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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2018

Cassazione n. 02100/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33747/2018 R.G. proposto da -ricorrenti - contro AZIENDA U.L.S.S.N. 10 «[OSCURATO:PERSONA]», in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viaCicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 37/2018della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 19.5.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti , tutti infermieri professionali dipendent i dell’Azienda U.S.S.L. n. 10 «[OSCURATO:PERSONA]», si rivolse ro con separati ricorsi al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’a nnullamento dell e sanzion i amministrative loro applicate per avere svolto attività non autorizzata di volontariato extraziendale , retribuita con un importo forfettario giornaliero, nonché per l’a ccertamento negativo del credito che l’ Azienda aveva preannunciato di vantare nei loro confronti a titolo di riversamento al la pubblica amministrazione datrice di lavoro di quanto percepito altrove dai suoi dipendenti, come previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Instauratosi il contraddittori o , i l T ribunale di Venezia accolseparzialmente le domande , accertando l’inesistenza del credito per il versamento al datore di la voro delle somme percepite dai lavoratori, ma confermando le sanzioni disciplinari applicate (due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione).

La Corte d’Appello di Venezia , davanti alla quale l e sentenzedi primo grado furono impugnat e da entrambe le parti , riuniti i processi, accolse gli appell i propost i dall’ Azienda U.S.S.L. n. 10 «[OSCURATO:PERSONA]» e rigettòquelli dei lavoratori , le domande dei quali furono quindi integralmente respinte.

Contro la sentenza della Corte territoriale i lavorat o ri hanno proposto ricorso per cassazione a rticolato in sei motiv i .L’Azienda U.S.S.L. si è difes a con controricorso .

L a causa è trattata incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo iricorrenticensurano, « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost.».

Il secondo motivo denuncia , « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., invalidità della sentenza ai sensi dell’art.132 c.p.c.».

I ricorrenti chiosano queste due prime censure con l’aggiunta: «entrambi i motivi per manifesta illogicità motivazionale».

2. Nel ricorso vi è un’unica illustrazione promiscua dei primi due motivi e dei due successiviche sono così rubricati: «3 - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazionee falsa applicazione dell’art. 53, comma 6, lett. d , e 7 d.lgs. n. 151/2001»; «4 - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. , omesso esame di più fatti decisivi oggetto di discussione».

3. L’illustrazione promiscua dei primi quattro motivi giustifica la loro trattazione congiunta, per rilevarne la comune inammissibilità.

3.1. La denuncia cumulativa di divers e ti pologie di vizi (violazione di legge, nullitàdella sentenza, omesso esame) non consente di isolare le singole censure e di comprendere quale sia l’effettiva consistenza della critica mossa alla sentenza impugnata.3.2.

I ricorrenti riconoscono che i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e che la questione di diritto riguarda l’interpretazione dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale sono vietati, salva autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza , « tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma , un compenso » , essendo invece esclusi dal divieto solo gli «incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate».

3.3. La Corte d’Appello ha constatato che i ricorrenti non allegano di avere documentato le spese sostenute, mentre è pacifico che hanno ricevuto una somma a forfaitper ogni giorno di attività prestata in favore della ONLUS Arkesis.

Nonostante la pacifica mancanza di documentazione di spesa, la Corte territoriale ha comunque considerato la possibilità di qualificare come «rimborso delle spese» le somme ricevute dai ricorrenti, giungendo ad una motivata risposta negativa ( rilevando, in particolare, che le somme non erano differenziate in base a criteri orientati alla spesasostenuta da ciascuno, ma «secondo la diversa attività degli operatori»).

Infine, il giudice d’appello ha confutato la tesi dei ricorrenti secondo cui la documentazione delle loro spese sarebbestata impossibile.

3.4. In tale percorso argomentativo non si ravvisa alcuna contraddittorietà palese, né tanto meno un’assenza di motivazione, mentre non si comprende quali sarebbero i «più fatti decisivi» di cui la Corte veneziana avrebbe omesso l’esame.

Ciò basta per escludere che si rientri nell’ambito del sindaca to sulla motivazione del giudice di merito consentito in sede di legittimità, secondo i condivisibili criteri fissati dalle Sezioni Unite (Cass.

S.U. n. 8053/2014).Per quanto riguarda la violazione di legge, non viene svolta alcuna effettiva censura all’interpretazione data nella sentenza impugnata all’art. 53, comma 6, d.lgs. 165 del 2001, di cui, anzi, la Corte territoriale ha preso in considerazione una letturanon meramente testuale (che avrebbe limitato il discorso alla semplice constatazione della mancanza di «spese documentate» e del divieto normativo di percepire compensi «sotto qualsiasi forma»), salvo constatare che, nel caso in esame,le somme erogate non erano quantificate secondo criteri orientati al ristoro delle spese, ma piuttosto secondo criteri remunerativi, in quanto differenziati in base al tipo di attività svolta.

4. Il quinto e il sesto motivo censurano il mancato accoglimento degli appelli incidentali dei lavoratori volti a ottenere l’annullamento delle sanzioni disciplinari confermate dal Tribunale di Venezia.

Sebbene anche agli ultimi due motivi segua un’unica trattazione nel ricorso, in questo caso è possibile distinguerele diverse ragioni poste a sostegno di ciascuna censura.

5. Il quinto motivo prospetta, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/ofalsa applicazione dell’art.43 c.p. e dell’art. 13 codice disciplinare di categoria CCNL 2002/2003/2004 e codice deontologico d.P.C.M. 28.11.2000».

I ricorrenti rilevano la contraddizione insita nella conferma delle sanzioni disciplinari in assenza di accertamento dello svolgimento di una attività retribuita non autorizzata e contestano alla Corte d’Appello di avere violato il principio di colpevolezza che deve essere rispettato per la legittimità di ogni tipo di sanzione.5.1.

Anche questo motivo è inammissibile.

Innanzitutto, perché denuncia una contraddizione (conferma delle sanzionidisciplinari nonostante l’accertamento negativo del credito vantato dalla Azienda U.S.S.L. n. 10) che, ravvisabile eventualmente nella sentenza di primo grado, è stata superata con l’accoglimento degli appelli della pubblica amministrazionee, quindi, con il coerente rigetto di entrambe le domande dei lavoratorinella sentenza qui impugnata.

In secondo luogo, la Corte veneziana non ha affatto affermato che la sanzione disciplinare può essere applicata anche in difetto di colpevolezza, ma, al contrario, ha accertato, in fatto, la colpa dei ricorrenti, la quale –a differenza del dolo – non richiede «la consapevolezza del carattere retributivo del compenso», bastando la mera possibilità di dubitare, con l’ordinaria diligenza, del carattere gratuito della prestazione. 6.Infine, il sesto motivo denuncia, « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione».

Il motivo riguarda soltanto quattro dei sei ricorrenti, dei quali si afferma che «hanno allegato ai propri fascicoli (v. per un esemplare doc. n. 2 fascicolo Cassazione, presente in ogni fascicolo di 1° grado) la lettera dell’ Azienda U.S.S.L. n. 10 di autorizzazione a svolgere l’attività di volontariato».

6.1. Il motivo è inammissibile, perché basat o su un documento che evidentemente non corrisponde a quello depositato.Infatti, il citato doc. n. 2 , prodotto ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., non è una «lettera dell’U.S.S.L. n. 10 di autorizzazione a svolgere l’attività di volontariato», bensì, al contrario, una lettera con cui l’ Azienda U.S.S.L. ricorda «a tutto il personale» (senza indicazione nominativa dei destinatari) «che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni vige il divieto di svolgere qualsivoglia altra attività e che la violazione di tale divieto costituisce giusta causa di licenziamento».

Seguonol’invito a presentare la domanda di autorizzazione e l’avvertimento che l’attività può essere espletata solo una volta autorizzata («a nulla valendo che la domanda sia stata fatta anteriormente») e che « è cura del ricorrente assicurarsi del buon esito della pratica».

