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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 28270/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA\dato avviso alleiparrk udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Terni che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso è tardivo, atteso che la sentenza è stata pronunciata in data 23 giugno 2023 che il termine per il suo deposito era pari a giorni quindici e che entro detto termine la sentenza è stata depositata e che dalla scadenza di detto termine, in data 7 luglio 2023, ha iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione e che, anche considerando l'aumento di quindici giorni per essere la sentenza di appello stata pronunciata in assenza dell'imputato, il ricorso è stato proposto tardivamente in data 8 novembre 2023; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA\dato avviso alleiparrk udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Terni che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso è tardivo, atteso che la sentenza è stata pronunciata in data 23 giugno 2023 che il termine per il suo deposito era pari a giorni quindici e che entro detto termine la sentenza è stata depositata e che dalla scadenza di detto termine, in data 7 luglio 2023, ha iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione e che, anche considerando l'aumento di quindici giorni per essere la sentenza di appello stata pronunciata in assenza dell'imputato, il ricorso è stato proposto tardivamente in data 8 novembre 2023; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il