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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2018

Cassazione n. 10406/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22064/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Arpe ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 326/2018 depositata il 23/01/2018.

IRES, [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 aprile 2023.

Rilevato che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte della Auselda AED Group S.p.a., in amministrazione straordinaria, dell’avviso di accertamento che rettifica il reddito della società, ai fini Ires e Irap, per il 2011, a causa dell’indeducibilità di alcuni componenti negativi di reddito;

2. la C.T.P. di Roma rigettò la domanda con sentenza (n. 25051/2016) che è stata confermata dalla C.T.R. del Lazio che, con la decisione indicata in epigrafe, ha disatteso l’appello della contribuente sulla base dei seguenti motivi: (i) è indeducibile la minusvalenza (pari a euro 292.000) da svalutazione della partecipazione in Step S.r.l. in quanto per la normativa tributaria è legittima soltanto la deduzione delle minusvalenze da realizzo non quella da svalutazione; (ii) la contribuente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare che l’importo di euro 1.488.801 era già stato tassato negli esercizi precedenti; (iii) in merito alla quantificazione della base imponibile dell’Irap, la contribuente non ha provato che ricorressero i presupposti per l’applicazione del principio di correlazione sancito dal quarto comma dell’art. 5, del d.lgs. n. 446 del 1997;

3. la contribuente ricorre, con tremotivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.) – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti –Omessa pronuncia sulla violazione degli artt. 87 e 101 t.u.i.r. circa il recupero della minusvalenza realizzativa sofferta a seguito della cessione della partecipazione in Step S.r.l.», la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulla deducibilità della minusvalenza da realizzo, pari a euro 292.000, subita dalla società per effetto della cessione, con atto datato 15/12/2011, al prezzo di euro 6.000, del trenta per cento della partecipazione in Step S.r.l., il cui valore fiscale era pari a euro 298.250,00;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115 e 116 c.p.c.) – Omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 109 t.u.i.r. e 67 d.P.R. 600/73 circa il recupero a tassazione delle svalutazioni dei lavori in corso già oggetto di S.A.L.», si premette che la sentenza impugnata ha negato la deducibilità (nel 2011) del componente negativo consistente nella svalutazione di lavori per euro 1.488.801, in relazione alla quale la società, fin dal ricorso introduttivo, aveva chiarito che, trattandosi di svalutazioni dedotte nel 2010, l’ufficio avrebbe dovuto recuperarle nell’esercizio di competenza, vale a dire il 2010, e non nel 2011.

Svolta questa premessa, la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha negato che l’indicato importo (euro 1.488.801) fosse già stato tassato negli esercizi precedenti senza prendere in considerazione le prove documentali offerte dalla società, che erano idonee a dimostrare che si trattava di somme già assoggettate a imposta negli esercizi precedenti;

3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto –Violazione del principio di correlazione di cui all’art. 5 comma 4 del d.lgs. 446/97 –Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti», la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha negato la deducibilità - ai fini della quantificazione della base imponibile dell’Irap - della svalutazione di lavori in corso, per un ammontare di euro 2.818.873,00, iscritti in bilancio tra gli oneri straordinari, trascurando che, nella specie, tale operazione era consentita in applicazione del principio di correlazione di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, dato che le medesime poste avevano concorso (come rimanenze finali o valore della produzione) a determinare il valore della produzione lordo degli esercizi precedenti;

4. il primo motivo non è fondato;

5. è utile ricordare che, per giurisprudenza consolidata, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6/12/2017, n. 29191; conf. ex multis: 08/03/2007, n. 5351; 13/10/2017, n. 24155; 04/06/2019, n. 15255; 30/01/2020 n. 2153; 02/04/2020, n. 7662; 13/01/2022, n. 864; 01/03/2022, n. 6786).

Nella specie, invero, la pronuncia di rigetto non è nemmeno implicita, ma è esplicita poiché il giudice tributario di appello ha esaminato la censura relativa al recupero a tassazione della minusvalenza di euro 292.000 e ne ha ravvisata la legittimità dopo averla qualificata come minusvalenza da svalutazione (e non da realizzo);

6. il secondo motivo è inammissibile;

7. sotto le sembianze dell’errore di diritto, il rilievo critico è volto, in maniera non consentita, a rimettere in discussione l’accertamento di fatto insindacabilmente operato dal giudice tributario di appello che, in sostanza, ha negato che la contribuente avesse fornito la prova che l’importo di euro 1.488.801 era già stato tassato negli esercizi precedenti;

8. il terzo motivo, che contiene due distinte censure, è inammissibile;

9. con riferimento al denunciato errore di diritto, è dato rilevare quanto sopra osservato (cfr. punto 7), e cioè che la critica si sostanza nell’inammissibile richiesta rivolta alla Corte di reiterare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito che, in sintesi, ha negato l’applicabilità del criterio di correlazione, per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap, in mancanza di prova che le poste contabili in questione avessero concorso alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale negli esercizi precedenti;

10. con riferimento alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al parametro del n. 5, dell’articolo 360, si deve dare continuità all’orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. n. 7900/23 che menziona Cass. nn. 743/17, 32436/18, 32437/18; in termini, Cass. n. 11439/18) per il quale «nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 [e quindi anche nel caso di specie]), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez.

U., 21/09/2018, n. 22430).

Nel nostro caso, la critica è inammissibile dato che le decisioni dei gradi di merito, tutte e due di rigetto (c.d.

