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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07922/2026

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4157/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digi-tale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E TARA, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con do-micilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.

DIST.

DITARANTO, n. 544/2018 depositata il 20/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/20261.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenzadella Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 544 del2018.2.

Con detta pronuncia era stato respinto il gravame proposto nei confron-ti delle due sentenze, quella non definitiva e quella definitiva, pronunciatedal Tribunale di Taranto all'esito della riunione delle cause reciprocamenteinstaurate fra la JAP ed il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica ”Stornara e Tara”.

I duegiudizi erano stati rispettivamente proposti, nell'ambito del contenzioso in-sorto fra le parti, il primo, dalla JAP nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e, il secon-do, da quest'ultimo nei confronti della società JAP.3.

Infatti, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato il 16.6.1990, aseguito di aggiudicazione alla JAP dei lavori di manutenzione della stradadi servizio al canale adduttore “Stornara”, in data 2/5/1996 il Consorzioaveva disposto l'interruzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art.340 della legge n. 2248/1865.3.

La società appaltatrice con citazione del gennaio 1999 conveniva in giu-dizio il [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirne pronunciare la condanna al pagamen-to della somma di lire 193.424.478, quale saldo maturato, oltre a lire1.168.624 per revisione prezzi ed agl'interessi legali ai sensi degli artt. 35e 36 dpr n. 1063/1962, quale saldo maturato per le riserve appostate eper i lavori eseguiti.3.1. [OSCURATO:PERSONA] convenuto eccepiva l'inottemperanza parziale al contrattod'appalto e concludeva per il rigetto della domanda attorea e la condannadella stessa alla restituzione della somma di lire 160.110.605 stanti imaggiori acconti già percepiti da JAP.4.

Con successiva citazione dell'ottobre 1999 il medesimo [OSCURATO:PERSONA] con-veniva in giudizio la società JAP, lamentando i gravi vizi emersi nell'esecu-zione delle opere oggetto del contratto, e chiedeva accertarsi, in via prin-cipale, il credito già azionato in via riconvenzionale nel primo giudizio, ol-tre al risarcimento dei danni per l'acquisto della segnaletica stradale.Numero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/20264.1.

Si costituiva la convenuta JAP, che, a sua volta, in via riconvenzionalechiedeva la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme già richie-ste nel primo giudizio.5.

Riuniti due procedimenti, con una prima sentenza non definitiva il Tri-bunale di Taranto, in accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA], dichiara-va che il contratto di appalto era stato rescisso dal medesimo per gravenegligenza dell'appaltatore ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1865.5.1.

A seguito di rimessione del giudizio in istruttoria, e della rielaborazio-ne della ctu già svolta, veniva riconosciuto un importo di euro 42.520,78,oltre interessi legali, spettante alla Jap per lavori eseguiti sino alla datadella rescissione del contratto e privi di vizi, a fronte di euro 80.991,99 ri-chiesti, invece, dalla società.6.

La società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello avverso entrambe le sen-tenze chiedendo (i) la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla maggiore somma di80.991,99 e contestando (ii) la liquidazione di interessi legali come effet-tuata dal primo giudice e (iii) l'erronea compensazione integrale delle spe-se di giudizio.6.1. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame.6.2.

La Corte d'appello respingeva l'impugnazione.6.3.

Per quanto ancora di interesse, con riguardo al primo motivo di gra-vame la Corte territoriale, rilevata la mancata produzione negli atti di par-te della ctu espletata nel primo giudizio, osservava che l'impugnazionecensurava in modo generico la statuizione su quanto dovuto all'appaltatri-ce e che il Tribunale aveva legittimamente tratto cognizione di elementi difatto dalla sentenza penale del 7.4.1997, passata in giudicato, le cui risul-tanze non potevano essere inficiate da quanto asseritamente accertato insede di ctu, stante la mancata produzione della stessa.6.4.

Riguardo alla seconda censura, relativa al riconoscimento degli inte-ressi come da artt. 35 e 36 del DPR 1063 del 1009, la Corte distrettualedichiarava inammissibile il gravame, evidenziando come la controversiaNumero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/2026non verteva su ritardate emissioni di certificati di pagamento o di titoli, masulla spettanza o meno alla società appaltatrice dell'intero prezzo dell'ap-palto, sicché alla decisione erano stati correttamente applicati gli interessilegali sulla sorte capitale.7.

La cassazione della sin qui illustrata sentenza, pubblicata il 20/12/2018,è chiesta dalla JAP con ricorso notificato il 20/1/2020 ed affidato a tre mo-tivi, cui resiste il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica “Stornara e Tara” con controricorsoillustrato da memoria.CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3cod. proc. civ. la violazione dell'art. 347 cod. proc. civ., dell'art. 24 Cost.,lamentandosi la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art,360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per non avere esaminato la doglianzaarticolata come primo motivo di gravame sulla scorta della rilevata man-canza nel fascicolo d'ufficio della ctu, dedotta altresì come omesso esamedi fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.9.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità perché il ricor-rente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che il motivo di gravame riguar-dante l'erronea quantificazione delle somme ancora dovute dal Consorzioper le opere compiute investisse in modo generico tale statuizione (cfr.pag. 6 della sentenza).

Ebbene, la censura di tale argomento avrebbe do-vuto dimostrare che con l'atto l'appello erano state formulate critiche nongeneriche, indicando quale accertamento contenuto nella ctu avrebbe, nelraffronto con le osservazioni del ctp, corroborato gli elementi a favoredell'appellante che, invece, nel suo assunto non erano stati considerati dalprimo Giudice.

In tale contesto, l'omessa indicazione e specificazione ditali elementi con riguardo all'atto di appello, non è superata con il ricorsoper cassazione, dal momento che il riferimento fatto nelle pagine 10 e 11Numero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/2026alle argomentazioni del consulente tecnico di parte ricorrente non è idoneoa colmare l'onere di allegazione e di specificazione ai sensi dell'art. 366, n.4 e n. 6 cod. proc. civ., pur nell'interpretazione non formalistica datane daquesta Corte in conformità con il principio del giusto processo (cfr. Cass.Sez.

Un 8950/2022).10.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., la violazione delgiusto processo e dell'art. 24 Cost. nonché l'omesso esame di un fatto de-cisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,per avere la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado cheassumeva l'inadempimento dell'appaltatrice e il diritto del [OSCURATO:PERSONA] allariduzione del corrispettivo ai sensi dell'artt. 1668 cod. civ. sulla base di ri-sultanze tratte da un procedimento penale in cui la società JAP e il suo le-gale rappresentante non erano parti, in violazione del diritto al contraddit-torio e del diritto alla difesa, oltre che in violazione dei principi sull'oneredella prova.11.

Il motivo è infondato con riguardo a tutti i profili denunciati in riferi-mento alla ritenuta possibilità per il giudice di utilizzare, per formare il suoconvincimento, elementi di fatto tratti da sentenza penale (in questo casodel 7.4.1997), confermata in appello e incontestatamente passata in giu-dicato, ben potendo il giudice utilizzare quale fonte di prova una sentenzapenale passata in giudicato ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.11.1.

Infatti, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare ilproprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccol-te in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenzaivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazio-ne della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole,proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione dellaprova (Cass. 840/2015; id. 25967/2018).Numero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/202611.2.

E' noto che la sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti ogget-to del giudizio civile non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quandoesuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. le quali,avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tragiudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica.

Neconsegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalu-tare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbenepossa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale,ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente (Cass. 24475/2014; id. 17316/2018).11.3.

Ebbene, a fronte della valorizzazione da parte del Tribunale delle ri-sultanze degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del processo penalerelativi al diverso spessore della pavimentazione realizzata dall'appaltatri-ce ed al conseguente inadempimento contrattuale, così come contenutonella sentenza penale, il Giudice d'appello ha deciso l'impugnazione sulpunto facendo legittima applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e argo-mentando sulla base di quelle incontestate risultanze.11.4.

Ciò posto, non ricorrono le denunciate violazioni di legge in ordineall'onere probatorio o al diritto di difesa, né l'omesso esame di fatto deci-sivo in relazione al contenuto della ctu, dovendosi ribadire in propositoquanto già osservato nell'esame del primo motivo in ordine alla mancanzadi specificità della doglianza.12.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 35 e 36 del dpr 1063/62, dell'art. 26 della legge n. 109/1994 e dellanormativa in tema di interessi da ritardo nei pagamenti dei lavori pubblici,nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere il Giudice d'appellonegato gli interessi moratori previsti dagli articoli suddetti senza argomen-tare circa l'inapplicabilità degli interessi moratori richiesti, in tal modo in-correndo in motivazione apparente ed inidonea.Numero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/202612.1.

Il motivo è inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi (cfr.pag. 9 della sentenza) secondo la quale l'importo richiesto dall'appaltatricenon si riferiva ai casi di tardiva emissione di certificati di pagamento o dititoli di spesa relativi agli acconti ex art. 35 e 36 d.p.r. 1063/1962 ma, in-vece, a controversia in ordine alla spettanza alla soc. [OSCURATO:PERSONA] dellointero prezzo dell'appalto, con particolare riguardo agli interessi legali sul-la sorte capitale.12.2.

La Corte territoriale ha anche richiamato l'orientamento di legittimitàche ha costantemente statuito per l'inapplicabilità in tema di interessi pre-visti dai richiamati artt. 35 e 36 d.p.r. 1063/1962 (cfr. Cass. 26916/2008;id. 3768/2006).12.3.

La censura non è correlata con il principio di diritto applicato dallaCorte territoriale e peraltro confermato ella giurisprudenza di legittimità(cfr. Cass. 7204/2011; id. 1737/2020), né offre argomenti per porlo in di-scussione.13.

In definitiva il ricorso va respinto.14.

In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente,nella misura liquidata in dispositivo.15.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite a favore di parte controricorrente, liquidate in euro 7.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 per cento per rimborsospese generali e accessori di legge.Numero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri-corrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel-lo previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4157/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digi-tale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E TARA, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con do-micilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ. DIST. DITARANTO, n. 544/2018 depositata il 20/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenzadella Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 544 del2018.2. Con detta pronuncia era stato respinto il gravame proposto nei confron-ti delle due sentenze, quella non definitiva e quella definitiva, pronunciatedal Tribunale di Taranto all'esito della riunione delle cause reciprocamenteinstaurate fra la JAP ed il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica ”Stornara e Tara”. I duegiudizi erano stati rispettivamente proposti, nell'ambito del contenzioso in-sorto fra le parti, il primo, dalla JAP nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e, il secon-do, da quest'ultimo nei confronti della società JAP.3. Infatti, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato il 16.6.1990, aseguito di aggiudicazione alla JAP dei lavori di manutenzione della stradadi servizio al canale adduttore “Stornara”, in data 2/5/1996 il Consorzioaveva disposto l'interruzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art.340 della legge n. 2248/1865.3. La società appaltatrice con citazione del gennaio 1999 conveniva in giu-dizio il [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirne pronunciare la condanna al pagamen-to della somma di lire 193.424.478, quale saldo maturato, oltre a lire1.168.624 per revisione prezzi ed agl'interessi legali ai sensi degli artt. 35e 36 dpr n. 1063/1962, quale saldo maturato per le riserve appostate eper i lavori eseguiti.3.1. [OSCURATO:PERSONA] convenuto eccepiva l'inottemperanza parziale al contrattod'appalto e concludeva per il rigetto della domanda attorea e la condannadella stessa alla restituzione della somma di lire 160.110.605 stanti imaggiori acconti già percepiti da JAP.4. Con successiva citazione dell'ottobre 1999 il medesimo [OSCURATO:PERSONA] con-veniva in giudizio la società JAP, lamentando i gravi vizi emersi nell'esecu-zione delle opere oggetto del contratto, e chiedeva accertarsi, in via prin-cipale, il credito già azionato in via riconvenzionale nel primo giudizio, ol-tre al risarcimento dei danni per l'acquisto della segnaletica stradale.Numero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/20264.1. Si costituiva la convenuta JAP, che, a sua volta, in via riconvenzionalechiedeva la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme già richie-ste nel primo giudizio.5. Riuniti due procedimenti, con una prima sentenza non definitiva il Tri-bunale di Taranto, in accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA], dichiara-va che il contratto di appalto era stato rescisso dal medesimo per gravenegligenza dell'appaltatore ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1865.5.1. A seguito di rimessione del giudizio in istruttoria, e della rielaborazio-ne della ctu già svolta, veniva riconosciuto un importo di euro 42.520,78,oltre interessi legali, spettante alla Jap per lavori eseguiti sino alla datadella rescissione del contratto e privi di vizi, a fronte di euro 80.991,99 ri-chiesti, invece, dalla società.6. La società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello avverso entrambe le sen-tenze chiedendo (i) la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla maggiore somma di80.991,99 e contestando (ii) la liquidazione di interessi legali come effet-tuata dal primo giudice e (iii) l'erronea compensazione integrale delle spe-se di giudizio.6.1. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame.6.2. La Corte d'appello respingeva l'impugnazione.6.3. Per quanto ancora di interesse, con riguardo al primo motivo di gra-vame la Corte territoriale, rilevata la mancata produzione negli atti di par-te della ctu espletata nel primo giudizio, osservava che l'impugnazionecensurava in modo generico la statuizione su quanto dovuto all'appaltatri-ce e che il Tribunale aveva legittimamente tratto cognizione di elementi difatto dalla sentenza penale del 7.4.1997, passata in giudicato, le cui risul-tanze non potevano essere inficiate da quanto asseritamente accertato insede di ctu, stante la mancata produzione della stessa.6.4. Riguardo alla seconda censura, relativa al riconoscimento degli inte-ressi come da artt. 35 e 36 del DPR 1063 del 1009, la Corte distrettualedichiarava inammissibile il gravame, evidenziando come la controversiaNumero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/2026non verteva su ritardate emissioni di certificati di pagamento o di titoli, masulla spettanza o meno alla società appaltatrice dell'intero prezzo dell'ap-palto, sicché alla decisione erano stati correttamente applicati gli interessilegali sulla sorte capitale.7. La cassazione della sin qui illustrata sentenza, pubblicata il 20/12/2018,è chiesta dalla JAP con ricorso notificato il 20/1/2020 ed affidato a tre mo-tivi, cui resiste il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica “Stornara e Tara” con controricorsoillustrato da memoria.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3cod. proc. civ. la violazione dell'art. 347 cod. proc. civ., dell'art. 24 Cost.,lamentandosi la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art,360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per non avere esaminato la doglianzaarticolata come primo motivo di gravame sulla scorta della rilevata man-canza nel fascicolo d'ufficio della ctu, dedotta altresì come omesso esamedi fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.9. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità perché il ricor-rente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che il motivo di gravame riguar-dante l'erronea quantificazione delle somme ancora dovute dal Consorzioper le opere compiute investisse in modo generico tale statuizione (cfr.pag. 6 della sentenza). Ebbene, la censura di tale argomento avrebbe do-vuto dimostrare che con l'atto l'appello erano state formulate critiche nongeneriche, indicando quale accertamento contenuto nella ctu avrebbe, nelraffronto con le osservazioni del ctp, corroborato gli elementi a favoredell'appellante che, invece, nel suo assunto non erano stati considerati dalprimo Giudice. In tale contesto, l'omessa indicazione e specificazione ditali elementi con riguardo all'atto di appello, non è superata con il ricorsoper cassazione, dal momento che il riferimento fatto nelle pagine 10 e 11Numero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/2026alle argomentazioni del consulente tecnico di parte ricorrente non è idoneoa colmare l'onere di allegazione e di specificazione ai sensi dell'art. 366, n.4 e n. 6 cod. proc. civ., pur nell'interpretazione non formalistica datane daquesta Corte in conformità con il principio del giusto processo (cfr. Cass.Sez. Un 8950/2022).10. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., la violazione delgiusto processo e dell'art. 24 Cost. nonché l'omesso esame di un fatto de-cisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,per avere la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado cheassumeva l'inadempimento dell'appaltatrice e il diritto del [OSCURATO:PERSONA] allariduzione del corrispettivo ai sensi dell'artt. 1668 cod. civ. sulla base di ri-sultanze tratte da un procedimento penale in cui la società JAP e il suo le-gale rappresentante non erano parti, in violazione del diritto al contraddit-torio e del diritto alla difesa, oltre che in violazione dei principi sull'oneredella prova.11. Il motivo è infondato con riguardo a tutti i profili denunciati in riferi-mento alla ritenuta possibilità per il giudice di utilizzare, per formare il suoconvincimento, elementi di fatto tratti da sentenza penale (in questo casodel 7.4.1997), confermata in appello e incontestatamente passata in giu-dicato, ben potendo il giudice utilizzare quale fonte di prova una sentenzapenale passata in giudicato ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.11.1. Infatti, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare ilproprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccol-te in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenzaivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazio-ne della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole,proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione dellaprova (Cass. 840/2015; id. 25967/2018).Numero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/202611.2. E' noto che la sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti ogget-to del giudizio civile non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quandoesuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. le quali,avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tragiudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Neconsegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalu-tare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbenepossa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale,ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente (Cass. 24475/2014; id. 17316/2018).11.3. Ebbene, a fronte della valorizzazione da parte del Tribunale delle ri-sultanze degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del processo penalerelativi al diverso spessore della pavimentazione realizzata dall'appaltatri-ce ed al conseguente inadempimento contrattuale, così come contenutonella sentenza penale, il Giudice d'appello ha deciso l'impugnazione sulpunto facendo legittima applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e argo-mentando sulla base di quelle incontestate risultanze.11.4. Ciò posto, non ricorrono le denunciate violazioni di legge in ordineall'onere probatorio o al diritto di difesa, né l'omesso esame di fatto deci-sivo in relazione al contenuto della ctu, dovendosi ribadire in propositoquanto già osservato nell'esame del primo motivo in ordine alla mancanzadi specificità della doglianza.12. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 35 e 36 del dpr 1063/62, dell'art. 26 della legge n. 109/1994 e dellanormativa in tema di interessi da ritardo nei pagamenti dei lavori pubblici,nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere il Giudice d'appellonegato gli interessi moratori previsti dagli articoli suddetti senza argomen-tare circa l'inapplicabilità degli interessi moratori richiesti, in tal modo in-correndo in motivazione apparente ed inidonea.Numero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/202612.1. Il motivo è inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi (cfr.pag. 9 della sentenza) secondo la quale l'importo richiesto dall'appaltatricenon si riferiva ai casi di tardiva emissione di certificati di pagamento o dititoli di spesa relativi agli acconti ex art. 35 e 36 d.p.r. 1063/1962 ma, in-vece, a controversia in ordine alla spettanza alla soc. [OSCURATO:PERSONA] dellointero prezzo dell'appalto, con particolare riguardo agli interessi legali sul-la sorte capitale.12.2. La Corte territoriale ha anche richiamato l'orientamento di legittimitàche ha costantemente statuito per l'inapplicabilità in tema di interessi pre-visti dai richiamati artt. 35 e 36 d.p.r. 1063/1962 (cfr. Cass. 26916/2008;id. 3768/2006).12.3. La censura non è correlata con il principio di diritto applicato dallaCorte territoriale e peraltro confermato ella giurisprudenza di legittimità(cfr. Cass. 7204/2011; id. 1737/2020), né offre argomenti per porlo in di-scussione.13. In definitiva il ricorso va respinto.14. In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente,nella misura liquidata in dispositivo.15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite a favore di parte controricorrente, liquidate in euro 7.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 per cento per rimborsospese generali e accessori di legge.Numero registro generale 4157/2020Numero sezionale 3655/2025Numero di raccolta generale 7922/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri-corrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel-lo previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO
Sentenza Cassazione n. 07922/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris