CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 41726/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/10/2023 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, in data 11/01/2023, con la quale NICOLETTA [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019. 2. Ricorre per cassazione il NICOLETTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la sentenza per avere la Corte ritenuto il ricorrente responsabile non già di una falsa dichiarazione al momento della domanda circa i requisiti necessari per accedere al beneficio (come contestato nell'imputazione e ritenuto dal primo giudice), ma della diversa condotta di aver taciuto un dato (l'essere sottoposto a misura cautelare) rilevante ai fini della revoca del beneficio stesso. Al riguardo, si evidenzia che tale requisito non era previsto dalla legge al momento della presentazione della richiesta di accesso al reddito di cittadinanza, essendo stato introdotto solo dalla legge di conversione (successiva alla predetta presentazione). Si censura anche il richiamo alla disciplina transitoria, da cui doveva evincersi il dovere dell'ente erogatore di "procedere in automatico ad interrompere l'erogazione dopo un periodo di sei mesi", e non l'introduzione di un obbligo in capo al beneficiario di comunicare circostanze divenute ostative dopo la legge di conversione (tra cui non poteva ritenersi inclusa quella della sottoposizione a misura cautelare). Si censura comunque l'assoluta indifferenza dei giudici di merito in ordine alla precisa individuazione della condotta addebitabile al NICOLETTA. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo la sentenza adeguatamente motivata sotto tutti i profili denunciati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo un indirizzo interpretativo che si condivide e qui si intende ribadire, «integra il delitto di cui all'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa comunicazione di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, anche se relative agli ulteriori requisiti inseriti in sede di conversione, ove la condotta si protragga oltre la scadenza del periodo di sei mesi previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del medesimo decreto, nel quale è stabilita l'erogazione del beneficio anche in assenza di tale adempimento integrativo» (Sez. 3, n. 33431 del 04/03/2021, Sferlazza, Rv. 281814 - 02, relativa ad una fattispecie di omessa comunicazione della condanna definitiva del coniuge convivente della beneficiaria per uno dei delitti richiamati dagli artt. 2, comma 1, lett. c)-bis e 7, comma 3, d.l. citato, a seguito delle modifiche introdotte della legge n. 26 del 2019). In tale prospettiva ermeneutica,' nessun dubbio può porsi sulla rilevanza penale della omessa comunicazione, da parte del NICOLETTA, della propria sottoposizione a misura cautelare in un arco temporale che - nel testo della disposizione risultante dalla conversione in legge - era rilevante ai fini della revoca. Né, d'altra parte, può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la norma transitoria dovrebbe essere interpretata nel senso della automatica cessazione del beneficio, alla scadenza dei sei mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, essendo evidente che tale cessazione può e deve intervenire qualora il percettore metta a conoscenza l'Amministrazione erogante della causa ostativa sopravvenuta: comunicazione che, peraltro, non è stata effettuata dal NICOLETTA.Sempre con riferimento alla rilevanza penale dell'omissione che qui rileva, ma con specifico riguardo all'elemento soggettivo del reato, è opportuno altresì richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286413 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). 3. Appare opportuno porre in evidenza, conclusivamente, che nessun particolare rilievo può attribuirsi al fatto che, al NICOLETTA, era stata contestata una falsa dichiarazione al momento della richiesta del beneficio, e non l'omessa comunicazione del sopravvenire di una causa ostativa all'ulteriore fruizione del beneficio medesimo. Deve invero ritenersi decisivo, al riguardo, il fatto che non è stato dedotto, né comunque risulta essere emerso, alcun particolare pregiudizio per i diritti dell'imputato, avendo anzi la difesa contestato la fondatezza del rilievo penale dell'omissione proponendo la già richiamata (e qui non condivisa) interpretazione della normativa transitoria. Sul punto, cfr. Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365 - 01, secondo cui «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive» (in senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 29270 del 21/03/2024, [OSCURATO:PERSONA]). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu