CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 22646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. dal delitto di cui all'art. 337 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, per essere assente l'elemento soggettivo in ragione dell'istintività della condotta, riconducibile ad un'ipotesi di resistenza passiva, sia meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti dal giudice di merito (si veda, sul punto, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA],e idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-t_. -RIA 1 0