CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 1954
Cassazione n. 20691/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F> H [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1954 avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Magistrato di sorveglianza di Catania, dichiarava «manifestamente inammissibile» l'opposizione, proposta dalla condannata [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento, col quale lo stesso giudice aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di conversione in libertà controllata della pena pecuniaria di 4.000,00 euro di ammenda, inflitta con sentenza del 5 novembre 2009, emessa dal Tribunale di Catania, irrevocabile il 16 ottobre 2012, e aveva contestualmente rilevato l'opportunità di trasmettere gli atti al Pubblico ministero richiedente la conversione, al fine di «pronunciarsi in ordine alla intervenuta prescrizione quinquennale, anche tenuto conto della notifica della cartella esattoriale». A ragione della decisione il Magistrato di sorveglianza poneva «quanto già espressamente motivato da questo Mds con provvedimento in data 3 /2/2923». 2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero, lamentando la violazione degli art. 173 cod. pen. e 212 e 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002. Rileva il Pubblico ministero ricorrente che nei confronti della condannata, previa iscrizione al ruolo del debito erariale, in data 15 giugno 2015 era stata notificata cartella esattoriale e che tale circostanza ehe attesta l'intervenuto inizio dell'esecuzione per il recupero dell'importo dovuto. Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte indicata nel ricorso, reputa tale evenienza idonea a impedire gli effetti della decorrenza del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen. 3. Con requisitoria scritta depositata in data 4 dicembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. I presupposti fattuali della vicenda esecutiva in esame sono pacificamente attestati in atti nei seguenti termini: ad [OSCURATO:PERSONA], destinataria di condanna alla pena di 4.000,00 euro di ammenda, giusta sentenza del 5 novembre 2009, emessa dal Tribunale di Catania, irrevocabile il 16 ottobre 2012, previa iscrizione al ruolo del debito erariale, è stata notificata, in data 15 giugno 2015, la cartella esattoriale, con esito «irreperibilità relativa», riguardante il medesimo debito che la stessa non risulta aver adempiuto. 2. Tanto premesso in punto di fatto, può senz'altro aderirsi alla prospettazione del Pubblico ministero ricorrente, che ha richiamato l'insegnamento di legittimità secondo cui «Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete ternpistiche dell'esecuzione medesima. (Fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell'ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge)» (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453). Questa Corte, con orientamento che qui si condivide e si ribadisce, ha difatti chiarito che in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l'inizio dell'esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente a evitare l'estinzione della pena e nessuna rilevanza - in mancanza di una previsione legislativa in tal senso - assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato (Sez. 3 n. 17228 del 3/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981). Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità civile (Sez. 6 civ., n. 21178 del 2/03/2017, Rv. 645484; Sez. 3 civ., n. 14528 del 10/06/2013, Rv. 626687), nel sistema attuale, gli uffici giudiziari recuperano le somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi, procedendo direttamente, dopo l'iscrizione delle stesse sul registro, alla formazione ed alla trasmissione dei ruoli, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore, essendo tale adempimento demandato all'agente della riscossione, che vi provvede con un'intimazione a pagare comunicata unitamente alla cartella di pagamento. La richiesta di pagamento nel termine di un mese costituisce un adempimento richiesto per la regolarità formale della procedura, cioè inerente al quomodo dell'azione esecutiva esattoriale, condotta dal concessionario del servizio di riscossione, cui compete la procedura di riscossione, che è preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento, adempimento che tiene luogo del precetto di pagamento proprio della procedura di esecuzione forzata, disciplinata dal codice di procedura civile.In conformità a tale disciplina, l'esecuzione di pena pecuniaria non si realizza al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell'effettivo recupero di quanto dovuto. 3. Sotto altro, concorrente profilo, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha assertivamente reputato l'opposizione «manifestamente inammissibile», richiamandosi alle motivazioni del proprio precedente provvedimento, senza in alcun modo confrontarsi con il tema posto dal Pubblico ministero opponente, ovverosia quello del rapporto tra la prescrizione quinquennale e l'avvenuta notifica della cartella esattoriale, così rendendo una motivazione meramente apparente. 4. S'impone, per le esposte ragioni, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania. Così de