Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28529/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, ha rideterminato la pena in mesi nove e giorni venticinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 73/comma 51del d.

P.R. 309 del 1990 (capo A), 337 cod. pen. (capo 8), 4 L. 110/1975 (capo C).

La ricorrente propone ricorso affidato a due motivi.

Con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed eyod.proc.pen. in relazione all'affermata sussistenza della penale responsabilità, essendo lo stupefacente destinato a uso personale.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente della finalità di spaccio, attesa la diversa qualità delle sostanze e il dato ponderale trattandosi di marjuana pari a grammi 16,5 da cui erano estraibili 66,5 dosi medie singole e di cocaina pari a grammi 4,8, da cui erano estraibili 12,1 dosi medie singole, nonché le modalità di confezionamento, essendo la droga rinvenuta divisa in due sacchetti distinti e frazionata.

Né la ricorrente ha spiegato le ragioni per le quali trasportava una siffatta quantità di droga recandosi ad un festival musicale che, per sua stessa ammissione, era destinata al consumo nel week end.

Quanto al secondo motivo di ricorso, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente per i reati contestati alla ricorrente, considerato che il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B dell'imputazione) non è compatibile con il beneficio di cui all'art. 131- bis cod. pen., che, con riferimento al reato di cui al capo A), la minore offensività è da escludere alla luce della quantità e la qualità della sostanza stupefacente, mentre, con riferimento al reato di cui al capo C), considerato che l'arma era detenuta nella borsetta, pronta all'uso.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; 1 P.Q.MtN CANC ìe 1: • 2 LUG 2026 L' ASSISTII'.NTE /..}17-1,[OSCURATO:PERSONA],›K.te Dou.sSa K5:1; 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, ha rideterminato la pena in mesi nove e giorni venticinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 73/comma 51del d. P.R. 309 del 1990 (capo A), 337 cod. pen. (capo 8), 4 L. 110/1975 (capo C). La ricorrente propone ricorso affidato a due motivi. Con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed eyod.proc.pen. in relazione all'affermata sussistenza della penale responsabilità, essendo lo stupefacente destinato a uso personale. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente della finalità di spaccio, attesa la diversa qualità delle sostanze e il dato ponderale trattandosi di marjuana pari a grammi 16,5 da cui erano estraibili 66,5 dosi medie singole e di cocaina pari a grammi 4,8, da cui erano estraibili 12,1 dosi medie singole, nonché le modalità di confezionamento, essendo la droga rinvenuta divisa in due sacchetti distinti e frazionata. Né la ricorrente ha spiegato le ragioni per le quali trasportava una siffatta quantità di droga recandosi ad un festival musicale che, per sua stessa ammissione, era destinata al consumo nel week end. Quanto al secondo motivo di ricorso, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente per i reati contestati alla ricorrente, considerato che il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B dell'imputazione) non è compatibile con il beneficio di cui all'art. 131- bis cod. pen., che, con riferimento al reato di cui al capo A), la minore offensività è da escludere alla luce della quantità e la qualità della sostanza stupefacente, mentre, con riferimento al reato di cui al capo C), considerato che l'arma era detenuta nella borsetta, pronta all'uso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; 1 P.Q.MtN CANC ìe 1: • 2 LUG 2026 L' ASSISTII'.NTE /..}17-1,[OSCURATO:PERSONA],›K.te Dou.sSa K5:1; 2
Sentenza Cassazione n. 28529/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris