CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 25681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 169-7582/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 25fria-rbn - 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia, in data 10 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina aggravata e ricettazione, di cui agli artt. 628, primo e terzo comma, numero 1) e 648 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 2.1. inosservanza di legge e motivazione carente in relazione alla causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile a cagione della assoluta genericità dei motivi. 3.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente non ha soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lettere a), c) e d) cod. proc. pen. in quanto il ricorrente si limita ad enunciare i criteri di cui all'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., senza indicare i capi e/o punti della decisione affetti dal denunziato vizio e non indicando alcuna ragione di diritto, né alcun elemento di fatto a sostegno delle generiche richieste. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.