CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 19182/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 341-bis e 337 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7, quanto alla esclusione della dedotta resistenza passiva e alla reazione violenta tenuta dall'imputato, e le pagine da 7 a 9, quanto alla presenza di soggetti diversi dagli operanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 re estensor