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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 1961

Cassazione n. 00383/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1961 avverso la sentenza del 18/02/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ltannullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria inflitta in violazione delltart. 445 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene impugnata dinanzi al Collegio la sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due di reclusione, concordata ex art. 444 cod. proc. pen., nonché alle sanzioni accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma,

I. fall. nella misura di anni tre.

2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi distinti, con i quali eccepisce, rispettivamente ed in via subordinata: 1) violazione di legge, avuto riguardo alla statuizione relativa alle pene accessorie, inflittegli nonostante il divieto ex art. 445 cod. proc. pen. di irrogarle quando vi sia stata applicazione concordata di pena non superiore a due anni di reclusione; 2) vizio di motivazione quanto alle ragioni che hanno determinato il giudice a decidere la misura delle pene accessorie, in relazione alle quali, alla luce della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, devono essere esplicitamente indicati i motivi sulla base dei quali, facendo ricorso ai parametri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., si è giunti all'individuazione della dosimetria sanzionatoria.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria inflitta in violazione dell'art.445 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbente le ragioni del secondo.

2. La pena accessoria inflitta all'imputato deve considerarsi illegale e deve essere, pertanto, eliminata.

La Cassazione ha affermato di recente il seguente principio di diritto: in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882).

La pena accessoria applicata al ricorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216

I. fall. è stata inflitta in violazione dell'art. 445 cod. proc. pen., che prevede non sia possibile applicare le pene accessorie interdittive e inabilitative nei riguardi di colui il quale abbia patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in misura non superiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pene pecuniarie.

L'art. 445 cod. proc. pen., grazie all'innesto attuato dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede solo alcune eccezioni a tale inapplicabilità delle pene accessorie; deroghe rappresentate da quelle ipotesi espresse nel comma 1-ter del medesimo art. 445 del codice di rito (inserito dalla suddetta novella legislativa), richiamato dal primo comma di detta disposizione, e relative alle pene accessorie previste per reati contro la pubblica amministrazione dall'art. 317-bis del codice penale.

La giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, ha costantemente affermato, per le ipotesi di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in tema di bancarotta fraudolenta, che il patteggiannento ad una sanzione detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo lo stesso art.216 legge fall. una norma (sostanziale) speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Volpini, Rv. 266470; Sez. 5, n. 17954 del 13/2/2014, Marzorati, Rv. 262094).

Lo stesso principio di prevalenza della disciplina processuale e premiale prevista dall'art.445 cod. proc. pen. è stato enunciato anche nei confronti delle pene accessorie previste per la bancarotta semplice dall'art. 217

I. fall. (Sez. 5, n. 24068 del 27/4/2016, Mariottini, Rv. 267005).

2.1. Il GIP di [OSCURATO:PERSONA], dunque, non poteva applicare la sanzione accessoria inflitta al ricorrente, che, pertanto, è illegale in quanto irrogata al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore, sicchè deve essere eliminata direttamente dal giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett.

I, cod. proc. pen., come precisati di recente dalle Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831.

Il massimo collegio di legittimità ha chiarito, infatti, come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti.

Nel caso di specie, il rinvio è senza dubbio superfluo essendo evidente che la pena accessoria, come detto, deve essere radicalmente eliminata.

3. Alla luce dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, è assorbita la seconda ragione difensiva dedotta, attinente al vizio di motivazione circa la dosimetria delle pene accessorie fallimentari inflitte, in relazione alle quali, per l'intervento manipolativo della Corte costituzionale, attuato attraverso la pronuncia n. 222 del 2018, attualmente è sicuramente previsto uno specifico obbligo motivazionale per decidere della graduazione "fino a dieci anni".

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle disposte pene accessorie, pene che elimina.

Così deciso il 26 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1961 avverso la sentenza del 18/02/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ltannullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria inflitta in violazione delltart. 445 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene impugnata dinanzi al Collegio la sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due di reclusione, concordata ex art. 444 cod. proc. pen., nonché alle sanzioni accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall. nella misura di anni tre. 2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi distinti, con i quali eccepisce, rispettivamente ed in via subordinata: 1) violazione di legge, avuto riguardo alla statuizione relativa alle pene accessorie, inflittegli nonostante il divieto ex art. 445 cod. proc. pen. di irrogarle quando vi sia stata applicazione concordata di pena non superiore a due anni di reclusione; 2) vizio di motivazione quanto alle ragioni che hanno determinato il giudice a decidere la misura delle pene accessorie, in relazione alle quali, alla luce della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, devono essere esplicitamente indicati i motivi sulla base dei quali, facendo ricorso ai parametri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., si è giunti all'individuazione della dosimetria sanzionatoria. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria inflitta in violazione dell'art.445 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbente le ragioni del secondo. 2. La pena accessoria inflitta all'imputato deve considerarsi illegale e deve essere, pertanto, eliminata. La Cassazione ha affermato di recente il seguente principio di diritto: in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882). La pena accessoria applicata al ricorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. è stata inflitta in violazione dell'art. 445 cod. proc. pen., che prevede non sia possibile applicare le pene accessorie interdittive e inabilitative nei riguardi di colui il quale abbia patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in misura non superiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pene pecuniarie. L'art. 445 cod. proc. pen., grazie all'innesto attuato dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede solo alcune eccezioni a tale inapplicabilità delle pene accessorie; deroghe rappresentate da quelle ipotesi espresse nel comma 1-ter del medesimo art. 445 del codice di rito (inserito dalla suddetta novella legislativa), richiamato dal primo comma di detta disposizione, e relative alle pene accessorie previste per reati contro la pubblica amministrazione dall'art. 317-bis del codice penale. La giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, ha costantemente affermato, per le ipotesi di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in tema di bancarotta fraudolenta, che il patteggiannento ad una sanzione detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo lo stesso art.216 legge fall. una norma (sostanziale) speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Volpini, Rv. 266470; Sez. 5, n. 17954 del 13/2/2014, Marzorati, Rv. 262094). Lo stesso principio di prevalenza della disciplina processuale e premiale prevista dall'art.445 cod. proc. pen. è stato enunciato anche nei confronti delle pene accessorie previste per la bancarotta semplice dall'art. 217 I. fall. (Sez. 5, n. 24068 del 27/4/2016, Mariottini, Rv. 267005). 2.1. Il GIP di [OSCURATO:PERSONA], dunque, non poteva applicare la sanzione accessoria inflitta al ricorrente, che, pertanto, è illegale in quanto irrogata al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore, sicchè deve essere eliminata direttamente dal giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., come precisati di recente dalle Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831. Il massimo collegio di legittimità ha chiarito, infatti, come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. Nel caso di specie, il rinvio è senza dubbio superfluo essendo evidente che la pena accessoria, come detto, deve essere radicalmente eliminata. 3. Alla luce dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, è assorbita la seconda ragione difensiva dedotta, attinente al vizio di motivazione circa la dosimetria delle pene accessorie fallimentari inflitte, in relazione alle quali, per l'intervento manipolativo della Corte costituzionale, attuato attraverso la pronuncia n. 222 del 2018, attualmente è sicuramente previsto uno specifico obbligo motivazionale per decidere della graduazione "fino a dieci anni". P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle disposte pene accessorie, pene che elimina. Così deciso il 26 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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