Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2024
ECLI:EU:T:2024:476
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0689_RES
tCausa T‑689/21
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] van Sparrentak
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 luglio 2024
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Accordi preliminari di acquisto e contratti di acquisto stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] e talune società farmaceutiche per l’acquisto di vaccini contro la COVID-19 – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Obbligo di motivazione – Esistenza di un rischio prevedibile e non puramente ipotetico di pregiudizio all’interesse fatto valere – Principio di buona amministrazione – Libertà d’espressione»
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1
°
trattino)
(v. punti 30, 31, 34‑36, 42, 45, 68, 77‑79, 81‑83, 86, 87, 106, 107, 109, 111, 118, 119, 142, 143, 147‑149, 160, 161, 165, 166, 168, 169, 176, 177, 183, 186, 200, 202, 210, 217)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Ambito di applicazione – Informazioni relative all’ubicazione dei siti di produzione dei vaccini contro la COVID-19 – Inclusione – Pubblicazione di una mappa interattiva che illustra le capacità di produzione di vaccini nell’Unione – Irrilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1
°
trattino)
(v. punti 33, 59‑61, 63‑65, 67)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Portata – Diniego di divulgazione di talune definizioni, delle clausole relative all’indennizzo, alle donazioni ed alle rivendite nei contratti di acquisto di vaccini contro la COVID-19 – Inammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1
°
trattino)
(v. punti 46, 156‑170, 187)
Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di informazione disponibili alla data di adozione dell’atto controverso
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 56, 117)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Portata – Fondi pubblici – Clausole relative agli acconti e ai pagamenti anticipati – Inclusione – Divulgazione non autorizzata delle informazioni relative ai prezzi dei vaccini – Irrilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1
°
trattino)
(v. punti 112‑115, 118)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Portata – Interesse ad evitare azioni di risarcimento del danno – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1
°
trattino)
(v. punto 159)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Portata – Possibile lesione della reputazione di una impresa – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1
°
trattino)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1
o
trattino)
(v. punti 212‑214, 220‑223, 229, 230)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Ambito di applicazione – Contratti di acquisto di vaccini contro la COVID-19 – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Assenza – Applicazione dell’eccezione limitata nel tempo
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1
o
trattino)
(v. punto 231)
[OSCURATO:PERSONA] tale sentenza, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso di annullamento presentato da diversi membri del Parlamento europeo contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che accorda loro solo un accesso parziale agli accordi preliminari di acquisto e ai contratti di acquisto ci vaccini contro la COVID-19.
All’inizio dell’anno 2021, sei membri del Parlamento avevano richiesto l’accesso (
1
) ai vari contratti conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e le società farmaceutiche per l’acquisto di vaccini antI‑COVID-19, compresi quelli che avrebbero potuto essere conclusi dopo la data della domanda di accesso (in prosieguo: la «domanda iniziale»). [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso un accesso parziale a nove documenti indicando che le versioni parzialmente oscurate di detti documenti erano state rese pubbliche su una pagina Internet e che i passaggi erano stati oscurati sulla base delle eccezioni relative alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, alla tutela degli interessi commerciali e alla tutela del processo decisionale delle istituzioni (
2
).
Successivamente, detti membri hanno presentato una domanda di conferma diretta ad ottenere la divulgazione integrale dei nove documenti identificati, ad esclusione dei passaggi rientranti nell’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo (in prosieguo: la «domanda di conferma»).
