CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4701/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita inRoma, piazza Cavour. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 66/2013, depositata in data 27 maggio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 08020080023037348, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 3.463,00 a titolo di IRPEF, per l'anno d'imposta 2004. L’iscrizione a ruolo (n. 2008/150124) era stata effettuata a seguito Cart. Pag. IRPEFdel controllo ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con regolare invio della prescritta comunicazione, dal quale era conseguito il disconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio) per tardività ed incompletezza della documentazione prodotta. 2. Avverso la detta cartella di pagamento nonché avverso il ruolo, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Perugia; si costituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate – ufficio controlli Perugia ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 3. La C.t.p., con sentenza n. 56/04/2010, accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo assorbenti le considerazioni che fossero state notificate solo due pagine della cartella e che questa fosse priva di sottoscrizione. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ente della riscossione dinanzi la C.t.r. dell’Umbria; presentava altresì appello incidentale l’Ufficio finanziario, per la parte in cui la sentenza non aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio. 5. Con sentenza n. 66/01/2013, depositata in data 27 maggio 2013, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’ente della riscossione, riformando le statuizioni del giudice di prime cure e confermando la legittimità della cartella impugnata. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Umbria, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camer a di consiglio del 15 giugno 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, cosìrubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che fosse onere del contribuente provare che la cartella di pagamento contenesse solo le prime due pagine (non i primi due fogli) delle dieci componenti la cartella di pagamento. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cosìrubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, primo comma, 19, primo comma, lett. d), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 24 della Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. fornisce una motivazione di rigetto apparente ed un'erronea interpretazione del termine “vale” di cui all'articolo 21 del detto d.lgs. n. 546 del 1992; l’interpretazione adottata, non consentendo la conoscenza effettiva del ruolo tramite la cartella, avrebbe negato il diritto di difesa. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rub ricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 12, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha respinto l'eccezione di mancata sottoscrizione del ruolo, legittimante l'esercizio in concreto del potere riscossivo. 2. Il primo motivo è inammissibile e infondato. 2.1. Anzitutto, la censura prelude ad un accertamento di fatto preclusivo di ogni questione, in quanto l'atto in questione è atto amministrativo, non processuale; l'accertamento in ordine al rispetto delle condizioni di validità della notificazione di tale atto, dunque, è sottratto al sindacato diretto da parte della Corte, trattandosi di accertamento di fatto rimesso al vaglio del giudice di merito. 2.2. Di poi, con riferimento alla mancata produzione in giudizio dell'originale delle cartelle di pagamento, la censura è infondata atteso che l'originale della cartella di pagamento è quella notificata al contribuente e l'agente della riscossione può soltanto produrre la copia. Ma anche in questo caso, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 10326 del 2014, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che ove, come nel caso di specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti diaverne ricevuto la notificazione (senza formalmente contestarne la conformità all'originale), l'Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13 e più recentemente Cass. n. 21533 del 2017), senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v. Cass. n. 2790 del 2016), posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Invero, sotto l’egida della motivazione parvente in realtà si cela una doglianza che riveste una natura meritale profilandosi la censura evidentemente preordinate ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie in quanto la ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r.In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi processuali difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di un’attività valutativa della norma di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 nel senso che la notifica della cartella produce gli effetti connessi alla notifica del ruolo indipendentemente dalla notifica integrale del ruolo stesso non potendosi accedere alla tesi della doppia notifica ossia di copia integrale del ruolo e della cartella. 4. Il terzo motivo pure è infondato. Il ruolo è atto interno dell'Amministrazione, destinato ad acquisire rilevanza esterna solo attraverso la notifica della cartella, in mancanza di sanzione espressa di nullità, non rinvenendosi essa nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, tale sanzione, in forza del principio di tassatività delle nullità, non può trovare applicazione con specifico riferimento all'omessa sottoscrizione del ruolo (Cass. 18/05/2018, n. 12243; 14/11/2014, n. 24322). Né, tantomeno, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente comporta l'invalidità dell'atto, quando non è indubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Ciò perché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui essa sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (da ultimo, Cass. 26053/15; 25773/14). Nel caso di specie, è pacifico che non si controverte di identificazione o attribuzione della cartella ad una determinata pretesa tributaria facente capo ad un determinato ufficio dell'Amministrazione, ma soltanto di mancata identificazione della persona fisica del funzionario emittente. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese non avendo svolto le parti evocate in giudizio attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tit