CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.r.g.1820/2016proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4733 - 21 - 2015 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-Sez. staccata di Caltanissetta, emessa in data 12.10.2015, depositata in data 9.11.2015, e non notificata; Compensazione spese giudiziali sentita la relazione in camera di consiglio del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva I fatti di causa 1. L ’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, impugnava la cartella di pagamento n.2922100005024033, notificata il 22.9.2010 da SERIT Sicilia, per conto dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, derivante da iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ex art.15 del d.P.R. n. 600 del 1973 di una somma pari a metà dell’importo portato dall’avviso di accertamento n.TYQ013A300750/2009 per IRPEF anno 2002, notificato il 7.11.2009 e, a sua volta, oggetto di impugnativa innanzi alla medesima [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta che, con ordinanza del 9.3.2010, ne aveva sospeso l’esecutività ex art.47 del d.lgs.546 del 1992. La domanda di annullamento della cartella fondava su plurimi motivi, tra cui la non debenza delle somme richieste per gli stessi motivi di ricorso contro l’avviso di accertamento e la sospensione giudiziale dell’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento prodromico disposta sei mesi prima della notifica della cartella. 2. Con sentenza n.116/3/12 dep ositata il 20.4.2012, la CTP di Caltanissetta, preso atto della circostanza segnalata dall’Agenzia delle Entrate in sede di costituzione in giudizio (il 23.11.2010) del sopravvenuto annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento presupposto con sentenza della stessa della stessa CTP depositata in data 20.10.2010, considerata la natura provvisoria della iscrizione a ruolo ex art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973fondante la cartella impugnata, dichiarava estinto il giudizio ex art.46 d.lgs. n. 546 del 1992 per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, assumendo che il contribuente nulla avesse dedotto in merito alla richiesta in tal senso formulata dall’Ufficio. 3. Proponeva appello il contribuente per chiedere la riforma della statuizione di compensazione delle spese di primo grado e la condanna secondo soccombenza virtuale dell’Ufficio, deducendo il difetto di motivazione del relativo capo di sentenza, in assenza dell’indicazione di gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art.92 comma 2 c.p.c., e l’erronea affermazione della mancanza di opposizione del contribuente alla compensazione delle spese, avendo egli depositato in data 20.1.2012 memoria illustrativa con cui si opponeva alla richiesta per mancanza dei presupposti. 4. La CTR di Palermo rigettava l’appello ritenendo che la motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni fosse agevolmente ritraibile dal richiamo in sentenza alla “peculiare genesi dell’iscrizione a ruolo, cui l’Amministrazione era pur sempre facultata a titolo provvisorio in pendenza di giudizio avverso l’avviso di accertamento”, compensando anche le spese di quel grado. 5. Ricorre per cassazione il contribuente , affidandosi a cinque motivi , chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. o, eventuale, rinvio al giudice di merito. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o dirigetto del ricorso, evidenziando che l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio era stata legittimamente eseguita in data 9.2.2010, mentre la sospensione dell’esecutività dell’avviso di accertamento presupposto era stata disposta con ordinanza del giudice tributario emessa il successivo 9.3.2010. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, il contribuentecontesta la falsa applicazione dell’art.92 c.p.c. e l’omessa applicazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., deducendo che il giudice d’appello, in assenza, nella sentenza di primo grado, del l’indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese, avrebbe dovuto condannare l’Ufficio alle spese di quel grado secondo soccombenza virtuale, essendo stata notificata la cartella relativa all’iscrizione provvisoria a ruolo dopo la sospensione dell’esecutività dell’avviso di accertamentoprodromico. 2. Con il secondo motivo, si contesta la violazione dell’art.2697 c.p.c. nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. e dei principi generali in tema di prova, in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c., deducendo l’omessa valutazione di atti processuali, ed in particolare della memoria illustrativa depositata nel giudizio di primo grado il 20.1.2012 con cui aveva insistito per la condanna alle spese dell’Ufficio secondo soccombenza virtuale. 3.Con il terzo motivo, contesta la violazione all’art.92 c.p.c. e l’errata applicazione dell’art.306, comma 4, c.p.c., sempre in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.; 4.Con il quarto motivo, contesta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c., non essendosi pronuncia to il giudice d’appello sul contenuto della memoria illustrativa depositata dal contribuente; 5. Con l’ultimo motivo, è contestata l’ ulteriore erronea applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. quanto alla disposta compensazione anche delle spese del grado d’appello con la seguente motivazione: “Tenuto conto dell’esito globale del giudizio sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione anche delle spese del presente grado”, chiedendosene la riforma per l’ipotesi di accoglimento del ricorso. 6. La Corte ritiene che i primi quattro motivi di ricorso , sostanzialmente convergenti nella prima censura, s ono infondati. Il testo dell'art. 92 c.p.c., modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (cui rinviava anche l’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, prima delle modifiche ad operadel d.lgs. n. 156 del 2015, in vigore dal 01/01/2016 , inapplicabili ratione temporisavuto riguardo alla data di emissione della sentenza impugnata), subordina la compensazione delle spese di lite - oltre che all'ipotesi, qui non ricorrente, della soccombenza reciproca delle parti - alla sussistenza di " altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". Come ripetutamente affermato da questa Corte, quella introdotta nel 2009 è norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili «a priori», ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito". Tale "elasticità" di valutazione costituisce un connotato addirittura costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle "altre" ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione (scelta, per l'esattezza, compiuta dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) è stata ritenutain contrasto con la Costituzione (Corte cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77). In linea generale, deve ribadirsi come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (sul punto, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv.653541- 01), per cui vi esula, rientrando potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213 –01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157). Nondimeno, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice -sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarità della vicenda" esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - è tenuto ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (da ultimo,Sez.5, n.9312 del 2024, Rv. 67080301). Taleevenienza non si è verificata nel caso che occupa. I motivi scrutinati n on si confrontano con il corpus motivazionale della sentenza di merito impugnata, la quale ha rigettato l'impugnazione in relazione al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, sostanzialmente individuando e condividendo le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della disposta compensazione delle spese di quel grado, in particolare valorizzando la circostanza che si era trattato di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ex art. 15 del dpr 600 del 1973 che si è ritenuto essere stata disposta legittimamente in pendenza del giudizio avverso l’avviso di accertamento, e che l’Ufficio costituendosi tempestivamente aveva segnalato il sopravvenuto annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento chiedendo in ragione di ciò di dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Risultano esplicitate, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le ragioni poste alla base della conferma della statuizione di compensazione delle spese del primo grado. Il richiamo nel la motivazione d ella predetta circostanza risponde, infatti, pienamente all'indicazione fornita da questo giudice di legittimità secondo cui le ragioni della disposta compensazione "devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza" (Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2015, n. 21083, Rv. 637492-01), sicché proprio la valorizzazione della natura provvisoria dell’iscrizione a ruolo a fondamento della cartella impugnata , ritenuta evidentemente legittima pur in presenza della sospensione giudiziale dell’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento, integra quella "motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto" (Cass. Sez. 6-1, ord. 11 luglio 2014, n. 16037, Rv. 631930-01) idonea a far ritenere la stessa, come detto, conforme alla previsione di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., al di là dell’erronea indicazione della mancanza di opposizione del contribuente alla richiesta di compensazione delle spese, che sembra più essere una notazione aggiuntiva rispetto alla ratio decidendidella disposta compensazione. Il ricorrente contesta, sostanzialmente, in questa sede la correttezza della motivazione fondata sullaritenuta legittimità dell’iscrizione a ruolo provvisoriadopo la sospensione giudiziale dell’avviso di accertamento da cui traeva fondamento. Sul punto va dato atto della conformità della valutazionecompiuta dalla CTR all’indirizzo di legittimità vigente all’epoca dell’introduzione della causa secondo cui la sospensione dell'atto impositivo, concernendo l'esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento, che è atto prodromico dell'esecuzione ed ha carattere meramente consequenziale agli avvisi di accertamento, di guisa che la cartella, ove impugnata, deve essere a propria volta oggetto di richiesta di sospensione, qualora la parte ritenga che possa derivarle un danno grave ed irreparabile (sul punto v. Cass. Sez. 6, 28/09/2020, n. 20361, Rv. 658890-01 che richiamava Cass.n.30584/2017). L’indirizzo è mutato in data successiva (v. Sez.5 n.21824 del 2023, rv. 668517-01), per cui anche sotto tale profilo la motivazione di compensazione delle spese di primo grado non è censurabile, avendo agito l’Agenzia alla luce dell’indirizzo all'epoca vigente. 7. Il quinto motivo , proposto per il caso di accoglimento dei primi quattro motivi, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse adolersi della decisione della C.T.R. di compensare le spese di secondo grado, in quanto a favore del ricorrente che aveva visto rigettare il proprio appello. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presuppostiprocessuali, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessive 1.800,00 euro , oltre eventuali oneri prenotatia debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali , ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterio