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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 36350/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza cella Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. - a riguardo del numero delle persone e del travisamento dell'autore - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di censure già respinte, con motivazione corretta e certo non illogica, dalla Corte territoriale, che ha dato conto trattarsi di un refuso; considerato che parimenti aspecifico è il secondo motivo che invoca l'applicazione dell'istituto del recesso attivo, perché la Corte di merito ha già efficacemente osservato che il furto è stato consumato e altro è l'avvenuta restituzione della refurtiva una volta scoperto dai Carabinieri, al fine di evitare la perquisizione domiciliare; considerato che il terzo motivo, che eccepisce la prescrizione del reato al 15 novembre 2021, è manifestamente infondato, in quanto il corso della prescrizione del reato - commesso il 15 novembre 2011 - è stato interrotto dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 11 febbraio 2021 ed il termine di prescrizione di 10 anni deve essere prolungato di un quarto, a norma deWart. 161 comma 2 cod. pen.; esso, pertanto, alla data odierna non è estinto per prescrizione; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza cella Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. - a riguardo del numero delle persone e del travisamento dell'autore - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di censure già respinte, con motivazione corretta e certo non illogica, dalla Corte territoriale, che ha dato conto trattarsi di un refuso; considerato che parimenti aspecifico è il secondo motivo che invoca l'applicazione dell'istituto del recesso attivo, perché la Corte di merito ha già efficacemente osservato che il furto è stato consumato e altro è l'avvenuta restituzione della refurtiva una volta scoperto dai Carabinieri, al fine di evitare la perquisizione domiciliare; considerato che il terzo motivo, che eccepisce la prescrizione del reato al 15 novembre 2021, è manifestamente infondato, in quanto il corso della prescrizione del reato - commesso il 15 novembre 2011 - è stato interrotto dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 11 febbraio 2021 ed il termine di prescrizione di 10 anni deve essere prolungato di un quarto, a norma deWart. 161 comma 2 cod. pen.; esso, pertanto, alla data odierna non è estinto per prescrizione; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensor
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