Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01376/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26413/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - 1.411 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap- presentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] centini, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nelli in Roma, via Trionfale, n. 21; - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.1318/67/2015 depositata il 30 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 17 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza n.1318/67/2015 depositata il 30 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n.54/7/12 della Commissione tributaria provinciale di Bre- scia, che aveva riunito e rigettato i ricorsi proposti contro tre avvisi di accertamento IVA e II.DD. 2006 emessi nei confronti dei contribuenti.

2. La CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo nel caso di specie non adeguatamente motivati gli atti impositivi, emessi nei confronti dei contribuenti a seguito di cancellazione dal registro delle imprese della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per riprese in conseguenza di operazioni inesistenti.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi, e i contribuenti si sono difesi con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce - ex art. 360, pri- mo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la violazione dell'art.2909 cod. civ. in relazione al giudicato esterno di cui alla decisione della CTR Lom- bardia, sez. staccata di Brescia n.168/64/2013, resa per l'anno di im- posta 2005 nei confronti della società, poi estinta. e cancellata dal re- gistro delle imprese.

5. Il motivo è inammissibile.

Premesso che nel caso di specie un eventuale effetto di giudicato sarebbe possibile solo in presenza di identica situazione di fatto da cui discenderebbe un'efficacia vincolan- te per il presente giudizio, oltretutto considerato che vi è anche ripre- sa per imposta armonizzata (cfr.

CGUE Olimpiclub, C-2/08, 3 settem- bre 2009), la censura è del tutto priva di decisività e autosufficienza, dal momento che la sentenza impugnata non fa cenno alla decisione della CTR Lombardia, sez. staccata di Brescia n.168/64/2013 e che l'Agenzia non dà prova né del passaggio in giudicato di quest'ultima, né del fatto che esso fosse stato invocato avanti al giudice d'appello e questi non ne avesse tenuto conto.

Infatti, con riferimento al dedotto giudicato esterno relativo a senten- ze di merito, a differenza di quello di legittimità, deve essere data evidenza nel giudizio della certezza della sua formazione, anche in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza mu- nita del relativo attestato di cancelleria (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018, Rv. 650322 - 01; conforme, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021, Rv. 662500 - 01), adempimento a cura della parte interessata e non assolto nella fattispecie.

6. Con il secondo motivo, l'Agenzia prospetta - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 cod. civ. per aver la CTR ritenuto di dover an- nullare gli atti impositivi perché la loro motivazione neppure accenna «alla effettiva esistenza di un atto di ripartizione tra i soci» dell'attivo a seguito della liquidazione della società.

7. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

Si richiama in questa sede l'insegnamento delle Sezioni unite secondo cui «con specifico ri- ferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione giova osservare che, rimasta isolata l'affermazio- ne espressa da Cass. n. 9672/2018, con la quale si era messa in di- scussione la possibilità di prospettare all'interno del giudizio tributario relativo alla legittimità dell'avviso di accertamento la questione relati- va all'esistenza di utili al momento della liquidazione della società cancellata, questa Corte si è andata ormai consolidando nell'afferma- re che "i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (...) ai fini dell'esclusio- ne dell'interesse ad agire del Fisco creditore"- Cass.n. 9094/2017-.

Sicché l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ri- partizioni agli ex soci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurar- si un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dina- mica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti"- conf.

Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018-.

2.7. Ne consegue che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c. c., non incide sul- la loro legittimazione processuale rispetto all'atto di accertamento emesso nei loro confronti- come è accaduto nella vicenda qui all'esa- me delle Sezioni Unite - ma, al più, sull'interesse ad agire dei credito- ri sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circo- stanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci".» (Cass. Sez.

Unite n.619 del 2021).

11. A questa recente decisione dev'essere data continuità anche nella presente fattispecie per le medesime motivazioni compiutamente ivi espresse e sopra riportate, profondamente razionali, secondo cui an- che l'eventuale assenza di riparto e anche di massa da ripartire agli ex soci non esclude l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei costoro, in ragione della natura dinamica dell'interesse ad agire. [OSCURATO:PERSONA] constata che il giudice d'appello ha deciso in senso non conforme al summenzionato principio di diritto, avendo ritenuto che la responsabilità a carico dei contribuenti, soci della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. estinta per cancellazione dal registro delle imprese anteriormen- te alla notifica dei tre atti impositivi impugnati in questa sede, fosse non solo subordinata al riparto dell'attivo in sede di bilancio finale di liquidazione ai fini della legittimazione passiva del contribuente a ri- cevere l'atto impugnato e nei limiti della percezione di somme in tale sede, ma anche che la motivazione dell'atto impositivo dovesse dare conto della effettiva esistenza dell'attivo.

Il giudice in sede di rinvio vorrà tenere conto del principio di diritto summenzionato.

12. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al pro- filo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legit- timità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in di- versa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26413/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - 1.411 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap- presentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] centini, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nelli in Roma, via Trionfale, n. 21; - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.1318/67/2015 depositata il 30 marzo 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 17 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n.1318/67/2015 depositata il 30 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n.54/7/12 della Commissione tributaria provinciale di Bre- scia, che aveva riunito e rigettato i ricorsi proposti contro tre avvisi di accertamento IVA e II.DD. 2006 emessi nei confronti dei contribuenti. 2. La CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo nel caso di specie non adeguatamente motivati gli atti impositivi, emessi nei confronti dei contribuenti a seguito di cancellazione dal registro delle imprese della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per riprese in conseguenza di operazioni inesistenti. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi, e i contribuenti si sono difesi con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce - ex art. 360, pri- mo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la violazione dell'art.2909 cod. civ. in relazione al giudicato esterno di cui alla decisione della CTR Lom- bardia, sez. staccata di Brescia n.168/64/2013, resa per l'anno di im- posta 2005 nei confronti della società, poi estinta. e cancellata dal re- gistro delle imprese. 5. Il motivo è inammissibile. Premesso che nel caso di specie un eventuale effetto di giudicato sarebbe possibile solo in presenza di identica situazione di fatto da cui discenderebbe un'efficacia vincolan- te per il presente giudizio, oltretutto considerato che vi è anche ripre- sa per imposta armonizzata (cfr. CGUE Olimpiclub, C-2/08, 3 settem- bre 2009), la censura è del tutto priva di decisività e autosufficienza, dal momento che la sentenza impugnata non fa cenno alla decisione della CTR Lombardia, sez. staccata di Brescia n.168/64/2013 e che l'Agenzia non dà prova né del passaggio in giudicato di quest'ultima, né del fatto che esso fosse stato invocato avanti al giudice d'appello e questi non ne avesse tenuto conto. Infatti, con riferimento al dedotto giudicato esterno relativo a senten- ze di merito, a differenza di quello di legittimità, deve essere data evidenza nel giudizio della certezza della sua formazione, anche in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza mu- nita del relativo attestato di cancelleria (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018, Rv. 650322 - 01; conforme, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021, Rv. 662500 - 01), adempimento a cura della parte interessata e non assolto nella fattispecie. 6. Con il secondo motivo, l'Agenzia prospetta - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 cod. civ. per aver la CTR ritenuto di dover an- nullare gli atti impositivi perché la loro motivazione neppure accenna «alla effettiva esistenza di un atto di ripartizione tra i soci» dell'attivo a seguito della liquidazione della società. 7. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Si richiama in questa sede l'insegnamento delle Sezioni unite secondo cui «con specifico ri- ferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione giova osservare che, rimasta isolata l'affermazio- ne espressa da Cass. n. 9672/2018, con la quale si era messa in di- scussione la possibilità di prospettare all'interno del giudizio tributario relativo alla legittimità dell'avviso di accertamento la questione relati- va all'esistenza di utili al momento della liquidazione della società cancellata, questa Corte si è andata ormai consolidando nell'afferma- re che "i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (...) ai fini dell'esclusio- ne dell'interesse ad agire del Fisco creditore"- Cass.n. 9094/2017-. Sicché l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ri- partizioni agli ex soci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurar- si un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dina- mica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti"- conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018-. 2.7. Ne consegue che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c. c., non incide sul- la loro legittimazione processuale rispetto all'atto di accertamento emesso nei loro confronti- come è accaduto nella vicenda qui all'esa- me delle Sezioni Unite - ma, al più, sull'interesse ad agire dei credito- ri sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circo- stanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci".» (Cass. Sez. Unite n.619 del 2021). 11. A questa recente decisione dev'essere data continuità anche nella presente fattispecie per le medesime motivazioni compiutamente ivi espresse e sopra riportate, profondamente razionali, secondo cui an- che l'eventuale assenza di riparto e anche di massa da ripartire agli ex soci non esclude l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei costoro, in ragione della natura dinamica dell'interesse ad agire. [OSCURATO:PERSONA] constata che il giudice d'appello ha deciso in senso non conforme al summenzionato principio di diritto, avendo ritenuto che la responsabilità a carico dei contribuenti, soci della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. estinta per cancellazione dal registro delle imprese anteriormen- te alla notifica dei tre atti impositivi impugnati in questa sede, fosse non solo subordinata al riparto dell'attivo in sede di bilancio finale di liquidazione ai fini della legittimazione passiva del contribuente a ri- cevere l'atto impugnato e nei limiti della percezione di somme in tale sede, ma anche che la motivazione dell'atto impositivo dovesse dare conto della effettiva esistenza dell'attivo. Il giudice in sede di rinvio vorrà tenere conto del principio di diritto summenzionato. 12. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al pro- filo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legit- timità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in di- versa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle
Sentenza Cassazione n. 01376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris