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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1991

Cassazione n. 43220/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 15 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia irrisorio e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, non potendosi considerare tale il danno arrecato alla vettura; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 15 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia irrisorio e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, non potendosi considerare tale il danno arrecato alla vettura; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 43220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris