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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 25786/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 febbraio 2024 la Corte di appello di Caltanisetta ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo (dal 24 novembre 2018 al 2 dicembre 2021) nel quale è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale nel quale è stato imputato dei reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e 81 cpv cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990.

Con riguardo alla vicenda cautelare, mentre il Gip del Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato la richiesta di misura, il Tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del Pubblico ministero, con ordinanza del 22 maggio 2018, confermata da questa Corte con sentenza del 21 novembre 2018, lo aveva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e le successive istanze di revoca della misura erano state rigettate.

Quanto al merito, nel giudizio di primo grado il Gup con sentenza dell'8 gennaio 2020 aveva ritenuto il Conti colpevole di entrambi i reati a lui ascritti, condannandolo alla pena di anni sette e mesi due di reclusione; la Corte d'appello con sentenza del 9 dicembre 2020 aveva riqualificato i fatti ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.p.r. n. 309 del 1990, riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni tre e mesi dieci di reclusione; successivamente questa Corte di legittimità con sentenza in data 24 novembre 2021 aveva annullato detta sentenza limitatamente al reato associativo.

Quindi il Conti veniva scarcerato il 2 dicembre 2021.

Infine in sede di giudizio di rinvio la Corte d'appello di Caltanisetta con sentenza del 6 aprile 2022, irrevocabile il 21 giugno 2022, aveva assolto il Conti dal reato associativo per insussistenza del fatto, ravvisando la continuazione tra il residuo reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 con altro episodio di spaccio giudicato con sentenza del Gup del Tribunale di Enna in data 27.10.2016, irrevocabile il 16 gennaio 2018, irrogandogli a titolo di aumento la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 1000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] era stato quindi ristretto agli arresti domiciliari per tre anni e otto giorni a fronte di una pena comminata pari a otto mesi.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. per avere la Corte nissena ritenuto che, essendo stato l'istante condannato per l'altro reato a lui ascritto, ciò precluderebbe la possibilità di accoglimento dell'istanza in quanto nel caso di pluralità di contestazioni necessita il proscioglimento con formula piena da tutte le accuse.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. per avere la Corte nissena ritenuto che la condanna per il reato minore contestato sub b) connotasse quella colpa grave che ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen. é ostativa all'accoglimento dell'istanza in esame senza addurre alcuna motivazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria depositata in data 9 marzo 2019, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, é fondato.

1.1. Occorre premettere che la Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno 2008, n.219, ha dichiarato la illegittimità - con riferimento all'art.3 Cost. - dell'art. 314 cod. proc. pen.

"nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni", rilevando che ove la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è evidente che l'ordinamento, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio della libertà che travalica il grado della responsabilità personale" e affermando, altresì, che "la distinzione tra prosciolto e condannato, che si deve configurare in tale ipotesi irrilevante ai fini dell'an debeatur del diritto all'equa riparazione, assume invece rilievo ai fini della determinazione del quantum deleatur", in quanto il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente subisca la detenzione è, in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena.

1.2. Sulla scorta di tale pronuncia, questa Corte di legittimità ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nel caso di custodia cautelare subita in eccedenza rispetto alla misura della pena definitivamente inflitta (Sez. 4, n.32357 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rannzi, Rv. 253651).

La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato il principio secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una Sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, ma, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado (Sez.

Un. n. 4187 del 30/10/2008 dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855).

Si è, tuttavia, precisato che tale diritto è configurabile, purché nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nella protrazione della restrizione della libertà (Sez. 4, 32136 del 11/04/2017, Carano, Rv. 270420; Sez. 4, n. 17788 del 6/3/2012, Iannazzo ed altro, Rv. 253504).

E ciò in quanto il principio solidaristico sotteso all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati.

Anche nell'ipotesi in cui viene in rilievo, dunque, una detenzione sofferta per un periodo maggiore rispetto alla pena inflitta, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, non già come concausa dell'errore del giudice in ordine al momento genetico della misura, che in caso di condanna non sussiste, ma in relazione alla eventuale incidenza sulla protrazione della misura oltre l'entità della pena irrogata.

Ne consegue dunque, che la protrazione della detenzione cautelare per un tempo superiore alla pena inflitta può fondare il diritto all'equa riparazione, sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte dolose o gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nella determinazione di tale eccedenza.

2. Nel caso di specie, la Corte di Appello, oltre a non aver correttamente delineato i presupposti della richiesta (avendo tout court escluso il diritto alla riparazione solo perché il Conti era stato condannato per uno dei due reati a lui ascritti) ha altresì affermato la sussistenza della condizione ostativa alla riparazione, ma non ha spiegato in che termini tale condizione si sarebbe concretizzata, ovvero quali fossero stati i comportamenti del ricorrente, dolosi o gravemente colposi, tali da incidere sulla protrazione della detenzione.

Né può ritenersi, in tal senso, sufficiente il mero richiamo ad una serie di intercettazioni, senza indicarne il contenuto, oltre al sequestro per il fatto separatamente giudicato.

