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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24836/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9512/25 Corona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla configurabilità del reato contestato, e in particolare alla sussistenza dell'elemento oggettivo per inidoneità della condotta a mettere in pericolo l'incolumità degli astanti, sono aspecifiche poiché si limitano a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (v. pp. 5-7); Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, riguardanti l'applicazione della recidiva, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione, sulla erronea valutazione degli elementi di prova e sulla mancanza dell'elemento oggettivo del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9512/25 Corona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla configurabilità del reato contestato, e in particolare alla sussistenza dell'elemento oggettivo per inidoneità della condotta a mettere in pericolo l'incolumità degli astanti, sono aspecifiche poiché si limitano a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (v. pp. 5-7); Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, riguardanti l'applicazione della recidiva, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione, sulla erronea valutazione degli elementi di prova e sulla mancanza dell'elemento oggettivo del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 24836/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris