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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 1980

Cassazione n. 22434/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 24889del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SPTGRL80E21A06SM) nato ad Africo il 21.05.1980 ed ivi residente alla via G. Matteotti, elettivamente domiciliato in Roma alla via Appennini 46, presso e nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], recapito professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difen- de giusta procura in calce al ricorso, dichiarando, ai sensi del se- condo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO], ovvero al seguente indirizzo di p.e.c. [OSCURATO:EMAIL].

Ricorrente contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA , con sede le- gale in Roma, via Palestro n. 81, C.F. 97181460581, istituito con D.lgs. 27.05.1999 n. 165 Ente Pubblico di nazionalità Italiana, in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74E52 A509D), giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, ed eletti- vamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale della Tecni- ca, n. 177.

Ai fini delle comunicazioni di legge, si dichiara che il numero di fax è 06.89760571 e la PEC è francescacrivellari@ordi- neavvocatiroma.org.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1692 deposi- tata il 4 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza menzionata in epigrafe la Corte d’appello di Roma accoglieva l’impugnazione proposta dalla Agenzia per le ero- gazioni in agricoltura (Agea) avverso la decisione del Tribunale di quella città, con la quale era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la condanna di Agea al pagamento del contributo comunitario, per l’anno 2008, di euro 7.348,40 per un’attività agricola di allevamento. 2.- Osservava la Corte, per quanto ancora qui interessa, che lo Spataro aveva erroneamente dichiarato nella domanda amministra- tiva di avere centosessanta bovini, numero inferiore a quello occor- rente per l’erogazione del contributo.

Dunque, l’aiuto era stato negato in base alla stessa erronea dichia- razione dell’allevatore, non corretta per via amministrativa in ra- gione della scadenza del termine ultimo per l’emenda dello sbaglio, coincidente col 30 giugno dell’anno successivo a quello di presenta- zione della domanda.

Il provvedimento di diniego era stato comunicato allo Spataro, che aveva lasciato inutilmente decorrere anche il termine di dieci giorni previsto per le osservazioni, a norma della Circolare n° 8 del 18 febbraio 2008, prot. n° 341/UM.

Di nessun rilievo erano le allegazioni dell’allevatore che facevano leva sulla spettanza sostanziale del contributo, dato che egli aveva reagito solo dopo la scadenza dei termini per l’eliminazione della inesattezza. 3.- Ricorre per cassazione lo Spataro, affidando l’impugnazione ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo ed unico motivo – intitolato “ violazione e/o falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 19 del regolamen- to ce 796/2004 della commissione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – il ricorrente deduce, in primo luogo, che l’Agea, con nota prot.

AGEA.ADU.2010.13645 del 6 febbraio 2010, perve- nuta in data 19 marzo 2010, gli aveva comunicato di aver concluso i controlli amministrativi, specificando al contempo che il numero di centosessanta capi indicato non consentiva di accedere al contribu- to ed avvisando, altresì, l’allevatore della possibilità di presentare istanza di riesame con proprie osservazioni, corredata da eventuali documenti, nel termine di dieci giorni.

Deduce, quindi, di aver fatto pervenire all’Agea, per il tramite dello ufficio del [OSCURATO:PERSONA] Srl di Bovalino e prima della scadenza del ter- mine indicato (dieci giorni), cioè in data 25 marzo 2010, l'istanza di riesame n° 80890078068, a mezzo della quale evidenziava l'errore materiale commesso e documentava la effettiva consistenza del proprio allevamento, composto da centonovantaquattro capi di be- stiame: missiva alla quale l’Agea non aveva dato alcun seguito.

In secondo luogo, la normativa specifica di settore non prevedeva alcun termine di decadenza per la correzione di errori materiali.

Per di più, premesso che la materia sarebbe disciplinata dal Rego- lamento CEn° 1782/2003 del Consiglio (successivamente sostituito dal Regolamento CE n° 73/2009) e dal Regolamento C E n° 796/ 2004 della Commissione, proprio quest’ultimo Regolamento preve- derebbe al ventiseiesimo “considerando” ed all’art. 19 che le do- mande di aiuto contenenti errori palesi possano essere corrette in qualsiasi momento. 5.-Il motivo è in parte inammissibile ed in altra parte infondato.

È infatti noto che, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legitti- mità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il princi- pio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Cor- te di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. per tutte: Cass., sez.

VI, 13 dicembre 2019, n° 32804).

Ora, il ricorrente –asserendo di aver ricevuto dall’Agea una comu- nicazione datata 6 febbraio 2010, pervenutagli il 19 marzo succes- sivo – introduce, in primo luogo, un tema di fatto che non risulta dalla decisione di secondo grado, nella quale, per contro, si dà atto della sola comunicazione Agea del 6 febbraio 2010 e della mancan- za di successive interlocuzioni da parte dell’allevatore (“il provve- dimento di diniego era stato comunicato da AGEA al Sig.

Spataro in data 6 febbraio 2010 senza che l'interessato avesse presentato os- servazioni nel termine di 10 giorni previsto dalla circolare n. 8 del 18 febbraio 2008, prot. n. 341/UM”: sentenza pagina 3).

Ne deriva che, anche a tacere del fatto che il mezzo parrebbe pro- spettare un errore revocatorio (come tale inammissibile in sede di legittimità, in quanto da impugnare ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ.), la doglianza non sembra ammissibile per difetto di autosuffi- cienza, non avendo il ricorrente specificato dove tale questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di merito.

Ma anche il secondo profilo prospettato nel mezzo appare privo di consistenza.

Il ricorrente, infatti, assume che la domanda di aiuto potesse esse- re corretta in qualunque tempo, ma tale conclusione non sembra aderente con il dettato normativo.

Secondo l’artt. 11, secondo comma, del Reg.

CE n° 796/2004 (“modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modali- tà di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio”) la “domanda unica” deve essere presen- tata entro una data fissata dagli Stati membri non successiva al 15 maggio (Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono fis- sare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno).

Dopo tale data sono possibili modificazioni, ma da presentare entro il 31 maggio (art. 15), a meno che l’autorità interna dello Stato ab- bia informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco.

L’art. 21, secondo comma, consente che la modifica della “doman- da unica” di aiuto sia presentata anche dopo il 31 maggio, ma tale ritardo genera la riduzione dell’1% del contributo per ogni giorno lavorativo, e, comunque, l’irricevibilità della modifica ove la dilazio- ne sia superiore a venticinque giorni di calendario.

Infine, l’art. 19 (intitolato “Correzione di errori palesi”) si occupa di tale evenienza, disponendo che “[f]atti salvi gli articoli da 11 a 18, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competente”.

Dal complesso normativo sopra riassunto è, dunque, possibile de- durre che la modificazione delle domande di aiuto è permessa solo entro i termini sopra indicati e che la procedura di correzione di er- rore è riservata agli “errori palesi riconosciuti dall’autorità compe- tente”: ipotesi che, ancora una volta, non può essere esaminata nel merito in sede di legittimità, non risultando trattata nella sentenza impugnata la questione dell’evidenza dell’errore riconoscibile (che, peraltro, pare esclusa dalla stessa prospettazione dell’allevatore).

Infine, deve anche considerarsi che il pagamento del contributo av- viene, secondo l’art. 28, secondo comma, del Reg.

CE n° 1782/ 2003, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale l’aiuto viene chiesto e che l’art. 41 prevede che “[p]er ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve su- perare il massimale nazionale di cui all'allegato VIII”.

Ne deriva, dunque, che riconoscere la possibilità di emendare errori oltre il termine finale di pagamento del contributo, implicherebbe – generando essi un incremento dell’aiuto unionale allo Stato mem- bro – la possibilità di superare il tetto di spesa assegnato annual- mente ai Paesi della (già CE, ora) UE(che per l’Italia e per l’anno 2008 era pari a 4 miliardi e 151 milioni di euro).

In conclusione, la Corte ha correttamente ritenuto che la correzione dell’errore mediante comunicazione inviata il 25 marzo 2010, ossia addirittura oltre il termine previsto per il pagamento degli aiuti PAC, avesse comportato la perdita del diritto stesso da parte dell’allevatore. 7.- Alla soccombenza dello Spataro segue la sua condanna alla ri- fusione delle spese del presente giudizio in favore della contropar- te, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 7,3 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui allo art.13, comma 1-quater , del decreto del P residente della R epubbli- ca 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 24889del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SPTGRL80E21A06SM) nato ad Africo il 21.05.1980 ed ivi residente alla via G. Matteotti, elettivamente domiciliato in Roma alla via Appennini 46, presso e nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], recapito professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difen- de giusta procura in calce al ricorso, dichiarando, ai sensi del se- condo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO], ovvero al seguente indirizzo di p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. Ricorrente contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA , con sede le- gale in Roma, via Palestro n. 81, C.F. 97181460581, istituito con D.lgs. 27.05.1999 n. 165 Ente Pubblico di nazionalità Italiana, in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74E52 A509D), giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, ed eletti- vamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale della Tecni- ca, n. 177. Ai fini delle comunicazioni di legge, si dichiara che il numero di fax è 06.89760571 e la PEC è francescacrivellari@ordi- neavvocatiroma.org. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1692 deposi- tata il 4 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza menzionata in epigrafe la Corte d’appello di Roma accoglieva l’impugnazione proposta dalla Agenzia per le ero- gazioni in agricoltura (Agea) avverso la decisione del Tribunale di quella città, con la quale era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la condanna di Agea al pagamento del contributo comunitario, per l’anno 2008, di euro 7.348,40 per un’attività agricola di allevamento. 2.- Osservava la Corte, per quanto ancora qui interessa, che lo Spataro aveva erroneamente dichiarato nella domanda amministra- tiva di avere centosessanta bovini, numero inferiore a quello occor- rente per l’erogazione del contributo. Dunque, l’aiuto era stato negato in base alla stessa erronea dichia- razione dell’allevatore, non corretta per via amministrativa in ra- gione della scadenza del termine ultimo per l’emenda dello sbaglio, coincidente col 30 giugno dell’anno successivo a quello di presenta- zione della domanda. Il provvedimento di diniego era stato comunicato allo Spataro, che aveva lasciato inutilmente decorrere anche il termine di dieci giorni previsto per le osservazioni, a norma della Circolare n° 8 del 18 febbraio 2008, prot. n° 341/UM. Di nessun rilievo erano le allegazioni dell’allevatore che facevano leva sulla spettanza sostanziale del contributo, dato che egli aveva reagito solo dopo la scadenza dei termini per l’eliminazione della inesattezza. 3.- Ricorre per cassazione lo Spataro, affidando l’impugnazione ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo ed unico motivo – intitolato “ violazione e/o falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 19 del regolamen- to ce 796/2004 della commissione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – il ricorrente deduce, in primo luogo, che l’Agea, con nota prot. AGEA.ADU.2010.13645 del 6 febbraio 2010, perve- nuta in data 19 marzo 2010, gli aveva comunicato di aver concluso i controlli amministrativi, specificando al contempo che il numero di centosessanta capi indicato non consentiva di accedere al contribu- to ed avvisando, altresì, l’allevatore della possibilità di presentare istanza di riesame con proprie osservazioni, corredata da eventuali documenti, nel termine di dieci giorni. Deduce, quindi, di aver fatto pervenire all’Agea, per il tramite dello ufficio del [OSCURATO:PERSONA] Srl di Bovalino e prima della scadenza del ter- mine indicato (dieci giorni), cioè in data 25 marzo 2010, l'istanza di riesame n° 80890078068, a mezzo della quale evidenziava l'errore materiale commesso e documentava la effettiva consistenza del proprio allevamento, composto da centonovantaquattro capi di be- stiame: missiva alla quale l’Agea non aveva dato alcun seguito. In secondo luogo, la normativa specifica di settore non prevedeva alcun termine di decadenza per la correzione di errori materiali. Per di più, premesso che la materia sarebbe disciplinata dal Rego- lamento CEn° 1782/2003 del Consiglio (successivamente sostituito dal Regolamento CE n° 73/2009) e dal Regolamento C E n° 796/ 2004 della Commissione, proprio quest’ultimo Regolamento preve- derebbe al ventiseiesimo “considerando” ed all’art. 19 che le do- mande di aiuto contenenti errori palesi possano essere corrette in qualsiasi momento. 5.-Il motivo è in parte inammissibile ed in altra parte infondato. È infatti noto che, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legitti- mità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il princi- pio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Cor- te di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. per tutte: Cass., sez. VI, 13 dicembre 2019, n° 32804). Ora, il ricorrente –asserendo di aver ricevuto dall’Agea una comu- nicazione datata 6 febbraio 2010, pervenutagli il 19 marzo succes- sivo – introduce, in primo luogo, un tema di fatto che non risulta dalla decisione di secondo grado, nella quale, per contro, si dà atto della sola comunicazione Agea del 6 febbraio 2010 e della mancan- za di successive interlocuzioni da parte dell’allevatore (“il provve- dimento di diniego era stato comunicato da AGEA al Sig. Spataro in data 6 febbraio 2010 senza che l'interessato avesse presentato os- servazioni nel termine di 10 giorni previsto dalla circolare n. 8 del 18 febbraio 2008, prot. n. 341/UM”: sentenza pagina 3). Ne deriva che, anche a tacere del fatto che il mezzo parrebbe pro- spettare un errore revocatorio (come tale inammissibile in sede di legittimità, in quanto da impugnare ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ.), la doglianza non sembra ammissibile per difetto di autosuffi- cienza, non avendo il ricorrente specificato dove tale questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di merito. Ma anche il secondo profilo prospettato nel mezzo appare privo di consistenza. Il ricorrente, infatti, assume che la domanda di aiuto potesse esse- re corretta in qualunque tempo, ma tale conclusione non sembra aderente con il dettato normativo. Secondo l’artt. 11, secondo comma, del Reg. CE n° 796/2004 (“modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modali- tà di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio”) la “domanda unica” deve essere presen- tata entro una data fissata dagli Stati membri non successiva al 15 maggio (Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono fis- sare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno). Dopo tale data sono possibili modificazioni, ma da presentare entro il 31 maggio (art. 15), a meno che l’autorità interna dello Stato ab- bia informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco. L’art. 21, secondo comma, consente che la modifica della “doman- da unica” di aiuto sia presentata anche dopo il 31 maggio, ma tale ritardo genera la riduzione dell’1% del contributo per ogni giorno lavorativo, e, comunque, l’irricevibilità della modifica ove la dilazio- ne sia superiore a venticinque giorni di calendario. Infine, l’art. 19 (intitolato “Correzione di errori palesi”) si occupa di tale evenienza, disponendo che “[f]atti salvi gli articoli da 11 a 18, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competente”. Dal complesso normativo sopra riassunto è, dunque, possibile de- durre che la modificazione delle domande di aiuto è permessa solo entro i termini sopra indicati e che la procedura di correzione di er- rore è riservata agli “errori palesi riconosciuti dall’autorità compe- tente”: ipotesi che, ancora una volta, non può essere esaminata nel merito in sede di legittimità, non risultando trattata nella sentenza impugnata la questione dell’evidenza dell’errore riconoscibile (che, peraltro, pare esclusa dalla stessa prospettazione dell’allevatore). Infine, deve anche considerarsi che il pagamento del contributo av- viene, secondo l’art. 28, secondo comma, del Reg. CE n° 1782/ 2003, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale l’aiuto viene chiesto e che l’art. 41 prevede che “[p]er ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve su- perare il massimale nazionale di cui all'allegato VIII”. Ne deriva, dunque, che riconoscere la possibilità di emendare errori oltre il termine finale di pagamento del contributo, implicherebbe – generando essi un incremento dell’aiuto unionale allo Stato mem- bro – la possibilità di superare il tetto di spesa assegnato annual- mente ai Paesi della (già CE, ora) UE(che per l’Italia e per l’anno 2008 era pari a 4 miliardi e 151 milioni di euro). In conclusione, la Corte ha correttamente ritenuto che la correzione dell’errore mediante comunicazione inviata il 25 marzo 2010, ossia addirittura oltre il termine previsto per il pagamento degli aiuti PAC, avesse comportato la perdita del diritto stesso da parte dell’allevatore. 7.- Alla soccombenza dello Spataro segue la sua condanna alla ri- fusione delle spese del presente giudizio in favore della contropar- te, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 7,3 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui allo art.13, comma 1-quater , del decreto del P residente della R epubbli- ca 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei pre
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