CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 16215/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Magistrato di Sorveglianza di Torino, reiettiva della istanza di esecuzione della pena presso il domicilio . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - AMLA Amin deducendo violazione di legge . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto (relativi al giudizio sulla peronalità e sulla affidabilità dell'istante) congruamente apprezzati in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente