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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 27716/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2024 il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Matera, quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sezione Prima n. 17903 del 2023, aveva annullato precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale limitatamente al requisito del periculum in mora, in riferimento al sequestro preventivo, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di beni sino alla concorrenza di Euro 81.500, quale corpo di reato, per il quale è obbligatoria la confisca, in relazione all'addebito di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, ha nuovamente respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse dello stesso Morabito avverso il decreto in data 2 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera impositivo del vincolo.

2. Il ricorso per cassazione a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo, che denuncia violazione degli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione in relazione all'esistenza del periculum in mora con riguardo al disposto sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca.

E' addotto che il Tribunale non solo avrebbe eluso le deduzioni difensive, comprovate da evidenze documentali, atte a dimostrare come il ricorrente fosse proprietario di beni immobili di valore ben superiore rispetto a quello sottoposto a sequestro preventivo, tanto neutralizzando il pericolo di dispersione del bene destinato alla definitiva ablazione, ma aveva persistito nell'errore di diritto già stigmatizzato con la sentenza rescindente, che aveva imposto al Tribunale di conformarsi alla corretta lettura della norma processuale di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade.

2. In data 10 aprile 2024 sono pervenute in Cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. [OSCURATO:PERSONA] (Sentenza n. 36959 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281848), a sostegno dell'enunciato principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege", hanno chiarito che «il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice delta misura cautelare», di modo che il predetto onere di motivazione può ritenersi assolto «allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato»: donde, hanno concluso nel senso che: «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».

2. Tanto ricordato, e tenuto conto dei limiti del sindacato di questa Corte in materia di misure cautelari reali - circoscritto alla verifica della sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) -, deve riconoscersi che è rispondente «ai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza» quanto sostenuto dal Tribunale per giustificare l'esistenza del periculum in mora in riferimento alla misura cautelare reale adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: ossia, che sia l'ordinaria volatilità del danaro sia le stesse modalità con cui aveva avuto luogo l'operazione patrimoniale posta in essere dal ricorrente, il quale aveva ceduto parte del proprio patrimonio immobiliare a congiunti a prezzi irrisori, erano tali da far ritenere verisimile che le somme e gli altri beni destinati ad essere incamerati dallo Stato potessero essere medio-tempore dispersi proprio per effetto del ripetersi delle descritte modalità operative illecite.

3. Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 febbraio 2024 il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Matera, quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sezione Prima n. 17903 del 2023, aveva annullato precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale limitatamente al requisito del periculum in mora, in riferimento al sequestro preventivo, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di beni sino alla concorrenza di Euro 81.500, quale corpo di reato, per il quale è obbligatoria la confisca, in relazione all'addebito di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, ha nuovamente respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse dello stesso Morabito avverso il decreto in data 2 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera impositivo del vincolo. 2. Il ricorso per cassazione a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo, che denuncia violazione degli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione in relazione all'esistenza del periculum in mora con riguardo al disposto sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca. E' addotto che il Tribunale non solo avrebbe eluso le deduzioni difensive, comprovate da evidenze documentali, atte a dimostrare come il ricorrente fosse proprietario di beni immobili di valore ben superiore rispetto a quello sottoposto a sequestro preventivo, tanto neutralizzando il pericolo di dispersione del bene destinato alla definitiva ablazione, ma aveva persistito nell'errore di diritto già stigmatizzato con la sentenza rescindente, che aveva imposto al Tribunale di conformarsi alla corretta lettura della norma processuale di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade. 2. In data 10 aprile 2024 sono pervenute in Cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] (Sentenza n. 36959 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281848), a sostegno dell'enunciato principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege", hanno chiarito che «il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice delta misura cautelare», di modo che il predetto onere di motivazione può ritenersi assolto «allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato»: donde, hanno concluso nel senso che: «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». 2. Tanto ricordato, e tenuto conto dei limiti del sindacato di questa Corte in materia di misure cautelari reali - circoscritto alla verifica della sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) -, deve riconoscersi che è rispondente «ai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza» quanto sostenuto dal Tribunale per giustificare l'esistenza del periculum in mora in riferimento alla misura cautelare reale adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: ossia, che sia l'ordinaria volatilità del danaro sia le stesse modalità con cui aveva avuto luogo l'operazione patrimoniale posta in essere dal ricorrente, il quale aveva ceduto parte del proprio patrimonio immobiliare a congiunti a prezzi irrisori, erano tali da far ritenere verisimile che le somme e gli altri beni destinati ad essere incamerati dallo Stato potessero essere medio-tempore dispersi proprio per effetto del ripetersi delle descritte modalità operative illecite. 3. Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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