7. Dichiaratoin ammissibile il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibileil ricors o ; condanna i ricorrent i al pagamento in solido , in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre a€ 200 per esborsi, alle spese generali al 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33747/2018 R.G. proposto da -ricorrenti - contro AZIENDA U.L.S.S.N. 10 «[OSCURATO:PERSONA]», in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viaCicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 37/2018della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 19.5.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti , tutti infermieri professionali dipendent i dell’Azienda U.S.S.L. n. 10 «[OSCURATO:PERSONA]», si rivolse ro con separati ricorsi al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’a nnullamento dell e sanzion i amministrative loro applicate per avere svolto attività non autorizzata di volontariato extraziendale , retribuita con un importo forfettario giornaliero, nonché per l’a ccertamento negativo del credito che l’ Azienda aveva preannunciato di vantare nei loro confronti a titolo di riversamento al la pubblica amministrazione datrice di lavoro di quanto percepito altrove dai suoi dipendenti, come previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. Instauratosi il contraddittori o , i l T ribunale di Venezia accolseparzialmente le domande , accertando l’inesistenza del credito per il versamento al datore di la voro delle somme percepite dai lavoratori, ma confermando le sanzioni disciplinari applicate (due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione). La Corte d’Appello di Venezia , davanti alla quale l e sentenzedi primo grado furono impugnat e da entrambe le parti , riuniti i processi, accolse gli appell i propost i dall’ Azienda U.S.S.L. n. 10 «[OSCURATO:PERSONA]» e rigettòquelli dei lavoratori , le domande dei quali furono quindi integralmente respinte. Contro la sentenza della Corte territoriale i lavorat o ri hanno proposto ricorso per cassazione a rticolato in sei motiv i .L’Azienda U.S.S.L. si è difes a con controricorso . L a causa è trattata incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo iricorrenticensurano, « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost.». Il secondo motivo denuncia , « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., invalidità della sentenza ai sensi dell’art.132 c.p.c.». I ricorrenti chiosano queste due prime censure con l’aggiunta: «entrambi i motivi per manifesta illogicità motivazionale». 2. Nel ricorso vi è un’unica illustrazione promiscua dei primi due motivi e dei due successiviche sono così rubricati: «3 - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazionee falsa applicazione dell’art. 53, comma 6, lett. d , e 7 d.lgs. n. 151/2001»; «4 - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. , omesso esame di più fatti decisivi oggetto di discussione». 3. L’illustrazione promiscua dei primi quattro motivi giustifica la loro trattazione congiunta, per rilevarne la comune inammissibilità. 3.1. La denuncia cumulativa di divers e ti pologie di vizi (violazione di legge, nullitàdella sentenza, omesso esame) non consente di isolare le singole censure e di comprendere quale sia l’effettiva consistenza della critica mossa alla sentenza impugnata.3.2. I ricorrenti riconoscono che i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e che la questione di diritto riguarda l’interpretazione dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale sono vietati, salva autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza , « tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma , un compenso » , essendo invece esclusi dal divieto solo gli «incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate». 3.3. La Corte d’Appello ha constatato che i ricorrenti non allegano di avere documentato le spese sostenute, mentre è pacifico che hanno ricevuto una somma a forfaitper ogni giorno di attività prestata in favore della ONLUS Arkesis. Nonostante la pacifica mancanza di documentazione di spesa, la Corte territoriale ha comunque considerato la possibilità di qualificare come «rimborso delle spese» le somme ricevute dai ricorrenti, giungendo ad una motivata risposta negativa ( rilevando, in particolare, che le somme non erano differenziate in base a criteri orientati alla spesasostenuta da ciascuno, ma «secondo la diversa attività degli operatori»). Infine, il giudice d’appello ha confutato la tesi dei ricorrenti secondo cui la documentazione delle loro spese sarebbestata impossibile. 3.4. In tale percorso argomentativo non si ravvisa alcuna contraddittorietà palese, né tanto meno un’assenza di motivazione, mentre non si comprende quali sarebbero i «più fatti decisivi» di cui la Corte veneziana avrebbe omesso l’esame. Ciò basta per escludere che si rientri nell’ambito del sindaca to sulla motivazione del giudice di merito consentito in sede di legittimità, secondo i condivisibili criteri fissati dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8053/2014).Per quanto riguarda la violazione di legge, non viene svolta alcuna effettiva censura all’interpretazione data nella sentenza impugnata all’art. 53, comma 6, d.lgs. 165 del 2001, di cui, anzi, la Corte territoriale ha preso in considerazione una letturanon meramente testuale (che avrebbe limitato il discorso alla semplice constatazione della mancanza di «spese documentate» e del divieto normativo di percepire compensi «sotto qualsiasi forma»), salvo constatare che, nel caso in esame,le somme erogate non erano quantificate secondo criteri orientati al ristoro delle spese, ma piuttosto secondo criteri remunerativi, in quanto differenziati in base al tipo di attività svolta. 4. Il quinto e il sesto motivo censurano il mancato accoglimento degli appelli incidentali dei lavoratori volti a ottenere l’annullamento delle sanzioni disciplinari confermate dal Tribunale di Venezia. Sebbene anche agli ultimi due motivi segua un’unica trattazione nel ricorso, in questo caso è possibile distinguerele diverse ragioni poste a sostegno di ciascuna censura. 5. Il quinto motivo prospetta, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/ofalsa applicazione dell’art.43 c.p. e dell’art. 13 codice disciplinare di categoria CCNL 2002/2003/2004 e codice deontologico d.P.C.M. 28.11.2000». I ricorrenti rilevano la contraddizione insita nella conferma delle sanzioni disciplinari in assenza di accertamento dello svolgimento di una attività retribuita non autorizzata e contestano alla Corte d’Appello di avere violato il principio di colpevolezza che deve essere rispettato per la legittimità di ogni tipo di sanzione.5.1. Anche questo motivo è inammissibile. Innanzitutto, perché denuncia una contraddizione (conferma delle sanzionidisciplinari nonostante l’accertamento negativo del credito vantato dalla Azienda U.S.S.L. n. 10) che, ravvisabile eventualmente nella sentenza di primo grado, è stata superata con l’accoglimento degli appelli della pubblica amministrazionee, quindi, con il coerente rigetto di entrambe le domande dei lavoratorinella sentenza qui impugnata. In secondo luogo, la Corte veneziana non ha affatto affermato che la sanzione disciplinare può essere applicata anche in difetto di colpevolezza, ma, al contrario, ha accertato, in fatto, la colpa dei ricorrenti, la quale –a differenza del dolo – non richiede «la consapevolezza del carattere retributivo del compenso», bastando la mera possibilità di dubitare, con l’ordinaria diligenza, del carattere gratuito della prestazione. 6.Infine, il sesto motivo denuncia, « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione». Il motivo riguarda soltanto quattro dei sei ricorrenti, dei quali si afferma che «hanno allegato ai propri fascicoli (v. per un esemplare doc. n. 2 fascicolo Cassazione, presente in ogni fascicolo di 1° grado) la lettera dell’ Azienda U.S.S.L. n. 10 di autorizzazione a svolgere l’attività di volontariato». 6.1. Il motivo è inammissibile, perché basat o su un documento che evidentemente non corrisponde a quello depositato.Infatti, il citato doc. n. 2 , prodotto ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., non è una «lettera dell’U.S.S.L. n. 10 di autorizzazione a svolgere l’attività di volontariato», bensì, al contrario, una lettera con cui l’ Azienda U.S.S.L. ricorda «a tutto il personale» (senza indicazione nominativa dei destinatari) «che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni vige il divieto di svolgere qualsivoglia altra attività e che la violazione di tale divieto costituisce giusta causa di licenziamento». Seguonol’invito a presentare la domanda di autorizzazione e l’avvertimento che l’attività può essere espletata solo una volta autorizzata («a nulla valendo che la domanda sia stata fatta anteriormente») e che « è cura del ricorrente assicurarsi del buon esito della pratica». 7. Dichiaratoin ammissibile il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibileil ricors o ; condanna i ricorrent i al pagamento in solido , in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre a€ 200 per esborsi, alle spese generali al 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussi
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