“doppia conforme”), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e pervengono alle medesime conclusione e, del resto, la contribuente non ha nemmeno sostenuto il contrario;

11. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

12. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, dato che l’Ufficio è rimasto inerte.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22064/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Arpe ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 326/2018 depositata il 23/01/2018. IRES, [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 aprile 2023. Rilevato che: 1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte della Auselda AED Group S.p.a., in amministrazione straordinaria, dell’avviso di accertamento che rettifica il reddito della società, ai fini Ires e Irap, per il 2011, a causa dell’indeducibilità di alcuni componenti negativi di reddito; 2. la C.T.P. di Roma rigettò la domanda con sentenza (n. 25051/2016) che è stata confermata dalla C.T.R. del Lazio che, con la decisione indicata in epigrafe, ha disatteso l’appello della contribuente sulla base dei seguenti motivi: (i) è indeducibile la minusvalenza (pari a euro 292.000) da svalutazione della partecipazione in Step S.r.l. in quanto per la normativa tributaria è legittima soltanto la deduzione delle minusvalenze da realizzo non quella da svalutazione; (ii) la contribuente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare che l’importo di euro 1.488.801 era già stato tassato negli esercizi precedenti; (iii) in merito alla quantificazione della base imponibile dell’Irap, la contribuente non ha provato che ricorressero i presupposti per l’applicazione del principio di correlazione sancito dal quarto comma dell’art. 5, del d.lgs. n. 446 del 1997; 3. la contribuente ricorre, con tremotivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.) – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti –Omessa pronuncia sulla violazione degli artt. 87 e 101 t.u.i.r. circa il recupero della minusvalenza realizzativa sofferta a seguito della cessione della partecipazione in Step S.r.l.», la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulla deducibilità della minusvalenza da realizzo, pari a euro 292.000, subita dalla società per effetto della cessione, con atto datato 15/12/2011, al prezzo di euro 6.000, del trenta per cento della partecipazione in Step S.r.l., il cui valore fiscale era pari a euro 298.250,00; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115 e 116 c.p.c.) – Omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 109 t.u.i.r. e 67 d.P.R. 600/73 circa il recupero a tassazione delle svalutazioni dei lavori in corso già oggetto di S.A.L.», si premette che la sentenza impugnata ha negato la deducibilità (nel 2011) del componente negativo consistente nella svalutazione di lavori per euro 1.488.801, in relazione alla quale la società, fin dal ricorso introduttivo, aveva chiarito che, trattandosi di svalutazioni dedotte nel 2010, l’ufficio avrebbe dovuto recuperarle nell’esercizio di competenza, vale a dire il 2010, e non nel 2011. Svolta questa premessa, la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha negato che l’indicato importo (euro 1.488.801) fosse già stato tassato negli esercizi precedenti senza prendere in considerazione le prove documentali offerte dalla società, che erano idonee a dimostrare che si trattava di somme già assoggettate a imposta negli esercizi precedenti; 3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto –Violazione del principio di correlazione di cui all’art. 5 comma 4 del d.lgs. 446/97 –Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti», la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha negato la deducibilità - ai fini della quantificazione della base imponibile dell’Irap - della svalutazione di lavori in corso, per un ammontare di euro 2.818.873,00, iscritti in bilancio tra gli oneri straordinari, trascurando che, nella specie, tale operazione era consentita in applicazione del principio di correlazione di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, dato che le medesime poste avevano concorso (come rimanenze finali o valore della produzione) a determinare il valore della produzione lordo degli esercizi precedenti; 4. il primo motivo non è fondato; 5. è utile ricordare che, per giurisprudenza consolidata, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6/12/2017, n. 29191; conf. ex multis: 08/03/2007, n. 5351; 13/10/2017, n. 24155; 04/06/2019, n. 15255; 30/01/2020 n. 2153; 02/04/2020, n. 7662; 13/01/2022, n. 864; 01/03/2022, n. 6786). Nella specie, invero, la pronuncia di rigetto non è nemmeno implicita, ma è esplicita poiché il giudice tributario di appello ha esaminato la censura relativa al recupero a tassazione della minusvalenza di euro 292.000 e ne ha ravvisata la legittimità dopo averla qualificata come minusvalenza da svalutazione (e non da realizzo); 6. il secondo motivo è inammissibile; 7. sotto le sembianze dell’errore di diritto, il rilievo critico è volto, in maniera non consentita, a rimettere in discussione l’accertamento di fatto insindacabilmente operato dal giudice tributario di appello che, in sostanza, ha negato che la contribuente avesse fornito la prova che l’importo di euro 1.488.801 era già stato tassato negli esercizi precedenti; 8. il terzo motivo, che contiene due distinte censure, è inammissibile; 9. con riferimento al denunciato errore di diritto, è dato rilevare quanto sopra osservato (cfr. punto 7), e cioè che la critica si sostanza nell’inammissibile richiesta rivolta alla Corte di reiterare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito che, in sintesi, ha negato l’applicabilità del criterio di correlazione, per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap, in mancanza di prova che le poste contabili in questione avessero concorso alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale negli esercizi precedenti; 10. con riferimento alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al parametro del n. 5, dell’articolo 360, si deve dare continuità all’orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. n. 7900/23 che menziona Cass. nn. 743/17, 32436/18, 32437/18; in termini, Cass. n. 11439/18) per il quale «nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 [e quindi anche nel caso di specie]), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U., 21/09/2018, n. 22430). Nel nostro caso, la critica è inammissibile dato che le decisioni dei gradi di merito, tutte e due di rigetto (c.d. “doppia conforme”), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e pervengono alle medesime conclusione e, del resto, la contribuente non ha nemmeno sostenuto il contrario; 11. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato; 12. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, dato che l’Ufficio è rimasto inerte. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont
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