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, a seguito di un nuovo esame della risposta fornita alla domanda iniziale, tredici documenti erano stati identificati come rientranti nella domanda di accesso ai documenti (in prosieguo, congiuntamente, «i contratti in questione»). Essa ha concesso un accesso parziale più ampio ai nove documenti inizialmente identificati e un accesso parziale ai quattro documenti che fino ad allora non erano stati divulgati pubblicamente. Essa ha invocato l’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo e l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate per giustificare un accesso solo parziale ai contratti in questione.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, il Tribunale accoglie parzialmente il motivo vertente sull’errata applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate nella parte in cui quest’ultima si riferisce all’oscuramento delle definizioni delle espressioni «dolo» e «ogni ragionevole sforzo» in tre dei contratti in questione. A tale proposito, esso rileva che la sola lettura dei contratti in questione dimostra che, sebbene talune definizioni siano identiche, altre sono state oggetto di negoziati individuali e specifici. Di conseguenza, la loro formulazione specifica non può essere considerata, in ogni caso, generale e usuale.
Il Tribunale constata, poi, che la decisione impugnata non lascia apparire espressamente, neppure in maniera sintetica, i motivi per i quali le definizioni delle espressioni citate sono state oscurate. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito spiegazioni negli scritti e durante l’udienza, esse non sono state invocate nella decisione impugnata e non possono esserne dedotte. Orbene, il giudice dell’Unione n. è tenuto a prendere in considerazione le spiegazioni complementari fornite solamente in corso d’istanza dall’autore dell’atto di cui trattasi per valutare il rispetto dell’obbligo di motivazione
Pertanto, il Tribunale conclude che i motivi della decisione impugnata non consentono ai ricorrenti di comprendere le ragioni specifiche che hanno portato a tali oscuramenti, né al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla loro legittimità. Non avendo fornito spiegazioni sufficienti che consentono di sapere in che modo l’accesso a tali definizioni potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
In secondo luogo, il Tribunale accoglie parzialmente il motivo che critica il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali al fine di oscurare nei contratti in questione alcune informazioni.
Esso respinge in quanto inconferente l’argomento dei ricorrenti secondo cui la divulgazione delle informazioni relative all’ubicazione dei siti di produzione e dei subappaltatori delle imprese interessate non sarebbe idonea ad arrecare pregiudizio ai loro interessi commerciali attuali. A tale proposito, esso ricorda che la valutazione della fondatezza dell’applicazione di una delle eccezioni previste all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 deve essere effettuata con riferimento alle informazioni e ai fatti esistenti alla data di adozione della decisione che nega l’accesso. Peraltro, esso constata che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che le informazioni oscurate rientrassero nell’ambito dei rapporti commerciali e della strategia industriale e commerciale delle imprese interessate.
Per quanto riguarda le clausole in materia di diritto della proprietà intellettuale nonché quelle riguardanti gli acconti o i pagamenti anticipati e la responsabilità contrattuale, e i calendari delle consegne, il Tribunale conclude che le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sull’esistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate per quanto riguarda la divulgazione integrale delle clausole relative agli acconti e ai pagamenti anticipati sono fondate.
Per contro, il Tribunale non accoglie la posizione della [OSCURATO:PERSONA] relativamente al rifiuto di concedere un accesso più ampio alle clausole relative all’indennizzo. In tale contesto, esso fa notare, da un lato, che il meccanismo di indennizzo delle imprese interessate da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri previsto dai contratti in questione non incide affatto sul regime della responsabilità giuridica di dette imprese ai sensi della direttiva 85/374 (
3
). Infatti, secondo tale direttiva, il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità. Dall’altro lato, esso osserva che l’informazione sul meccanismo di indennizzo era già di dominio pubblico al momento della presentazione della domanda iniziale e dell’adozione della decisione impugnata (
4
).
Il Tribunale constata che, sebbene i contratti in questione contengano tutti una clausola relativa all’indennizzo, il contenuto dettagliato di dette clausole non è identico.
Tuttavia, il Tribunale constata che i tre motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] per negare un accesso più ampio a dette clausole non dimostrano l’esistenza di un rischio prevedibile e non puramente ipotetico per gli interessi commerciali delle imprese interessate.