3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanisetta, che nel nuovo giudizio dovrà motivare in maniera adeguata sulla sussistenza o meno della condizione ostativa alla riparazione, con indicazione eventuale di quali condotte del ricorrente, dolose o gravemente colpose, abbiano assunto rilievo ai fini della eccedenza della restrizione della libertà sofferta rispetto alla pena inflitta.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Caltanisetta cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 febbraio 2024 la Corte di appello di Caltanisetta ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo (dal 24 novembre 2018 al 2 dicembre 2021) nel quale è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale nel quale è stato imputato dei reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e 81 cpv cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Con riguardo alla vicenda cautelare, mentre il Gip del Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato la richiesta di misura, il Tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del Pubblico ministero, con ordinanza del 22 maggio 2018, confermata da questa Corte con sentenza del 21 novembre 2018, lo aveva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e le successive istanze di revoca della misura erano state rigettate. Quanto al merito, nel giudizio di primo grado il Gup con sentenza dell'8 gennaio 2020 aveva ritenuto il Conti colpevole di entrambi i reati a lui ascritti, condannandolo alla pena di anni sette e mesi due di reclusione; la Corte d'appello con sentenza del 9 dicembre 2020 aveva riqualificato i fatti ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.p.r. n. 309 del 1990, riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni tre e mesi dieci di reclusione; successivamente questa Corte di legittimità con sentenza in data 24 novembre 2021 aveva annullato detta sentenza limitatamente al reato associativo. Quindi il Conti veniva scarcerato il 2 dicembre 2021. Infine in sede di giudizio di rinvio la Corte d'appello di Caltanisetta con sentenza del 6 aprile 2022, irrevocabile il 21 giugno 2022, aveva assolto il Conti dal reato associativo per insussistenza del fatto, ravvisando la continuazione tra il residuo reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 con altro episodio di spaccio giudicato con sentenza del Gup del Tribunale di Enna in data 27.10.2016, irrevocabile il 16 gennaio 2018, irrogandogli a titolo di aumento la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 1000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] era stato quindi ristretto agli arresti domiciliari per tre anni e otto giorni a fronte di una pena comminata pari a otto mesi. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. per avere la Corte nissena ritenuto che, essendo stato l'istante condannato per l'altro reato a lui ascritto, ciò precluderebbe la possibilità di accoglimento dell'istanza in quanto nel caso di pluralità di contestazioni necessita il proscioglimento con formula piena da tutte le accuse. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. per avere la Corte nissena ritenuto che la condanna per il reato minore contestato sub b) connotasse quella colpa grave che ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen. é ostativa all'accoglimento dell'istanza in esame senza addurre alcuna motivazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria depositata in data 9 marzo 2019, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, é fondato. 1.1. Occorre premettere che la Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno 2008, n.219, ha dichiarato la illegittimità - con riferimento all'art.3 Cost. - dell'art. 314 cod. proc. pen. "nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni", rilevando che ove la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è evidente che l'ordinamento, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio della libertà che travalica il grado della responsabilità personale" e affermando, altresì, che "la distinzione tra prosciolto e condannato, che si deve configurare in tale ipotesi irrilevante ai fini dell'an debeatur del diritto all'equa riparazione, assume invece rilievo ai fini della determinazione del quantum deleatur", in quanto il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente subisca la detenzione è, in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena. 1.2. Sulla scorta di tale pronuncia, questa Corte di legittimità ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nel caso di custodia cautelare subita in eccedenza rispetto alla misura della pena definitivamente inflitta (Sez. 4, n.32357 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rannzi, Rv. 253651). La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato il principio secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una Sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, ma, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado (Sez. Un. n. 4187 del 30/10/2008 dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855). Si è, tuttavia, precisato che tale diritto è configurabile, purché nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nella protrazione della restrizione della libertà (Sez. 4, 32136 del 11/04/2017, Carano, Rv. 270420; Sez. 4, n. 17788 del 6/3/2012, Iannazzo ed altro, Rv. 253504). E ciò in quanto il principio solidaristico sotteso all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati. Anche nell'ipotesi in cui viene in rilievo, dunque, una detenzione sofferta per un periodo maggiore rispetto alla pena inflitta, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, non già come concausa dell'errore del giudice in ordine al momento genetico della misura, che in caso di condanna non sussiste, ma in relazione alla eventuale incidenza sulla protrazione della misura oltre l'entità della pena irrogata. Ne consegue dunque, che la protrazione della detenzione cautelare per un tempo superiore alla pena inflitta può fondare il diritto all'equa riparazione, sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte dolose o gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nella determinazione di tale eccedenza. 2. Nel caso di specie, la Corte di Appello, oltre a non aver correttamente delineato i presupposti della richiesta (avendo tout court escluso il diritto alla riparazione solo perché il Conti era stato condannato per uno dei due reati a lui ascritti) ha altresì affermato la sussistenza della condizione ostativa alla riparazione, ma non ha spiegato in che termini tale condizione si sarebbe concretizzata, ovvero quali fossero stati i comportamenti del ricorrente, dolosi o gravemente colposi, tali da incidere sulla protrazione della detenzione. Né può ritenersi, in tal senso, sufficiente il mero richiamo ad una serie di intercettazioni, senza indicarne il contenuto, oltre al sequestro per il fatto separatamente giudicato. 3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanisetta, che nel nuovo giudizio dovrà motivare in maniera adeguata sulla sussistenza o meno della condizione ostativa alla riparazione, con indicazione eventuale di quali condotte del ricorrente, dolose o gravemente colpose, abbiano assunto rilievo ai fini della eccedenza della restrizione della libertà sofferta rispetto alla pena inflitta. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Caltanisetta cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legitt