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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1959

Cassazione n. 04090/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1959 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata da SCIUMBATA Gennaro, il quale era stato condannato per violazione dell'art. 10 d.lgs. 74\2000; -- che la Corte territoriale ha ribadito l'affermazione di responsabilità fornendo adeguata risposta alle censure mosse con l'atto di appello e relative al difetto di prova circa l'istituzione delle scritture contabili ed al fatto che il mancato rinvenimento di queste scritture non avrebbe impedito o ostacolato la ricostruzione del volume di affari dell'impresa.

A tale proposito la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, senza cedimenti logici o manifeste contraddizioni, osservando come risultasse dimostrata in fatto l'emissione di fatture da parte dell'imputato e da questi occultate, documenti fiscali che egli aveva l'obbligo di conservare.

I giudici del gravame osservano anche che l'accertamento comunque effettuato del volume d'affari dell'impresa dell'imputato non escludeva ma, anzi, confermava l'ulteriore elemento costitutivo del reato messo in dubbio dall'appellante nonché la finalità di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto; --che nel proporre ricorso per cassazione il ricorrente ripropone le medesime questioni di diritto e lamenta, del tutto genericamente, la carenza di motivazione; -- che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa; -- che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali dell'imputato; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1959 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata da SCIUMBATA Gennaro, il quale era stato condannato per violazione dell'art. 10 d.lgs. 74\2000; -- che la Corte territoriale ha ribadito l'affermazione di responsabilità fornendo adeguata risposta alle censure mosse con l'atto di appello e relative al difetto di prova circa l'istituzione delle scritture contabili ed al fatto che il mancato rinvenimento di queste scritture non avrebbe impedito o ostacolato la ricostruzione del volume di affari dell'impresa. A tale proposito la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, senza cedimenti logici o manifeste contraddizioni, osservando come risultasse dimostrata in fatto l'emissione di fatture da parte dell'imputato e da questi occultate, documenti fiscali che egli aveva l'obbligo di conservare. I giudici del gravame osservano anche che l'accertamento comunque effettuato del volume d'affari dell'impresa dell'imputato non escludeva ma, anzi, confermava l'ulteriore elemento costitutivo del reato messo in dubbio dall'appellante nonché la finalità di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto; --che nel proporre ricorso per cassazione il ricorrente ripropone le medesime questioni di diritto e lamenta, del tutto genericamente, la carenza di motivazione; -- che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa; -- che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali dell'imputato; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12
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