CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 25674/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (05CV3MJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45215/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e per il reato degli art. 81 cpv, 61, primo comma, n. 2 e 337 cod. pen., Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della prima condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo) e in ordine al diniego della continuazione tra la detenzione della cocaina a fini di spaccio e la resistenza a pubblico ufficiale (secondo motivo), Rilevato, con riferimento al primo motivo, che i Giudici di merito hanno escluso il quinto comma in ragione del numero di dosi droganti di cocaina, pari a 418, del possesso di plurimi mezzi di confezionamento e del possesso di quattro cellulari, per cui la motivazione risponde appieno ai criteri di valutazione delle Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076- 01), Rilevato, con riferimento al secondo motivo, che la Corte territoriale ha negato la continuazione in assenza del medesimo disegno criminoso, atteso che resistenza era dipesa da una reazione estemporanea al controllo ed era consistita in una fuga rocambolesca protrattasi per lungo percorso con due incidenti stradali (uno nei confronti di veicolo fermo, l'altro di veicolo in transito), Rilevato cheranche sotto questo profilot la motivazione è coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità: si veda in termini, Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074- 01, resa in un caso del tutto sovrapponibile al presente, secondo cui ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore I