CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 43128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che con l'unico motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Bologna, rispetto alla determinazione della pena residua da espiare a seguito della revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova nei suoi confronti. Rilevato che, in realtà, il lamentato vizio non sussiste perché nell'ordinanza impugnata è stato stabilito - con motivazione congrua e non contraddittoria - che la revoca doveva decorrere dal giorno 28 gennaio 2021, trattandosi del primo giorno di mancata risposta da parte dell'affidato ai controlli notturni, alla quale erano poi seguiti altri comportamenti incongrui nonostante le varie diffide al rispetto delle prescrizioni relative all'affidamento. Considerato, quindi, che il ricorrente nel lamentare il vizio di omessa motivazione non si è confrontato con i compiuti ragionamento contenuti nel provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022.