del reato. 5. È stata depositata una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente le argomentazioni già svolte, con particolare riguardo alla configurabilità del concorso nel reato. 6. È stata depositata una nota conclusiva da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si replica al Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 2. E' inammissibile il primo motivo di ricorso. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica, come è accaduto nel caso di specie, allorché i giudici di secondo grado esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, da una parte, hanno fornito una valutazione autonoma su alcuni punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello e non adeguatamente trattati dal Tribunale e, dall'altra, hanno richiamato il ragionamento del primo Giudice. Ne consegue che la dedotta questione di nullità della sentenza è manifestamente infondata. 3. Sono manifestamente infondati anche il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che attengono alla sussistenza del requisito della violazione di legge e, dunque, all'elemento oggettivo del reato contestato. 3.1. Quanto al secondo, al terzo ed al quarto motivo, è utile richiamare l'art. 9, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, vigente all'epoca dei fatti, ai sensi del quale: "Il comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: 'E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 10 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010". Al momento in cui fu assunta la delibera di giunta n. 162 del 23.9.2011 con cui fu conferito mandato al [OSCURATO:PERSONA] di richiedere e disporre al Dirigente del I Dipartimento di avviare una procedura di selezione per il conferimento dell'incarico poi attribuito a [OSCURATO:PERSONA], esisteva una pronuncia emessa dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti il 12.5.2011, con cui era stato espressamente stabilito in ordine alla disposizione normativa indicata come dovesse essere accertata l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti e, dunque, quale fosse il perimetro di operatività del divieto di nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Sul punto la Corte di conti affermò chiaramente il condivisibile principio secondo cui "Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario - ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici" Nell'occasione fu spiegato che: a) la ratio della disposizione era quella di stabilire restrizioni alle nuove assunzioni da attuarsi dall'esercizio 2011, tenendo conto della verifica della situazione di rigidità del bilancio effettuata "quo ante"; b) per poter applicare l'indicatore era necessario prendere a riferimento i comportamenti pregressi dell'ente e quindi era preferibile impiegare un dato di maggiore affidabilità quale quello desumibile dalla gestione della competenza e quindi assumere a riferimento il dato di competenza relativo all'anno 2010; c) che ciò era funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto legge n. 78 del 2010, in quanto veniva in rilievo sia in termini di spesa del personale che di spesa corrente un dato proveniente dalla effettiva gestione del bilancio. Una pronuncia chiara, esistente al momento in cui i fatti si verificarono, ignorata per ragioni non esplicitate dagli imputati, e che era esplicativa di come dovesse calcolarsi il limite di spesa per il personale; una interpretazione - quella fornita dalla Corte dei Conti, - ben nota, si è fatto notare dal Tribunale, dallo stesso Sindaco e dal di lui fratello, atteso che nel marzo di quello stesso anno, sul presupposto di un deficit strutturale del Comune, la Giunta aveva adottato la delibera n. 67 con cui si stabiliva che per gli anni 2011- 2013, non vi sarebbe stata nessuna assunzione. Una interpretazione, quella resa dalla Corte dei Conti - ben nota anche a non pochi funzionari del Comune (cfr., pag. 12 e ss. sentenza del Tribunale in cui si richiamano: a) l'attestazione dell'allora responsabile del dipartimento economico- Finanziario, [OSCURATO:PERSONA] in cui si faceva a come, "secondo le costanti indicazioni della Corte dei Conti, il periodo temporale da considerare al fine del rispetto del rapporto tra le spese del personale e quelle correnti fosse quello relativo all'anno precedente"; b) la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti Responsabile dell'Area economico- finanziaria del Comune di Milazzo, di cui in prosieguo pure si dirà, c) la deposizione di [OSCURATO:PERSONA]; d) la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]). Nel caso di specie fu dunque compiuta, hanno osservato correttamente i Giudici di merito, una obiettiva violazione di legge, perché, facendo riferimento all'anno 2010, cioè all'anno precedente a quello in cui fu conferito l'incarico, il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente era del 53%, e, quindi, superiore al limite previsto dalla legge con la conseguenza che Comune di Milazzo non poteva procedere a nuove assunzioni. La previsione di legge fu elusa 1d6n un co_ -às-apeWlel, hanno evidenziato i Giudici di merito, con aggiramento della norma e della interpretazione ad essa attribuita. 3.2. Sulla base di tale dato di presupposizione, anche il quinto motivo rivela la sua strutturale inammissibilità. La Corte di cassazione ha spiegato come, in tema di impugnazioni, anche il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta ,4( l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, mentre sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n.2916 del 13/12/2013 - dep. 2014-, Dall'Agnola, Rv. 257967). Non è cioè censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando, come nel caso di specie, risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018- dep. 2019- Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n.27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, N. 1149 del 2005 Rv. 233187). Dunque non assume rilievo la dedotta omessa motivazione da parte della Corte quanto alle delibere con cui fu giustificata dal Comune la decisione di procedere ad avviare per il 2011 la procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale in considerazione della elaborazione di un "piano di risanamento economico finanziario per il triennio 2011/2013", attesa la valutazione implicita, ma chiara - alla luce dell'intero ragionamento dei Giudici di merito- della illegittimità delle delibere in questione. 4. Sono inammissibili anche il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono motivo che possono essere valutati congiuntamente e che rilevano la loro aspecificità estrinseca alla luce delle considerazioni già esposte. 4.1. Quanto al sesto motivo, relativo alla decisione, su indicazione del Sindaco, di procedere alla selezione con una procedura esterna senza verificare preventivamente la presenza all'interno del Comune di professionalità idonee all'incarico, il Tribunale, dopo essersi a lungo soffermato nel spiegare perché non potesse procedersi a nessuna assunzione, ha in particolare chiarito che: a) ai sensi dell'art. 19, comma 6, d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165, incarichi con funzioni dirigenziali potevano essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale se non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione; b) fu "tralasciata" la possibilità di conferire l'incarico in questione all'unico soggetto, [OSCURATO:PERSONA], già incardinato nel Comune di Milazzo. Rispetto a tale quadro di riferimento, non è configurabile nessun vizio di motivazione, essendosi limitato il primo Giudice ad affermare che fu "tralasciata" la possibilità di valorizzare una professionalità interna; si tratta di un assunto non incrinato dalla deposizione del teste Midili - evidenziata in chiave difensiva e di cui è stato prodotto un breve stralcio, da cui si evince, nell'ambito di una verbalizzazione molto poco chiara, solo che Bonarrigo non fosse un dirigente, ma non anche che non fosse una professionalità inidonea a ricoprire l'incarico. 4.2. Chiaramente inammissibili sono il settimo ed il nono motivo di ricorso. Il Tribunale ha riportato puntualmente il contenuto della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13 e ss.) ed ha spiegato in modo chiaro e coerente come da essa si abbia chiara conferma degli assunti accusatori, atteso che: a) la certificazione finanziaria relativa alla percentuale - inferiore al 40% - della spesa per il personale per l'anno 2011, fu da lui redatta su pressante richiesta del Sindaco e del fratello di questi, [OSCURATO:PERSONA]; b) egli non era a conoscenza dell'uso che sarebbe stato fatto di quel certificato; c) quella certificazione non avrebbe potuto consentire l'assunzione di personale, per le ragioni di cui si è già detto; d) egli fu destinatario di un atteggiamento ritorsivo da parte degli imputati in ragione dei suoi rifiuti a firmare quel documento; e) come anche il suo sostituto non intendesse firmare quella certificazione. Su tali fondamentali acquisizioni probatorie, i ricorsi sono assolutamente generici, quasi silenti e non si confrontano in nessun modo con la sentenza e con il senso e la portata di quelle dichiarazioni. 4.3. Non diversamente, è inammissibile per genericità l'ottavo motivo di ricorso. I giudici di merito, per colorare e riempire di contenuti il complessivo quadro di illegittimità diffusa in cui i fatti in esame si collocano, ha spiegato che Romagnolo percepì le retribuzioni senza aver mai sottoscritto un contratto. Anche sul punto il motivo di impugnazione è aspecifico, non essendo stato dedotto nulla, avendo i ricorrenti sviluppato le loro argomentazioni sostenendo, da un parte, che la irregolarità sarebbe imputabile ad altri, e, dall'altra, che il Comune aveva adottato una delibera con si impegnava la spesa per l'assunzione. Ciò che non è chiaro, a voler ragionare con i ricorrenti, è parchè il Comune corrispose denaro ad un soggetto che non aveva sottoscritto nessun contratto. 