CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 17705/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alla memoria depositata e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Motivi della decisione 1. Con ordinanza del 28 novembre 2023 la Corte di appello di Milano, di- nanzi alla quale è in corso il giudizio di secondo grado, dichiarava inammissibile la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca della misura cautelare in atto dell'ob- bligo di dimora in Casaletto di Sopra (CR) avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I giudici milanesi rilevavano che il [OSCURATO:PERSONA] — indagato per i reati di cui all'art. 61 n. 11 quater, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 nonché artt. 81 cpv, 56, 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 e 3 bis cod. pen. e condannato in primo grado con sentenza del Gup del Tribunale di Monza in data 27 marzo 2023 alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 36.000 di multa — risulta dal 2 ottobre 2023 sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e ritenevano «che pertanto tutte le argomentazioni svolte in relazione alle ordinanze cautelari del 28 aprile 2022 e del 21 luglio 2022 non risultano pertinenti in relazione all'ordinanza in esecuzione del 2 ottobre 2023». 2. [OSCURATO:PERSONA], in uno con altri coindagati, in data 28 aprile 2022 il Gip brian- zolo aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Avverso quella ordinanza numerosi coimputati, tra cui non compariva il [OSCURATO:PERSONA], avevano attivato la procedura di riesame, e con ordinanze rese tra il 6 ed il 10 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Milano aveva annullato il provvedi- mento impositivo in questione per l'assenza di autonoma valutazione da parte del Gip rispetto alla richiesta avanzata dal Pm. Il 1 luglio 2022, preso atto di tali pronunce di annullamento il PM di Monza avanzava al locale GIP una richiesta di riennissione dell'ordinanza dichiarata nulla, richiamando integralmente la richiesta che era stata alla base della stessa. [OSCURATO:PERSONA] di Monza, pertanto, in data 21 luglio 2022, riernetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere sia per gli indagati che avevano già ottenuto l'annul- lamento in sede di riesame dell'ordinanza del 28 aprile 2022, sia per [OSCURATO:PERSONA]- puto e la coindagata [OSCURATO:PERSONA], che non avevano proposto riesame, che per [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA], la cui richiesta di riesame era stata di- chiarata inammissibile perché tardiva. Il giorno successivo, 22 luglio 2022, il Tribunale di Riesame di Milancin accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di revoca della misura rigettatagli dal Gip di Monza il 22 giugno 2022, rilevato che il provvedimento impugnato si fondava sull'ordinanza del 28 aprile 2022, intaccata dal vizio radicale della totale mancanza di autonoma valutazione, come già valutato dal medesimo tribunale del riesame per altri coindagati, revo- cava la misura della custodia cautelare in carcere applicata allo stesso con tale ultima ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva, tuttavia, in vinculis, in quanto il giorno prima, come detto, era stata emessa anche a suo carico la nuova ordinanza di custodia caute- lare. In analoga situazione veniva a trovarsi la coimputata [OSCURATO:PERSONA], a cui l'ordi- nanza del 28 aprile 2022 veniva revocata il 26 luglio 2022, cinque giorni dopo la nuova misura, sempre in accoglimento di un appello ex art. 3:10 cod. proc. pen.. Nel frattempo, l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva in data 13 ottobre 2022 che la misura cautelare della custodia in carcere, sempre in atto a suo carico a seguito dell'ordinanza del 21 luglio 2022, venisse sostituita con gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia proponeva ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.contro la seconda ordinanza del 21 luglio 2022. Ma il 12 settembre 2022 il Tribunale di Milano le rigettava l'impugnazione, negando fondatezza alle argomentazioni difen- sive e ritenendo legittima la riproposizione della medesima ric:hiesta cautelare da parte del Pm, sul presupposto dell'assoluta radicalità del vizio dell'ordinanza del 28 aprile 2022, tanto da potersi dire lo stesso riferibile non tanto ai singoli indagati per cui le singole pronunce di annullamento erano state già emesse, quanto a tutto il provvedimento. Riteneva, perciò, non essere decisiva la circostanza che quella nei confronti della ricorrente fosse stata formalmente annullata solo successiva- mente all'emissione della nuova ordinanza del 21 luglio 2022. Tuttavia, la Sesta sezione penale di questa Corte di cassazione, con la sen- tenza numero 6555 del 18 gennaio 2023 opinava in senso diverso e annullava con rinvio l'ordinanza di rigetto del tribunale milanese, ritenendo che il principio richia- mato non potesse trovare applicazione quando, come nel caso di specie, un se- condo titolo cautelare concernente stessi fatti e medesimi elementi a sostegno fosse stato riemesso senza il previo annullamento del primo. E nel successivo giu- dizio di rinvio, uniformandosi al principio di diritto individuato dalla Corte di legit- timità, il 10 marzo 2023 il tribunale del riesame milanese aveva annullato l'ordi- nanza del 21 luglio 2022 e disposto l'immediata liberazione della [OSCURATO:PERSONA]. Ad analoga conclusione perveniva il Tribunale del riesame di Milano chia- mato a sua volta a pronunciarsi ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Monza emessa il 21/03/2023 con cui veniva rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere a suo carico avanzata da [OSCURATO:PERSONA], coindagato e marito della [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, con ordinanza del 5 maggio 2023, il tribunale milanese dava atto di non potere non adeguarsi a quanto statuito con la sopra ricordata pronuncia di legittimità n. 6555/2023 in relazione alla [OSCURATO:PERSONA], estendendone gli effetti anche al [OSCURATO:PERSONA] che si trovava nella medesima posizione della moglie, ed anzi nei con- fronti del quale, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], non era mai intervenuta alcuna revoca della prima misura cautelare. Il 2 ottobre 2023 l'odierno ricorrente otteneva una nuova attenuazione della misura degli arresti dorniciliari che veniva sostituita cori l'obbligo di dimora nel Comune di Casaletto di Sopra (CR). Il 23 novembre 2023 il [OSCURATO:PERSONA] avanzava, infine, istanza ex art. 299 cod. pen. alla Corte di appello di Milano chiedendo la revoca della misura cautelare personale in atto nei suoi confronti sul presupposto che, ancorché nel frattempo attenuata in quella dell'obbligo di dimora, la stessa trovava pur sempre la sua genesi nella originaria ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza il 21 luglio 2022 annullata in sede di appello cautelare per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che operasse a suo favore l'estensione degli effetti nella pronuncia della Corte di Cassazione favorevole alla [OSCURATO:PERSONA]. Il 28 novembre La Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA], come si diceva in precedenza, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della misura cautelare in atto. 3. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. alt, cod. proc. pen., violazione di legge e vizio motivazionale del provvedimento impugnato. Il ricorrente ribadisce che, ancorché oggi sia sottoposto all'obbligo di di- mora, la misura in essere è sempre quella disposta con l'ordinanza del 21 luglio 2022 e quindi egli si trova nella medesima situazione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], per cui sarebbe incorsa in violazione di legge la Corte territoriale ritenendo che vi fosse un nuovo ed autonomo titolo cautelare e non avesse alcun rilievo la sorte delle ordinanze con cui era stata imposta la custodia cautelare in carcere. Le successive ordinanze del 15 settembre 2022 e del 2 ottobre 2023 del Gip di Monza — si sostiene in ricorso — non hanno sostituito e nemmeno hanno caducato e/o annullato l'ordinanza cautelare del 21 luglio 2022, ma hanno solo modificato la misura cautelare adottata, mantenendo vigenza l'ordinanza applica- tiva del 21 luglio 2022 in punto di ritenuta gravità indiziaria e di sussistenza delle esigenze cautelari, che si è solo ritenuto, con il trascorrere del tempo, che potes- sero essere garantite con misure man mano meno afflittive. L'annullamento dell'ordinanza del 21 luglio 2022 ottenuta dalla Di rptio prima e dal [OSCURATO:PERSONA] poi, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe perciò travolto le successive ordinanze di sostituzione della misura cautelare pronunciate nei con- fronti del ricorrente derivandone che, in applicazione del principio di estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dai coimputati, va revocata an- che la misura in essere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con memoria scritta del 20 marzo 2024 il P.G. ha anticipato le proprie conclusioni poi ribadite all'odierna udienza camerale partecipata. In data 2 aprile 2024 sono state depositate, poi, note difensive a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'annul- lamento dell'impugnata ordinanza, evidenziando che: 1. i provvedimenti di revoca di cui il Procuratore Generale lamenta la mancata trasmissione, sono stati già pro- dotti in allegato alla istanza ex art. 299 cod. proc. pen. del 23 novembre 2023 rigettata dalla Corte di Appello con l'ordinanza impugnata; 2. che i termini di cui all'art. 311, comma 5, cod. proc. pen. fissati per la decisione dell'odierno ricorso, non sono stati rispettati o comunque l'atto di impugnazione è stato trasmesso alla Corte di cassazione in palese e macroscopica violazione dell'art. 100 disp. attua- zione del cod. proc. pen. in quanto il difensore ha depositato in data 5 dicembre 2023 il ricorso per Cassazione oggetto del presente giudizio de libertate e la celebrazione del giudizio avanti alla Suprema Corte è stata fissata solo al 17 aprile 2024, quindi a distanza di ben oltre 4 mesi dalla proposizione dell'impu- gnazione. 5. Le parti hanno reso all'udienza camerale partecipata le conclusioni riportate in epigrafe. 6. Il proposto ricorso deve essere riqualificato in termini di appello cautelare ex art. 310, comma 1, cod. proc. pen. e trasmesso al Tribunale di Milano, in fun- zione di giudice dell'appello cautelare personale, per il giudizio. Ed invero, costituisce ius receptum che, in tema di misure cautelari, il prov- vedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Mi- renda, Rv. 283178 - 01; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Velia, Rv. 263743 - 01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008 [OSCURATO:PERSONA]. 242221 - 01; Sez. 2, n. 20935 del 25/05/2005, Mennillo, Rv. 232274 - 01). Ed è stato anche chiarito che, in tema di impugnazioni, allorché un provve- dimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gra- vame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnatio- nis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizio- nale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, Mare, Rv. 243888 - 01; conf. Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, Rv. 239247 - 01 in una fattispecie, speculare a quella che ci occupa, relativa a ricorso per cassazione proposto direttamente avverso ordinanza del G.i.p. di rigetto di revoca di misura cautelare, qualificato dalla Corte come appello). P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 310, comma 1 cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al