In primo luogo, per quanto riguarda il motivo secondo cui una conoscenza precisa dei limiti della responsabilità dell’impresa interessata potrebbe esporla a molteplici azioni risarcitorie, il Tribunale rileva che il diritto dei terzi eventualmente lesi da un vaccino difettoso di proporre ricorsi per responsabilità si basa sulla normativa nazionale che recepisce la direttiva 85/374. Esso è, quindi, indipendente dall’esistenza e dal contenuto delle clausole relative all’indennizzo. Inoltre, l’interesse delle imprese interessate ad evitare siffatte azioni risarcitorie e i costi connessi a tali procedimenti, non può essere qualificato come interesse commerciale e non costituisce un interesse degno di tutela ai sensi del regolamento n. 1049/2001 Inoltre, la decisione impugnata non contiene alcun elemento che consente di concludere che la divulgazione più ampia di dette clausole potrebbe essere all’origine di tali ricorsi.
In secondo luogo, per quanto riguarda il motivo secondo cui una divulgazione integrale avrebbe rivelato inevitabilmente ai concorrenti dell’impresa interessata i «punti deboli» della copertura della sua responsabilità, fornendo loro un vantaggio concorrenziale che avrebbero potuto sfruttare, ad esempio, in pubblicità, il Tribunale rammenta che la ragion per cui tali clausole sono state integrate ne contratti in questione, vale a dire compensare i rischi connessi all’abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini, era d dominio pubblico prima dell’adozione della decisione impugnata. Peraltro, tutte le imprese interessate beneficiavano di una clausola relativa all’indennizzo.
In terzo luogo, il Tribunale respinge, per le stesse ragioni, il motivo secondo cui una divulgazione integrale avrebbe ripercussioni sulla reputazione generale delle imprese interessate.
Parimenti, il Tribunale accoglie l’argomento dei ricorrenti relativo all’oscuramento delle clausole relative alle donazioni e alle rivendite. Esso osserva che la decisione impugnata non lascia apparire espressamente, neppure in maniera sintetica, i motivi di tali oscuramenti. Non avendo fornito spiegazioni sufficienti che consentono di sapere in che modo l’accesso a tali definizioni potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo dei ricorrenti con il quale essi addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver oscurato in modo incoerente talune disposizioni e informazioni della stessa natura, se non addirittura identiche, in alcuni dei contratti in questione. Esso rammenta che nel caso di documenti provenienti da un terzo, se è vero che la consultazione di detto terzo è obbligatoria, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] valutare i rischi che possono risultare dalla loro divulgazione. Nella specie, ogni contratto era un documento autonomo e i ricorrenti non avevano fornito alcun indizio idoneo a confutare le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata secondo le quali essa si è basata su un’analisi del contenuto specifico di ciascun contratto in questione e della situazione individuale di ciascuna impresa interessata.
Infine, il Tribunale respinge il motivo delle ricorrenti che contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione l’interesse pubblico superiore che giustifica la divulgazione delle informazioni richieste. Esso constata che considerazioni tanto generiche come quelle fatte valere dai ricorrenti, ossia la necessità di instaurare la fiducia del pubblico nei confronti delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’acquisto di vaccini contro la COVID-19 e nei vaccini stessi, non possono essere idonee a dimostrare che l’interesse alla trasparenza presentasse una rilevanza particolare che avrebbe potuto prevalere sulle ragioni che giustificavano il diniego di divulgazione delle parti oscurate dei contratti in questione. Esso ricorda, altresì, che i contratti in questione si iscrivono nell’ambito di un’attività amministrativa e non legislativa.
(
1
) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2001, L 145, pag. 43
).
(
2
) Eccezioni previste, rispettivamente, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, e all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.
(
3
) Ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (
GU 1985, L 210, pag. 29
).
(
4
) V., in particolare, l’articolo 6, terzo comma, dell’accordo del 16 giugno 2020 sull’acquisto di vaccini contro la COVID-19, concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, e la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2020, intitolata ««Strategia dell’Unione europea per i vaccini contro la COVID-19» [COM(2020)245 final].