Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31618/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]t avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione alla dosimetria della pena ed alla mancata disapplicazione della recidiva; 2) motivazione carente ed erronea interpretazione ed applicazione della legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati dato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo congruamente valutato la gravità del reato ai fini della rideterminazione della misura della pena, dovendo al riguardo osservarsi come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sia necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01); che, inoltre, nel confermare la sussistenza nel caso di specie della recidiva contestata in rubrica, la Corte territoriale ha dato conto puntualmente, seppur in modo sintetico, del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede ed i numerosi precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], valutando come le condotte allo stesso contestate risultassero espressione di una sua accresciuta pericolosità sociale, in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità affermati in materia (cfr. Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); considerato, infine, che i giudici di appello hanno indicato congruamente le ragioni della conferma della confisca delle somme di denaro (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ove si rileva, da un lato, la mancanza di legittimazione da parte dell'imputato a richiedere la restituzione di somme di cui lo stesso non risulta neppure titolare e, dall'altro, l'insussistenza di elementiprobatori idonei a dimostrare l'asserita provenienza lecita di tali somme) con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali che non può esser rivalutata in questa sede in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]t avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione alla dosimetria della pena ed alla mancata disapplicazione della recidiva; 2) motivazione carente ed erronea interpretazione ed applicazione della legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati dato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo congruamente valutato la gravità del reato ai fini della rideterminazione della misura della pena, dovendo al riguardo osservarsi come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sia necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01); che, inoltre, nel confermare la sussistenza nel caso di specie della recidiva contestata in rubrica, la Corte territoriale ha dato conto puntualmente, seppur in modo sintetico, del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede ed i numerosi precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], valutando come le condotte allo stesso contestate risultassero espressione di una sua accresciuta pericolosità sociale, in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità affermati in materia (cfr. Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); considerato, infine, che i giudici di appello hanno indicato congruamente le ragioni della conferma della confisca delle somme di denaro (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ove si rileva, da un lato, la mancanza di legittimazione da parte dell'imputato a richiedere la restituzione di somme di cui lo stesso non risulta neppure titolare e, dall'altro, l'insussistenza di elementiprobatori idonei a dimostrare l'asserita provenienza lecita di tali somme) con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali che non può esser rivalutata in questa sede in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris