CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36559/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale pronunciata il 16 febbraio 2018, divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2020. A ragione il G.E. osservava come il condannato non avesse provveduto, nel termine prescritto (gennaio 2021) al pagamento della somma assegnata alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] a titolo di provvisionale, adempimento al quale era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Escludeva inoltre potesse riconoscersi la condizione di "assoluta impossibilità ad adempiere al pagamento", come invocato dal condannato atteso che l'entità della provvisionale era di importo modesto (euro 2.000); che l'attestazione ISEE relativa all'anno 2020 fosse insufficiente a provare l'impossibilità, in quanto fondata su dati meramente auto-dichiarati; che nessuna attestazione fosse stata prodotta relativa all'anno 2021 (il termine scadeva il 18/1/2021); che il condannato non avesse effettuato alcun pagamento anche parziale, né avesse presentato richiesta di rateizzazione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge: osserva il ricorrente come abbia errato il Giudice dell'esecuzione nel ritenere insufficienti le dichiarazioni ISEE, incombendo al medesimo l'onere di verificare l'attendibilità di quanto allegato dalla parte; peraltro, essendo trascorsi 10 anni dai fatti, la revoca della sospensione condizionale viola l'art. 27 Cost., "in quanto, vista l'incensuratezza di Giglia, l'esecuzione della pena, decorso un così lungo lasso di tempo, non riveste più alcuna funzione di prevenzione e rieducativa." 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva: il Giudice dell'esecuzione non ha tenuto in considerazione quanto documentato dalla Difesa relativamente al versamento di euro 200 alla persona offesa il 19/04/2024 sulla base di un accordo intervenuto con la medesima p.o.. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione: è illogico e contraddittorio l'impugnato provvedimento sia per l'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla Difesa, sia in relazione alla valutazione delle dichiarazioni ISEE versate in atti, che documentavano la condizione di assoluta indigenza in cui, continuativamente, versava il Giglia.3. [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, come specificato da Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577, la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di "obblighi risarcitori" mira a rafforzare il dovere di adempiere e garantisce "che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena" (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all'interesse dell'ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267109). Va, ancora, ricordato che, secondo Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Latta nzi, Rv. 285245 - 01, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere. 3. Nel caso in esame, il G.E. ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia, attesa la circostanza pacifica che, al momento della decisione assunta con il provvedimento qui impugnato, il termine per l'adempimento degli obblighi, a quel momento inadempiuti, cui la sospensione condizionale era subordinata, era ampiamente scaduto. Invero, pur avendo il ricorrente dedotto l'impossibilità ad adempiere e prodotto documentazione a tal fine, il Giudice ha ritenuto le allegazioni di parte insufficienti a dimostrare l'inadempimento. In particolare, il G.E., con argomentare logico e congruo, ha ritenuto non provata l'assoluta impossibilità di versare la somma prevista titolo di provvisionale, osservando come la mera produzione dell'attestazione ISEE relativa all'anno 2020 fosse inadeguata a dimostrare l'assunto, in quanto fondata su dati meramente autodichiarati, e come 'nessun documento circa la situazione patrimoniale del condannato fosse stata fornita con riferimento all'anno 2021. Ha quindi aggiunto come il Giglia non avesse neppure tentato, entro i termini previsti, un sia pur minimale versamento, né presentato richiesta di rateizzare il debito, né infine allegato l'impossibilità di chiedere a terzi soggetti un aiuto economico a tal fine. Del tutto irrilevante è stato infine, correttamente, ritenuto il parziale tentativo di adempimento postumo, quale il versamento di € 200, in data 19 febbraio 2024: risulta pertanto del tutto destituita di fondamento la doglianza avanzata in sede di ricorso, inerente la mancata assunzione di prova inerente detto pagamento, attesa l'evidente non decisività, se non l'irrilevanza, della stessa. Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta esente dai vizi denunciati essendo esso munito di una motivazione che possiede una stringente e completa capacità persuasiva e non è censurabile sotto alcun profilo della legge penale e processuale. 3. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. o Rigetta il ricorso e