CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 gennaio 1988
Cassazione n. 36603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1988 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza del GIP del tribunale di Benevento in data 7 marzo 2022, applicativa della misura della custodia in carcere in relazione a fattispecie di fabbricazione di documenti di identità falsi, in procedimento in cui erano contestati anche i delitti di sostituzione di persona e truffa. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alle condizioni legittimanti l'adozione di una misura cautelare. In particolare, nel caso di specie, il GIP si sarebbe limitato a confermare la richiesta avanzata dal pubblico ministero senza svolgere valutazioni autonome. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta del tutto generica e comunque manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP. 2.1 Infatti, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3, Sentenza n. 35720 del 06/10/2020 Rv. 280581 - 01) ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'"incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, Sentenza n. 1304 del 24/09/2018 Cc. (dep. 11/01/2019) Rv. 275339 - 01). 2.2. Nel caso di specie, anche solo a considerare l'ordinanza del GIP alla stregua di sintesi degli stessi argomenti fattuali e giuridici richiamati dal PM, risulta palese una ragionata e consapevole rielaborazione di conclusioni condivise. 3. Il ricorso è per il resto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Infatti, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici con cui nemmeno implicitamente si confronta, limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01). A ciò consegue che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, il 7 s