CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/10/2025 emessa dal Tribunale di Siracusa visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; i udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette lé conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], con la quale conclude (L( per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Siracusa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 391-ter, cod. pen., asseritamente commesso per aver ricevuto, meptre era detenuto, un cellulare, completo di batteria e privo di SIM. 2. Il Pubblico ministero ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce la violazione dell'art. 391-ter cod. pen. Sostiene il ricorrente che l'imputato era stato assolto per effetto di una errata interpretazione della norma incriminatrice, avendo il Tribunale sovrapposto la nozione di idoneità del cellulare ad effettuare chiamate, con quello di immediata utilizzabilità dello stesso. Nel caso esaminato, il cellulare era di per sé completo di tutte le parti essenziali e regolarmente funzionante, sicchè il semplice fatto che non fosse presente anche la SIM-card non faceva venir meno l'idoneità dello stesso. Sottolinea il ricorrente come il reato in questione sia una tipica fattispecie di pericolo concreto, mediante la quale si anticipa la punibilità al momento della ricezione del dispositivo e alla astratta idoneità qlello stesso ad essere impiegato per comunicare. Se si ritenesse che il reato è configurabile solo in presenza di un dispositivo che, oltre ad essere funzionante, è anche completo di tutti gli elementi ulteriori (quali in primis la scheda SIM), risulterebbe vanificata la ratio stessa della norma incriminatrice, sia perché il cellulare ben può essere utilizzato anche mediante il collegamento ad altre reti internet, sia perché l'agevole occultamento della SIM renderebbe sostanzialmente impossibile l'accertamento della concreta utilizzabilità del cellulare. 3. Con la memoria difensiva depositata dalla difesa del ricorrente, si deduce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per saltum proposto dal Pubblico ministero, ritenendosi che questi, pur formalmente evocando il vizio di violazione di legge, in realtà avrebbe articolato un non consentito motivo concernente il vizio di motivazione. Il ricorso, inoltre, risulterebbe aspecifico. ! Parimenti inammissibile è la richiesta di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con condanna dell'imputato da parte della Corte di cassazione, essendosi richiesto un tipo di pronuncia non consentita al giudice di legittimità. Nel merito, si deduce l'infondatezza del ricorso, richiamando la giurisprudenza 2di legittimità che, in una fattispecie similare, ha già escluso la configurabilità del reato in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità del ricorso proposto dalla Procura della repubblica, posto che - diversamente da quanto sostenuto nella memoria difensiva - nel caso di specie non si è in presenza di un ricorso per saltum, bensì dell'unico mezzo di impugnazione-esperibile da parte del Pubblico ministero a fronte di una sentenza di assoluzione, pronunciata con riguardo ad un reato per il quale si procede con citazione diretta. Deve ritenersi pienamente condivisibile il principio secondo cui il pubblico ministero, a seguito della modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. peri pronunziate successivamente . al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.2, n. 17493 del 16/4/2025, Verdino, Rv.288029) Parimenti infondata è l'eccezione di aspecificità del ricorso, posto che le ragioni sottese al motivo di impugnazione sono pienamente esplicitate e si pongono a diretta confutazione degli argomenti che hanno condotto all'assoluzione dell'imputato in primo grado. 3. Nel merito il ricorso è fondato. Il reato contestato è stato oggetto di plurime pronunce che, sia pur esaminando fattispecie non del tutto sovrapponibili tra di loro, hanno privilegiato un'interpretazione letterale della norma, ritenendo che l'illecito sussiste solo a fronte dell'introduzione in carcere di un telefono cellulare, pienamente funzionante, non essendo sufficiente la mera disponibilità di parti di esso, ovvero della sola SIM card. 3.1. Si è affermato che non è configurabile il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. nel caso in cui sia indebitamente introdotto in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie (Sez.6, n. 25746 del 13/5/2025, Moise, Rv.288187). 