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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 45951/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e disponeva altresì la confisca della somma di denaro in sequestro.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo dei propri difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge, con riferimento alla diversa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Erroneamente il Tribunale non ha ravvisato nella condotta attribuita al ricorrente la fattispecie di lieve entità (in tal senso deponevano le risultanze processuali), trattandosi di spaccio di strada.

2.2. Erronea confisca della somma in sequestro.

Con formula di stile, il Tribunale si è limitato ad affermare che la somma era sproporzionata al reddito percepito dall'imputato.

Doveva essere provato con elementi certi che la somma confiscata fosse provento di attività di spaccio.

3. Con atto depositato il 21 aprile 2021 i difensori hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente va rammentato che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).

Nella specie, i difensori non hanno allegato né hanno fatto comunque riferimento ad una procura speciale rilasciata dall'imputato.

Ragion per cui la rinuncia non può spiegare effetto.

3. Il primo motivo articola censure non consentite.

La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata infatti ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116).

Nel caso in esame, le doglianze del ricorrente sono volte a prospettare non una errata qualificazione giuridica del fatto, nei termini sopra indicati, bensì una diversa ricostruzione fattuale della vicenda rispetto a quella compiuta dal primo Giudice e quindi a contestare le conseguenze giuridiche che ne sono state tratte.Quindi in definitiva un errore di diritto che non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato e come tale non deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

4. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si correla al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata, che ha in modo articolato e coerente alle risultanze probatorie esposte ha spiegato le ragioni della confisca, disposta ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.

La genericità del motivo, che non articola alcuna critica effettiva alla motivazione sul punto, lo rende palesemente inammissibile.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e disponeva altresì la confisca della somma di denaro in sequestro. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo dei propri difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, con riferimento alla diversa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Erroneamente il Tribunale non ha ravvisato nella condotta attribuita al ricorrente la fattispecie di lieve entità (in tal senso deponevano le risultanze processuali), trattandosi di spaccio di strada. 2.2. Erronea confisca della somma in sequestro. Con formula di stile, il Tribunale si è limitato ad affermare che la somma era sproporzionata al reddito percepito dall'imputato. Doveva essere provato con elementi certi che la somma confiscata fosse provento di attività di spaccio. 3. Con atto depositato il 21 aprile 2021 i difensori hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente va rammentato che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244). Nella specie, i difensori non hanno allegato né hanno fatto comunque riferimento ad una procura speciale rilasciata dall'imputato. Ragion per cui la rinuncia non può spiegare effetto. 3. Il primo motivo articola censure non consentite. La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata infatti ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116). Nel caso in esame, le doglianze del ricorrente sono volte a prospettare non una errata qualificazione giuridica del fatto, nei termini sopra indicati, bensì una diversa ricostruzione fattuale della vicenda rispetto a quella compiuta dal primo Giudice e quindi a contestare le conseguenze giuridiche che ne sono state tratte.Quindi in definitiva un errore di diritto che non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato e come tale non deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. 4. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si correla al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata, che ha in modo articolato e coerente alle risultanze probatorie esposte ha spiegato le ragioni della confisca, disposta ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. La genericità del motivo, che non articola alcuna critica effettiva alla motivazione sul punto, lo rende palesemente inammissibile. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2021. Il Consigliere est
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