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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 1980

Cassazione n. 05439/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ravenna condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro milleottocento di multa per il reato di cui all'art. 225, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, contestato al capo B), perché, in qualità di legale rappresentante della B. Auto s.r.I., seppur in presenza di agenti chimici pericolosi ex d.lgs. n. 81 del 2001 titolo IX capo I (quali, ad esempio, solventi, vernici, agenti lubrificanti nuovi od esausti con rischio non irrilevante) non ha dimostrato con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione o di salute, con metodiche standardizzate e appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2019.

Il Tribunale mandava assolta l'imputata dai reati di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b), e 18, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, rispettivamente contestati ai capi A) e C), perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso l'indicata sentenza l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato ascritto.

Evidenzia il difensore che la motivazione sarebbe manifestamente illogica, laddove il Tribunale, a differenza dell'epilogo assolutorio per i reati di cui ai capi A) e C), ha ritenuto provata la sussistenza del reato di cui al capo B), posto che, a fronte del controllo effettuato il 25 maggio 2020, non ne venne effettuato uno successivo, sicché, non essendo nemmeno stati escussi i verbalizzanti né espletato alcun ulteriore accertamento, non vi è prova dell'inottemperanza alla prescrizione impartita.

2.2. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione per non avere il Tribunale dato risposta alla richiesta di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., che era stata avanzata in sede di discussione; in ogni caso, si eccepisce l'eccessività della pena inflitta.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

4. Come risulta dalla sentenza impugnata, il 12 dicembre 2019 ufficiali di P.G. appartenenti all'[OSCURATO:PERSONA] della Romagna, dipartimento di sanità pubblica, riscontrarono le violazioni oggetto di contestazione.Con verbale notificato il 7 febbraio 2020, fu prescritto all'imputata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 225, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008, di effettuare, entro 90 giorni dalla suddetta notifica, la misurazione degli agenti che potevano presentare un rischio per la salute; in particolare, fu individuata, come idonea soluzione, l'effettuazione di misurazioni strumentali per verificare l'effettiva esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi.

Come si legge a p. 3 della sentenza impugnata, "l'imputata non ottemperava a quanto prescritto entro il termine di legge e nemmeno successivamente", da ciò desumendone la penale responsabilità, non essendo "dimostrato che l'imputata durante il lockdown non abbia potuto esercitare l'attività".

Orbene, come emerge dal verbale di verifica dell'adempimento del 29 maggio 2020, peraltro indicato dalla stessa ricorrente, in data 21 maggio 2020 il personale all'[OSCURATO:PERSONA] della Romagna si recò nuovamente presso la sede della B. Auto e verificò che l'imputata non aveva adempiuto alle prescrizione contestata al capo b).

A fronte di tale accertamento, il motivo si rivela generico, non indicando, né allegando, circostanze che avrebbe impedito l'adempimento della prescrizione impartita.

5. Il secondo motivo è fondato.

Dall'intestazione della sentenza, risulta, infatti, che la difesa, in sede di conclusioni, aveva chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e, nondimeno, il Tribunale, nemmeno in maniera implicita, ha omesso di evadere tale richiesta, ciò che integra il denunciato vizio di omessa motivazione.

6. La sentenza deve perciò essere annullata limitatamente all'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Ravenna.

Va peraltro ribadito il principio, a cui la Corte aderisce e intende dare continuità, secondo cui nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015 - dep. 22/12/2015, Sarli, Rv. 265434; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 - dep. 18/07/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267590), stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 - dep. 22/09/2015, Ferraiuolo e altro, Rv. 264796).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per novo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna in diversa persona fisica; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità dell'affermazione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ravenna condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro milleottocento di multa per il reato di cui all'art. 225, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, contestato al capo B), perché, in qualità di legale rappresentante della B. Auto s.r.I., seppur in presenza di agenti chimici pericolosi ex d.lgs. n. 81 del 2001 titolo IX capo I (quali, ad esempio, solventi, vernici, agenti lubrificanti nuovi od esausti con rischio non irrilevante) non ha dimostrato con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione o di salute, con metodiche standardizzate e appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2019. Il Tribunale mandava assolta l'imputata dai reati di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b), e 18, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, rispettivamente contestati ai capi A) e C), perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso l'indicata sentenza l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato ascritto. Evidenzia il difensore che la motivazione sarebbe manifestamente illogica, laddove il Tribunale, a differenza dell'epilogo assolutorio per i reati di cui ai capi A) e C), ha ritenuto provata la sussistenza del reato di cui al capo B), posto che, a fronte del controllo effettuato il 25 maggio 2020, non ne venne effettuato uno successivo, sicché, non essendo nemmeno stati escussi i verbalizzanti né espletato alcun ulteriore accertamento, non vi è prova dell'inottemperanza alla prescrizione impartita. 2.2. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione per non avere il Tribunale dato risposta alla richiesta di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., che era stata avanzata in sede di discussione; in ogni caso, si eccepisce l'eccessività della pena inflitta. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 4. Come risulta dalla sentenza impugnata, il 12 dicembre 2019 ufficiali di P.G. appartenenti all'[OSCURATO:PERSONA] della Romagna, dipartimento di sanità pubblica, riscontrarono le violazioni oggetto di contestazione.Con verbale notificato il 7 febbraio 2020, fu prescritto all'imputata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 225, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008, di effettuare, entro 90 giorni dalla suddetta notifica, la misurazione degli agenti che potevano presentare un rischio per la salute; in particolare, fu individuata, come idonea soluzione, l'effettuazione di misurazioni strumentali per verificare l'effettiva esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi. Come si legge a p. 3 della sentenza impugnata, "l'imputata non ottemperava a quanto prescritto entro il termine di legge e nemmeno successivamente", da ciò desumendone la penale responsabilità, non essendo "dimostrato che l'imputata durante il lockdown non abbia potuto esercitare l'attività". Orbene, come emerge dal verbale di verifica dell'adempimento del 29 maggio 2020, peraltro indicato dalla stessa ricorrente, in data 21 maggio 2020 il personale all'[OSCURATO:PERSONA] della Romagna si recò nuovamente presso la sede della B. Auto e verificò che l'imputata non aveva adempiuto alle prescrizione contestata al capo b). A fronte di tale accertamento, il motivo si rivela generico, non indicando, né allegando, circostanze che avrebbe impedito l'adempimento della prescrizione impartita. 5. Il secondo motivo è fondato. Dall'intestazione della sentenza, risulta, infatti, che la difesa, in sede di conclusioni, aveva chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e, nondimeno, il Tribunale, nemmeno in maniera implicita, ha omesso di evadere tale richiesta, ciò che integra il denunciato vizio di omessa motivazione. 6. La sentenza deve perciò essere annullata limitatamente all'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Ravenna. Va peraltro ribadito il principio, a cui la Corte aderisce e intende dare continuità, secondo cui nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015 - dep. 22/12/2015, Sarli, Rv. 265434; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 - dep. 18/07/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267590), stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 - dep. 22/09/2015, Ferraiuolo e altro, Rv. 264796). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per novo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna in diversa persona fisica; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità dell'affermazione della
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