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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 44434/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3140/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Gip del Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.

P.R. 309/90 relativo alla coltivazione domesttica di due piante di di cannabis.

Nel primo motivo di ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: 1) la violazione di legge in merito alla sussistenza del reato di coltivazione in relazione alla dedotta inoffensività del fatto, trattandosi di una attività di minime dimensioni destinata all'uso personale; 2) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la violazione dell'art. 62 cod. pen.

Si deve osservare, quanto al primo motivo, che non risulta sia stato precedentemente dedotto in appello, non essendosi in quella sede censurata la valutazione della sussistenza degli elementi di fatto integranti la fattt'ispecie penale contestata all'imputato.

Peraltro il motivo è generico perché censura la sussistenza del reato sulla base di una ricostruzione fattuale che minimizza la gravità della condotta, senza considerare i quantitativi non minimali di sostanza stupefacente rinvenuta, quale prodotto della coltivazione.

Anche le ulteriori censure sono affette dalla stessa genericità perché invocano l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata e che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, di cui è stata rimarcata la gravità in conosiderazione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta quale prodotto della coltivazione domestica curata dall'imputato.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 08/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] driicuolo DEPOSITATA iN CANC*7:,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3140/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Gip del Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d. P.R. 309/90 relativo alla coltivazione domesttica di due piante di di cannabis. Nel primo motivo di ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: 1) la violazione di legge in merito alla sussistenza del reato di coltivazione in relazione alla dedotta inoffensività del fatto, trattandosi di una attività di minime dimensioni destinata all'uso personale; 2) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la violazione dell'art. 62 cod. pen. Si deve osservare, quanto al primo motivo, che non risulta sia stato precedentemente dedotto in appello, non essendosi in quella sede censurata la valutazione della sussistenza degli elementi di fatto integranti la fattt'ispecie penale contestata all'imputato. Peraltro il motivo è generico perché censura la sussistenza del reato sulla base di una ricostruzione fattuale che minimizza la gravità della condotta, senza considerare i quantitativi non minimali di sostanza stupefacente rinvenuta, quale prodotto della coltivazione. Anche le ulteriori censure sono affette dalla stessa genericità perché invocano l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata e che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, di cui è stata rimarcata la gravità in conosiderazione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta quale prodotto della coltivazione domestica curata dall'imputato. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] driicuolo DEPOSITATA iN CANC*7:,
Sentenza Cassazione n. 44434/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris