CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],: letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta documentale semplice, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", fallita il 30 novembre 2017. Secondo i giudici di merito, l'imputato, nella qualità di amministratore della società dal 31 dicembre 2016 alla data del fallimento, avrebbe omesso di tenere e di consegnare al curatore le scritture contabili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt.129 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe attribuito all'imputato la responsabilità anche per i fatti risalenti all'anno 2016 — periodo in cui quest'ultimo non ricopriva alcuna carica all'interno della società — e non avrebbe considerato che il giudice di primo grado avrebbe accertato che l'irregolare tenuta delle scritture c:ontabili sarebbe da attribuire all'amministratore di fatto, che, in tal modo, intendeva rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della società e occultare le sue condotte distrattive. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, gli unici documenti contabili mancati sarebbero il libro giornale dell'anno 2016 e il libro giornale dell'anno 2017. In ordine al primo, tuttavia, alcuna responsabilità potrebbe essere attribuita all'imputato, atteso che durante quell'anno egli non avrebbe ricoperto alcuna carica all'interno della società, e, quanto al libro giornale del 2017, la sua mancata tenuta sarebbe legata al fatto che non vi sarebbe stata alcuna iscrizione da annotare, atteso che già dall'anno precedente la società risultava oramai impossibilitata a operare e a svolgere qualsiasi attività. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata, sarebbe <<assolutamente lacunosa» poiché avrebbe omesso di ricostruire «I comportamenti posti in essere dall'imputato ed integranti l'elemento soggettivo del reato>>. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. peli., sostenendo che: l'imputato non avesse causato alcun danno di rilevante gravità; alcun rilievo potrebbe avere, rispetto alla posizione dell'imputato, l'entità del passivo fallimentare, atteso che esso era stato determinato dall'attività degli amministratori di fatto e di diritto che avevano operato prima di lui. 2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.Contesta la determinazione della pena, sostenendo che essa sarebbe assolutamente sproporzionata e non conforme agli indici di commisurazione fissati dall'art. 133 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La circostanza che la sentenza di primo grado abbia accertato che l'amministratore di fatto abbia tenuto la contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della società e da occultare i fatti distrattivi da lui compiuti non esclude, infatti, la responsabilità dell'imputato per il mancato compimento degli obblighi ai quali era tenuto in base alla legge. Egli, infatti, nella qualità di amministratore di diritto, era tenuto a tenere le scritture contabili prescritte dalla legge e a consegnarle, poi, al curatore. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che egli non avesse adempiuto a tali obblighi e la circostanza che tale condotta omissiva non fosse finalizzata a impedire la ricostruzione degli affari della società o comunque ad occultare le condotte distrattive non assume rilievo decisivo ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta semplice, per il quale è sufficiente la mera colpa (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630) e dunque anche la mera negligenza nell'omissione della condotta doverosa. Va sottolineato che, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nella forma della colpa, la Corte di appello ha ampiamente motivato (cfr. pagina 4 della sentenza), facendo riferimento a quanto riferito dal curatore fallimentare e dallo stesso imputato in sede dibattimentale. Quanto alla censura con la quale il ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere riconosciuto la responsabilità dell'imputato anche per la documentazione contabile dell'anno 2016, va rilevato che essa si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che la documentazione da lui ricevuta, al momento dell'assunzione formale della carica, fosse già mancante.1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Quanto alla mancata tenuta del libro giornale per l'anno 2017, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'asserita inoperatività dell'azienda non era rilevante, atteso che l'imputato, in qualità di amministratore, avrebbe comunque dovuto tenere le scritture contabili fino al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese. Si tratta di una motivazione congrua, esente da vizi logici e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale <<sussiste il reato di bancarotta semplice documentale (art. 217 Legge fall.), anche nel caso in cui la violazione degli obblighi relativi alle scritture contabili concerna una società fallita che di fatto abbia cessato la propria attività, in quanto l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - imposto dall'art. 2214 cod. civ. - viene meno solo quando la cessazione dell'attività sociale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese» (Sez. 5, Sentenza n. 35168 del 11/07/2005, Scoyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261). Quanto al libro giornale del 2016, va ribadito che la censura si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che, al momento dell'assunzione formale della carica, esso fosse già mancante. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale si è ampiamente soffermata sull'elemento soggettivo del reato (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), evidenziando come l'imputato avesse violato completamente l'obbligo di tenere la contabilità, avesse omesso di vigilare sull'operato dei professionisti che si occupavano di essa e si fosse completamente disinteressato della documentazione. 1.4. Il quarto motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte territoriale, invero, ha ritenuto che il fatto non potesse essere considerato di particolare tenuità per l'intensità dell'elemento soggettivo, per l'entità del danno che l'imputato aveva contribuito a determinare e anche perché era emersa la non occasionalità della condotta. 1.5. Il quinto motivo è inammissibile, poiché pone questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione come nel caso in esame (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata) - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali