Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1978

Cassazione n. 11905/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/08/1978 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; R.G.N. 262/2025 Motivi della decisione

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di guida senza patente di cui all'art. 116 d.lgs. n. 285 del 1992.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte di Appello omesso di valutare l'even- tuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità.

3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.

Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della L. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore I P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/08/1978 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; R.G.N. 262/2025 Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di guida senza patente di cui all'art. 116 d.lgs. n. 285 del 1992. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte di Appello omesso di valutare l'even- tuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità. 3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della L. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore I P
Sentenza Cassazione n. 11905/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris