CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 novembre 1971
Cassazione n. 30376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 06/11/1971 a Latina avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione a diverse condotte riconducibili all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando tre motivi enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo rileva violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c). cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27, 125, comma 2, e 291, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale ad adottare la misura cautelare, per fatti commessi a Latina, nonostante l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo. Si appunta censura il provvedimento impugnato per avere considerata "pacifica" la giurisprudenza di legittimità che fissa detto principio, senza tenere conto del diverso orientamento contenuto nelle sentenze Sez. 2, n. 24492 del 26 aprile 2006 o Sez. 1, n. 56142 del 12 luglio 2018, auspicando, in caso di ravvisato contrasto, l'intervento delle Sezioni Unite. 2.2. Con il secondo motivo rileva erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e motivazione manifestamente apparente ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata, a fronte della contestazione al ricorrente di soli 4 episodi, relativi a pochi grammi di stupefacente, aveva escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità, valorizzando la mera coabitazione di [OSCURATO:PERSONA] con altri coindagati e operando una valutazione globale della condotta ritenuta ostativa, senza tenere conto dell'orientamento di legittimità che rende compatibile il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 anche a fronte della pluralità di illeciti (Sez. 6, n. 21173 del 29 novembre 2018 e Sez. 3, n. 10733 del dicembre 2021) . 2.3. Con il terzo motivo rileva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, Cost. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l'applicabilità della custodia cautelare nei casi di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore a tre anni, anziché a quattro anni come previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (nel testo risultante a seguito della sentenza n. 41 del 2018 della Corte costituzionale), nonostante emerga una ingiustificata disparità di trattamento custodiale, tra la fase preliminare al giudizio e quella successiva alla sua definizione, non conforme alla volontà legislativa di ridurre il sovraffollamento carcerario. Il ricorso chiede in subordine la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ultimo motivo di ricorso, da esaminare per primo stante il suo carattere pregiudiziale, è infondato. Questa Corte si è già espressa dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, Cost. non ravvisando alcuna irragionevolezza nella diversa individuazione del limite di pena rispetto all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., attesa la differente finalità dei due istituti, che consiste, nel primo caso, nel ridurre il ricorso alla custodia e, nel secondo, nel salvaguardare gli obiettivi di risocializzazione, propri esclusivamente della fase esecutiva (Sez. 1, n. 18891 del 28/02/2019, Cavenaghi, Rv. 275480). 2.11 primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. La competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto va individuata sulla base della notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e la competenza distrettuale persiste anche quando, in sede di domanda cautelare, non sia stata ritenuta l'esistenza della gravità indiziaria per il delitto qualificante, purché esso risulti incluso nella notizia di reato iscritta nel citato registro (Sez. 1, n. 43953 del 09/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277499 e Sez. 2, n. 25163 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276919). Il Tribunale del riesame ha correttamente rigettato l'eccezione proposta dalla difesa sulla base di questo orientamento della Corte di legittimità che non può dirsi contraddetto dalle due pronunce segnalate dal ricorso. Infatti, la risalente sentenza Sez. 2, n. 24492 del 26/04/2006 è una pronuncia di rigetto che stabilisce il principio secondo il quale le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulle determinazioni da assumere nel processo principale e si enuncia, in via ipotetica, che se il Giudice per le indagini preliminari ritenga insussistente il reato qualificante diventata incompetente per gli altri capi d'imputazione, relativi a reati consumati fuori della sua circoscrizione.Anche la seconda sentenza citata nel ricorso, Sez. 1, n. 56142 del 12/07/2018, relativa ad un conflitto negativo di competenza tra giudice per le indagini preliminari circondariale e giudice per le indagini preliminari distrettuale, risolto a favore del secondo, non è decisiva ai fini di escludere l'orientamento maggioritario in quanto il pubblico ministero, preso atto della declaratoria di incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, aveva trasmesso gli atti al pubblico ministero competente ratione loci che, sua volta, aveva richiesto la misura cautelare al giudice per le indagini preliminari circondariale il quale aveva sollevato conflitto negativo di competenza a favore di quello distrettuale. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che il controllo di questa Corte concerne il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze, il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha ritenuto non configurabile la lieve entità nelle condotte contestate al ricorrente in forza del contesto delinquenziale in cui ha operato e della sua personalità per come evincibile dagli elementi di fatto emersi dalle conversazioni intercettate. Queste, infatti, avevano rivelato: la presenza del ricorrente quando la nipote, [OSCURATO:PERSONA], riceveva il rifornimento della sostanza per non meno di 100 grammi di cocaina a settimana e il 4 marzo 2021 persino di 500 grammi, nell'abitazione in cui questa era ristretta agli arresti domiciliari; le proteste della donna circa la qualità dello stupefacente ricevuto dallo zio a riprova della stabilità del rapporto tra i due per lo smercio della droga. A ciò si aggiungevano le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva messo a disposizione la propria abitazione per la custodia della droga occupandosi anche del trasporto e della cessione al dettaglio. Il Tribunale, in questo contesto, aveva valorizzato anche la personalità di [OSCURATO:PERSONA] soggetto dedito in modo continuativo all'attività delittuosa. Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo, peraltro, contestato in termini molto generici con l'odierno ricorso, e in forza di una valutazione complessiva, l'evidente maggiore offensività delle condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza dei parametri rivelatori della lieve entità descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adem