3Alla medesima conclusione si è giunti nel caso in cui sia introdotta in un istituto penitenziario, da parte di persona ammessa ai colloqui con un detenuto, una scheda SIM, non essendo consentita l'interpretazione analogica della norma incriminatrice, in ragione dei principi della riserva di legge e di determinatezza della fattispecie (Sez.6, n. 42941 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Collalunga, Rv.287262). In senso parzialmente difforme si colloca altra pronuncia, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico mobile privo dei cavo di alimentazione, atteso che, in tal caso, non è preclusa in modo assoluto la possibilità di fare uso della "res" (Sez.6, n. 4819 del 26/11/2025, dep.2026, Demasi, Rv. 289329). 3.2. A seguito delle suddette pronunce, invero concernenti fattispecie non del tutto assimilabili a quella in esame, la giurisprudenza di questa Corte si è specificamente pronunciata sull'ipotesi in cui l'introduzione in carcere ha avuto ad oggetto un cellulare, completo di tutti i suoi comonenti, ma privo della SIM card. Il reato previsto dall'art. 391-bis cod. pen. sariziona chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito di tali strumenti, inoltre, viene sanzionata anche la condotta del detenuto che riceve o utilizza tale dispositivo. A fronte della chiara descrizione della condotta materiale, qualche dubbio interpretativo è sorto in ordine all'interpretazione della locuzione "apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni'. La norma incriminatrice che prevede l'introduzione indebita di uno di tali strumenti di comunicazione in un istituto penitenziario, al fine di renderlo disponibile a persona detenuta, individua la messa in pericolo del bene protetto a fronte della disponibilità di un dispositivo, integro e funzionante, di per sé idoneo ad effettuare comunicazioni, prescindendo dalla contestuale capacità di connessione alla rete, tanto più che è prevista l'ulteriore e distinta condotta penalmente rilevante ricollegata all'uso degli strumenti di comunicazione (art.391- ter, comma 3, cod. pen.). È stato correttamente osservato come l'accesso alla rete è un requisito ulteriore, che può essere conseguito anche in assenza di scheda SIM, sia mediante l'utilizzo di schede digitali, che non presuppongono la fisica introduzione della scheda nel dispositivo, come pure mediante il collegamento alla rete messa a disposizione da altri soggetti. Del resto, ove si ritenesse che il reato possa essere configurato solo ed esclusivamente in presenza di un dispositivo integro, completo di tutti i suoi componenti e dotato di SIM, la ratio della norma verrebbe irrimediabilmente elusa, 4essendo fin troppo agevole l'introduzione separata dei vari componenti e il successivo assemblaggio. In conclusione, pertanto, si ritiene che debba condividersi il principio di diritto secondo cui integra gli estremi del delitto di; cui all'art. 391-ter cod. pen. l'introduzione di un telefono cellulare, anche se 'privo della scheda SIM, in un istituto penitenziario, al fine di renderlo disponibile ad una persona detenuta (Sez.6, n. 14887 del 12/3/2026, n.nn.; Sez.6, n. 1479 del 12/3/2026, n.m.). 3.3. Per completezza, deve anche precisarsi che l'orientamento secondo cui l'introduzione di parti di un telefono cellulare o di altro dispositivo idoneo a comunicare, come pure della sola SIM, non può ritenersi di per sé penalmente irrilevante. Invero, tali condotte, nella misura in cui noris traducono nell'introduzione di uno strumento di per sé integro e funzionante, andrebbero ricondotte nell'alveo del tentativo, essendo innegabile che la disponibilità - sia pur frazionata - di oggetti univocamente finalizzati all'assemblaggio di un dispositivo di comunicazione, rientra nel concetto di atti idonei alla commissione del reato in questione. 4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa, che si atterrà al principio di diritto indicato al §3.1. PQM Annulla la sentenza impugna P.Q.MIl Consigliere estensore Il P sidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] Ma4 Ricciarelli SD, [OSCURATO:PERSONA] O 8 MAG 2026 IL FIINZI7C'. G I [OSCURATO:PERSONA] DOti..5.5A7 ppinu