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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2024

Cassazione n. 04857/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 12 febbraio 2024 con cui il Tribunale di Avellino lo ha condannato alla pena di euro 150 di ammenda per il delitto di cui all'art. 651 cod. pen. commesso in data 19 marzo 2021; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere i giudici di merito concesso l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. nonostante la palese tenuità del fatto, anche alla luce della novella introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, che ha allargato lo spettro di applicazione dell'istituto, alzando il limite di pena e attribuendo rilievo alla condotta successiva al fatto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, avendo il Tribunale valutato approfonditamente la condotta dell'imputato ai fini della concedibilità dell'istituto, ed avendo escluso la sua concedibilità sia per la gravità della condotta tenuta, anche susseguentemente alla commissione del reato stesso, e non confrontandosi il ricorso con tale motivazione dal momento che lamenta, erroneamente, una valutazione della gravità del fatto limitata alle modalità commissive del reato, ed afferma solo apoditticamente la scarsa entità del danno causato, senza in realtà indicare specifici vizi motivazionali della sentenza impugnata (vedi Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945); ritenuto, conclusivamente, che la esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata sufficientemente motivata, avendo il giudice valutato la gravità del fatto in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed avendola ritenuta non particolarmente tenue alla luce del comportamento complessivo tenuto dall'imputato (vedi Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 12 febbraio 2024 con cui il Tribunale di Avellino lo ha condannato alla pena di euro 150 di ammenda per il delitto di cui all'art. 651 cod. pen. commesso in data 19 marzo 2021; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere i giudici di merito concesso l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. nonostante la palese tenuità del fatto, anche alla luce della novella introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, che ha allargato lo spettro di applicazione dell'istituto, alzando il limite di pena e attribuendo rilievo alla condotta successiva al fatto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, avendo il Tribunale valutato approfonditamente la condotta dell'imputato ai fini della concedibilità dell'istituto, ed avendo escluso la sua concedibilità sia per la gravità della condotta tenuta, anche susseguentemente alla commissione del reato stesso, e non confrontandosi il ricorso con tale motivazione dal momento che lamenta, erroneamente, una valutazione della gravità del fatto limitata alle modalità commissive del reato, ed afferma solo apoditticamente la scarsa entità del danno causato, senza in realtà indicare specifici vizi motivazionali della sentenza impugnata (vedi Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945); ritenuto, conclusivamente, che la esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata sufficientemente motivata, avendo il giudice valutato la gravità del fatto in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed avendola ritenuta non particolarmente tenue alla luce del comportamento complessivo tenuto dall'imputato (vedi Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore
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