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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 38134/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ore 14.05) dal G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamerito senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ore 14.05), il G.i.p. del Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento emesso in data 13/03/2024 dal IQuestore della stessa città, con cui era stato applicato a GRANATA Roberto, per la durata di anni otto, il d.a.spo. ex art. 6

I. n. 401 del 1989, unitamente all'obblig9, applicato per la durata di quattro anni di presentarsi negli uffici di Polizia trenta minuti prima e dopo l'inizio delle partite disputate dalla squadra dell'[OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il GRANATA, a mezzo del pro rio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla violazione del ne bis in idem.

Si deduce che, con altro provvedimento emesso in pari data (ma alle precedenti ore 13.30), il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva già convalidato il provvedimento del questore: la già intervenuta convalida imponeva pertanto l'annullamento della successiva ordinanza avente ad oggetto il medesimo provvedimento.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazio e, da parte del G.i.p., dei fatti fatti indicati dall'autorità di P.S., non essendo preserite nel fascicolo processuale la cooia della comunicazione della notizia di reato redatta in data 05/02/2023 dalla DIGOS di Milano.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condividendo i rilievi compendiati nel primo motivo di ricorso e ritenendo assorbite le ulteriori doglianze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Assume invero rilievo assorbente la violazione del principio del ne bis in idem, prospettata dalla difesa e condivisa in questa sede dal Procuratore Generale.

Risulta pacificamente, infatti, che una prima ordinanza di convalida del provvedimento del Questore era stata emessa alle 13.30 del 22/03/2024: ordinanza anch'essa impugnata con ricorso per cassazione, esaminato in data odierna da questo Collegio.

Altrettanto pacifico deve ritenersi il fatto che, con tale prima ordinanza, il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva consumato il proprio potele di convalida dell'obbligo di presentazione alla P.G., irrogato al GRANATA dal Questore unitamente al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6

I. n. 401 del 1989.

Da ciò consegue l'illegittimità dell'ulteriore ordinanza emessa dal G.i.p. milanese nella stessa giornata del 22/03/2024, alle ore 14.05 (ovvero subito dopo la scadenza del termine a disposizione della difesa per esercitare il proprio diritto di difesa co0 la produzione di memorie, documenti, ecc.).

E' appena il caso di porre in evidenza, conclusivamente, che 'annullamento di tale ordinanza resta del tutto privo di effetti quanto al precedente provvedimento di convalida, emesso - come già ricordato - alle cre 13.30 dello stesso 22/03/2024, che è stato oggetto di autonoma impugnazione proposta dal GRANATA.

3. Quanto precede impone l'annullamento senza rinvio :Iell'impugnata ordinanza limitatamente all'obbligo di presentazione alla P.G. imposto dal Questore con il provvedimento emesso in data 13/03/2024 (obbligo di cui - relativamente alla odierna impugnazione - deve dichiararsi la perdita di efficacia). [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla comunicazione del dispositivo (lella presente sentenza al Questore di Milano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione alla P.G. e dichiara cessata l'efficacia del provvedimetb del Questore di Milano del 13/03/2024.

Manda la Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Milano.

Così deciso il 10 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ore 14.05) dal G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamerito senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ore 14.05), il G.i.p. del Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento emesso in data 13/03/2024 dal IQuestore della stessa città, con cui era stato applicato a GRANATA Roberto, per la durata di anni otto, il d.a.spo. ex art. 6 I. n. 401 del 1989, unitamente all'obblig9, applicato per la durata di quattro anni di presentarsi negli uffici di Polizia trenta minuti prima e dopo l'inizio delle partite disputate dalla squadra dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il GRANATA, a mezzo del pro rio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla violazione del ne bis in idem. Si deduce che, con altro provvedimento emesso in pari data (ma alle precedenti ore 13.30), il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva già convalidato il provvedimento del questore: la già intervenuta convalida imponeva pertanto l'annullamento della successiva ordinanza avente ad oggetto il medesimo provvedimento. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazio e, da parte del G.i.p., dei fatti fatti indicati dall'autorità di P.S., non essendo preserite nel fascicolo processuale la cooia della comunicazione della notizia di reato redatta in data 05/02/2023 dalla DIGOS di Milano. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condividendo i rilievi compendiati nel primo motivo di ricorso e ritenendo assorbite le ulteriori doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Assume invero rilievo assorbente la violazione del principio del ne bis in idem, prospettata dalla difesa e condivisa in questa sede dal Procuratore Generale. Risulta pacificamente, infatti, che una prima ordinanza di convalida del provvedimento del Questore era stata emessa alle 13.30 del 22/03/2024: ordinanza anch'essa impugnata con ricorso per cassazione, esaminato in data odierna da questo Collegio. Altrettanto pacifico deve ritenersi il fatto che, con tale prima ordinanza, il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva consumato il proprio potele di convalida dell'obbligo di presentazione alla P.G., irrogato al GRANATA dal Questore unitamente al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989. Da ciò consegue l'illegittimità dell'ulteriore ordinanza emessa dal G.i.p. milanese nella stessa giornata del 22/03/2024, alle ore 14.05 (ovvero subito dopo la scadenza del termine a disposizione della difesa per esercitare il proprio diritto di difesa co0 la produzione di memorie, documenti, ecc.). E' appena il caso di porre in evidenza, conclusivamente, che 'annullamento di tale ordinanza resta del tutto privo di effetti quanto al precedente provvedimento di convalida, emesso - come già ricordato - alle cre 13.30 dello stesso 22/03/2024, che è stato oggetto di autonoma impugnazione proposta dal GRANATA. 3. Quanto precede impone l'annullamento senza rinvio :Iell'impugnata ordinanza limitatamente all'obbligo di presentazione alla P.G. imposto dal Questore con il provvedimento emesso in data 13/03/2024 (obbligo di cui - relativamente alla odierna impugnazione - deve dichiararsi la perdita di efficacia). [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla comunicazione del dispositivo (lella presente sentenza al Questore di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione alla P.G. e dichiara cessata l'efficacia del provvedimetb del Questore di Milano del 13/03/2024. Manda la Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Milano. Così deciso il 10 settembre
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