5. Inammissibili sono anche il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo, che possono essere trattati congiuntamente. 5.1. Quanto al decimo ed all'undicesimo motivo, al di là della distinzione valorizzata in chiave difensiva tra dispensa, destituzione e risoluzione del contratto, i motivi perdono di consistenza strutturale - rivelando la loro inammissibilità- perché non si confrontano con le sentenze di merito e, in particolare, con l'assunto per cui quella assunzione non solo non poteva essere disposta per tutte le ragioni già esposte, ma, soprattutto, fu compiuta con tutte le "forzature" indicate in favore di un soggetto che già in passato non aveva dato buona prova di sé sotto il profilo professionale, atteso che il precedente rapporto contrattuale era stato risolto proprio per il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Romagnolo. Ciò che non è stato spiegato nella ricostruzione alternativa lecita difensiva è perché il Comune scelse di affidare quell'incarico e di assumere un dirigente che non poteva essere assunto e che inoltre in passato aveva dimostrato di non essere capace. 5.2. Il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo sono inammissibili perchè generici, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, soprattutto, con quella del Tribunale, richiamata dalla Corte di appello. Si tratta di motivi che, al di là di una generale critica difettiva, ignorano il ragionamento probatorio compiuto dai Giudici di merito e muovono da un presupposto fattuale smentito: quella assunzione fu compiuta — sotto molteplici profili - in chiara violazione di legge; sulla base dei fatti correttamente ricostruiti e valutati, i Giudici hanno fatto discendere anche la prova del dolo del reato contestato e la sentenza è immune da vizi. 6. Manifestamente infondati sono infine il quindicesimo ed il sedicesimo motivo. 6.1. Quanto al quindicesimo motivo, la Corte di cassazione ha chiarito che il privato danneggiato dal reato di abuso di ufficio è persona offesa alla luce della plurioffensività dell'illecito previsto dall'art. 323 cod. pen., lesivo sia del buon andamento della Pubblica amministrazione, che dei diritti del singolo (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 13179 del 29/03/2012, Picaro, Rv. 252570) Sulla base di tale presupposto non è viziata la sentenza impugnata, avendo la Corte confermato la responsabilità dell'imputato e, implicitamente, anche le statuizioni civili contenute nella richiamata sentenza di primo grado, in cui si è spiegato come Bonarrigo, parte civile e persona offesa dal reato, fosse l'unico a poter ricoprire l'incarico professionale per cui si procede. In tal senso non è viziata l'affermazione del Tribunale che, in ragione della qualità di persona offesa, ha proceduto alla liquidazione del danno in via equitativa, tenendo evidentemente conto anche del danno criminale patito. 6.2. Quanto al sedicesimo motivo, l'inammissibilità dei motivi di ricorso, impedisce di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata- secondo gli stessi assunti difensivi —dopo la pronuncia della sentenza impugnata. 7. La sentenza deve essere invece annullata senza rinvio, quanto agli effetti penali, per [OSCURATO:PERSONA].7.1. I primi tre motivi sono inammissibili per le stesse ragioni già indicate per i coimputati. 7.2. È infondato, ma non inammissibile, il quarto motivo di ricorso, relativo alla configurazione del concorso dell'imputato nel reato di abuso d'ufficio. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni spiegato come ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo. (cfr., fra le altre, Sez.6, n. 15837 del 20/12/2018- dep. 2019- D'Alessio, Rv. 275540). I giudici di merito, pur nell'ambito di una motivazione non stabilissima, hanno fatto una corretta applicazione del principio indicato spiegando come la prova della compartecipazione sia stata raggiunta sulla base di un complesso di elementi, quali i rapporti personali tra l'imputato e il Sindaco, l'esistenza di precedenti incarichi conferiti a Romagnolo, il comportamento in concreto tenuto da questi. L'infondatezza complessiva del ricorso determina tuttavia l'annullamento senza rinvio ai fini penali della sentenza; pur volendo fare riferimento come dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione - di sette anni e sei mesi - alla data indicata nel capo di imputazione (22.12.2011), il reato è estinto nonostante i periodi di sospensione - correttamente indicati dal ricorrente - del decorso del termine. Anche per Romagnolo devono essere confermate le statuizioni civili per le stesse ragioni indicate per i coimputati (quinto motivo). 8. All'inammissibilità del ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizi
Sentenza Cassazione n. 07252/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris