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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 07990/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10962/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via U . [OSCURATO:PERSONA] n. 34 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via OTRANTO n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 2877/2016 depositata il 21/10/2016.

R.g. n. 10962 del 2017 Ad. 19/032025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/03/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la Veneziana EnergiaRisorse [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, con ricorso ritualmente notificato a [OSCURATO:PERSONA], la cassazione della sentenza n. 2877 del 21/10/2016 del Tribunale di Venezia, con riferimento alla decisione resa nella controversia relativa alla tariffa integrata ambientale (TIA 2); [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale risulta il deposito di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione; Considerato che non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorsoe di relativa accettazione; da tali atti risulta che la rinuncia e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente , autorizzato a rinunciaree dal difensore del controricorrente , pure a tanto abilitato,sono ritual i ; a tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 c.p.c., risultando adempiuti i requisiti di legge; quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può disporsene la compensazione, tenuto conto pure delle ragioni degli atti di rinuncia e di accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta R.g. n. 10962 del 2017 Ad. 19/032025; estensore: C. Valle interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; è riservato il deposito entro i sessanta giorni dalla decisione; p. q. m. la Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10962/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via U . [OSCURATO:PERSONA] n. 34 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via OTRANTO n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 2877/2016 depositata il 21/10/2016. R.g. n. 10962 del 2017 Ad. 19/032025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/03/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Veneziana EnergiaRisorse [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, con ricorso ritualmente notificato a [OSCURATO:PERSONA], la cassazione della sentenza n. 2877 del 21/10/2016 del Tribunale di Venezia, con riferimento alla decisione resa nella controversia relativa alla tariffa integrata ambientale (TIA 2); [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale risulta il deposito di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione; Considerato che non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorsoe di relativa accettazione; da tali atti risulta che la rinuncia e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente , autorizzato a rinunciaree dal difensore del controricorrente , pure a tanto abilitato,sono ritual i ; a tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 c.p.c., risultando adempiuti i requisiti di legge; quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può disporsene la compensazione, tenuto conto pure delle ragioni degli atti di rinuncia e di accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta R.g. n. 10962 del 2017 Ad. 19/032025; estensore: C. Valle interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; è riservato il deposito entro i sessanta giorni dalla decisione; p. q. m. la Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di
Sentenza Cassazione n. 07990/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris