CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 agosto 2022
Cassazione n. 26578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO sul ricorso 32247-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende 2022 unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]* - controricorrente - avverso la sentenza n. 4955/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2020; R.G.N. 32247/2020 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 03 agosto 2022; rilevato che in data 12 agosto 2022 i difensori della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depositato telematicamente atto di accettazione della predetta rinuncia, sottoscritto dal Consigliere delegato della medesima società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 9 i t Il