CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 26967/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9541/2019 R.G. proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] FAGGIANO, [OSCURATO:PERSONA] FRANCAVILLA, Antonella SCOLAROe Stella MANNA -intimati - avverso la sentenza n. 8 41 /201 8 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 28.9.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, impiegato presso il Ministero dell’Interno con profilo di collaboratore amministrativo, area funzionale 3, fascia retributiva F1, si rivolse al Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del bando di selezione per il passaggio alla fascia F2 indetto il 23.9.2010, nella parte in cui ammetteva apartecipare i dipendenti che avessero maturato il requisito di anzianità biennale nella fascia F1 entro il termine per la presentazione della domanda (27.10.2010), invece che entro la data anterioredi decorrenza del nuovo inquadramento (1°.1.2010). IlTribunale di Ferrara , esteso i l contraddittorio a i soggetti individuati come controinteressati, accolse la domanda. Il Ministero dell’Interno si rivolse allora al la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], che respinse il gravame. Contro la sentenza della Corte territoriale il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il lavoratore si è difeso con controricorso , mentre i controinteressati sono rimasti intimati. Il controricorrente hadepositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 02 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».Il Ministero si duole della mancata integrazione del contraddittorio «nei confronti dei candidati alla procedura selettiva in argomento, vincitori alla luce della graduatoria finale di merito». 1.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perché è formulato in termini del tutto generici, senza considerare in alcun modo il fatto che il processo si è effettivamente svolto anche nei confronti di altri sei dipendenti del Ministero , individuati dai giudici del merito come i controinteressati all’accoglimento della domanda, del che si dà atto nella motivazione della sentenza impugnata («evocati i potenziali controinteressati»). Il Ministero ricorrente non avrebbe dovuto pertanto limitarsi a ricordare, in termini generali, la necessità di integrare il contraddittorio con i controinteressati all’accoglimento della domanda, ma allegare in modo specifico l’esistenza di altri controinteressati, oltre a quelli nei confronti dei quali è stato esteso il contraddittorio, indicandone i nominativi e spiegandone le ragioni. Si aggiunga che, per quanto è dato di sapere dalla lettura della sentenza e dello stesso ricorso, nessuna contestazione sull’integrità del contraddittorio venne sollevata nel giudizio d’appello. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994 e art. 18, comma 5, CCNR [ recte : CCNL] 2006 - 2009 ( art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Il ricorrente sostiene che l’art. 18, comma 5,del CCNL per il comparto ministeri stipulato il 14.9.2007 – il quale prevede che «La permanenza nella fascia attribuita … non può essere inferiore a due anni» –debba essere letto in combinato disposto con l’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487 del 1994, in forza del quale i requisiti per la partecipazione a un concorso devono essere posseduti «alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso».Correttamente, pertanto, il bando di selezione per la progressione economica orizzontale avrebbe fatto riferimento a tale ultima data anche con riguardo al requisito della permanenza biennale nella fascia attribuita. 2.1. Il motivo è infondato, perché l’art. art. 2del d.P.R. n. 487 del 1994detta norme sui « Requisiti generali per l ’ accesso al pubblico impiego», come specificato nella rubrica. Tal e normativa non p uò essere derogat a dalla contrattazione collettiva e si applica anche ai concorsi internifinalizzati a «una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro», ma «non si applica alle selezioni tra i pubblici impiegati per le progressioni economicheorizzontali all’interno di una medesima area professionale» (Cass. n. 214/2018, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Sbaglia, pertanto, il ricorrente laddove afferma che «Era del resto obbligatorio che nelle procedure selettive in argomento trovasse applicazione quanto disposto in via generale dal citato d.P.R. n. 487/1994». In definitiva, la chiara norma contenuta nell’art. 18, comma 5, del CCNL14.9.2007, che richiede una «permanenza» di due anni nella fascia attribuita, non ha bisogno di essere alterataper a datta rsi alla disposizione del d.P.R. n. 487 del 1994 che fissa, quale data entro la quale si devono possedere i requisitirichiesti, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Poiché il bando retrodatava la data di decorrenza della fascia superiore per i vincitori della selezione al 1°.1.2010, la norma contrattuale che richiede una «permanenza» biennalein una certa fascia retributiva imponeva di retrodatare al 1°.1.2010 anche la data di maturazione del biennio. 2.2. Nella parte finale dell’illustrazione del motivo il ricorrenteformula una lagnanza sul contenuto della sentenza di primo grado che avrebbe accertato il diritto dell’attuale controricorrente alla fascia economica superiore , invece di limitarsi ad accertare il diritto di partecipare alla selezione. Ma la questione non è oggettodi un autonomo motivo di ricorso per cassazionee, del resto, è posta in termini talmente generici (senza specifica re i l contenuto della sentenza , né affermare che se ne sia discusso nel grado d’appello)che, anche se fosse possibile qualificarla come un motivo autonomo, sarebbe vistosamente inammissibile. 3. Rigettato il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ovviamente non occorre provvedere sulle spese legali nei confronti dei lavoratori rimasti intimati. 4. Si dà atto che, nonostante l’esito del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo ricorrente un’amministrazione centrale dello Stato. P.Q.M. La Corte: respingeil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente,delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generalial 15%, ad € 200 per esbor